Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11196 del 08/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7109/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

E.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1888/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di E.F. di cartella di pagamento portante IVA ed IRPEF per l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. rigettandone l’appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

Il Giudice di appello riteneva, in particolare, legittima la detrazione del credito IVA, pur se non riportato nella dichiarazione dell’anno precedente.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972 , artt. 54 bis e 55 – è infondato.

Sulla materia, oggetto del contendere, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito, in materia, che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (v. Cass. SS.UU. n. 17757/16).

2. Nella specie, la sentenza impugnata, avendo riconosciuto sulla base della documentazione prodotta la spettanza del credito, è conforme al superiore principio onde va esente da censura.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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