Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11196 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. II, 07/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7200-2005 proposto da:

IMMOBILIARE REGINA SRL P. IVA (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore Dott. M.G. e L.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALTAMURA ANTONIO;

– ricorrente –

contro

D.S.S. (OMISSIS), S.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO

VALSUGANA 4, presso la Dottoressa BUFFONI ANTONELLA, rappresentati e

difesi dall’avvocato BUFFONI LUDOVICO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 256/2004 della Corte d’Appello di Lecce SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 15/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 27.04.1990 i coniugi D.S. S. e S.R. convenivano i giudizio avanti al Tribunale di Taranto la soc. Immobiliare Regina srl e, premesso di essere propetari della casa di abitazione costruita nel (OMISSIS) in agro di (OMISSIS), deducevano che la società convenuta nel 1984 aveva edificato un edificio di tre piani illegittimo per l’altezza e per la violazione delle distanze legali, per cui chiedevano che fosse ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e delle distanze violate, mediante l’abbattimento delle parti dell’edificio che si approssimavano più del dovuto all’immobile o al confine del fondo di essi attori.

Si costituiva la srl Immobiliare Regina contestando la domanda avversaria deducendo di non avere violato il regime delle distanze legali avendo oltretutto edificato in epoca precedente a quella degli attori; chiedeva in via riconvenzionale condannarsi questi ultimi alla demolizione di parte del loro fabbricato costruito a distanza inferiore a quella legale ed a risarcimento dei danni.

Previa istruzione della causa mediante espletamento della CTU, l’adito tribunale di Taranto, con sentenza n. 256/04, accogliendo entrambe le domande delle parti, ordinava alla società convenuta la demolizione dei balconi dell’immobile costruito ” a fronte della proprietà degli attori e la riduzione di cm. 10 della parte dell’immobile edificata a mt. 4,90 dal confine”; condannava gli attori alla demolizione della pensilina del portico di ingresso sino a raggiungere la distanza di mt. 5 dal confine dei fondi frontistanti; regolando vanamente le spese del giudizio.

Avverso la decisione proponeva appello la società, sostenendo che, trattandosi di manufatti realizzati in zona agricola inedificabile, trovava applicazione l’art. 873 c.c., la cui violazione consente l’azione risarcitoria ma non quella restitutoria; lamentava inoltre la mancata liquidazione dei danni subiti, pur riconosciuti dal primo giudice.

Resistevano gli appellati proponendo a loro volta appello incidentale per quanto riguarda il capo della sentenza relativo alla loro condanna a demolire parte del portico realizzato a meno di 5 metri dal confine dei fondi.

L’adita Corte d’Appello di Lecce – sez. di Taranto – con sentenza n. 256/04 depos. in data 13.1.2005 rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, compensando le spese del grado. Secondo la Corte le diverse e più gravi limitazioni previste dal Piano di Fabbricazione del Comune di Ginosa, dovevano ritenersi integrative rispetto a quelle stabilite dai codice civile e la loro inosservanza legittimava il proprietario frontista non solo all’azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino.

Ricorre per la cassazione di tale decisione la soc. Immobiliare Regina srl sulla base di 3 motivi; resistono con controricorso i D. S. e la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 61 e 191 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sostiene che il giudice a quo non si era pronunciato circa le critiche mosse dall’esponente al CTU con riferimento alla delimitazione della linea di confine onde stabilire l’esatta distanza delle costruzioni, laddove si assume che il perito aveva errato nel porre quale base di riferimento del confine un muretto, che, in realtà era stato edificato all’interno della proprietà di essa società. In realtà lo stesso CTU non aveva mai dato atto dei criteri da lui seguiti per l’esatta individuazione della la linea di confine tra i due fondi, trascurando il fatto che essa società, nel giudizio d’appello, aveva prodotto elaborati tecnici a sostegno della propria tesi ed aveva conseguentemente sollecitato un supplemento di ctu volto a stabilire con esattezza siffatta linea di confine.

La doglianza non è fondata.

La Corte territoriale ha invero puntualmente rilevato che tale questione del “muretto” era stata sollevata solo con l’atto d’appello, ma soprattutto che essa non era supportata da alcun elemento probatorio. In effetti il giudice di merito non poteva tenere conto di tali documenti (peraltro neanche precisati nella loro consistenza) in quanto gli stessi erano stati proposti irritualmente ne giudizio d’impugnazione.

Passando all’esame del 2^ motivo del ricorso, con esso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 e segg.

c.c.; nonchè il vizio di motivazione. Rileva che la zona in questione non è edificabile in quanto zona agricola. Di conseguenza, le distanze legali tra le costruzioni (abusive) è regolata dall’art. 873 c.c. (e non dalle norme del P. di F. del Comune) la cui violazione prevede solo il risarcimento del danno e non la riduzione in pristino ex art. 872 c.c.. Sostiene in specie, che trattandosi di una zona ove dallo strumento urbanistico è vietata l’edificabilità, non sono applicabili le norme de P.d.F., poste a base della sentenza, ma bensì quelle stabilite dall’art. 873 c.c. che prevede la distanza minima tra le costruzioni.

La doglianza è infondata.

Intanto questa ultima parte della censura (inapplicabilità del P.d.F. alle costruzioni abusive) non risulta proposta in precedenza.

Peraltro la Corte territoriale, aderendo alla consolidata giurisprudenza di questa S.C.; ha ritenuto integrative delle norme del codice civile le disposizioni urbanistiche locali relative alla distanza tra i fabbricati finitimi, con la conseguenza che la loro inosservanza legittima il proprietario non soltanto all’azione di risarcimento del danno, ma anche a quella di riduzione in pristino (Cass. n. 1073 del 16.01.2009; Cass. n. 213 de 11.01.2006; Cass. n. 6501 del 24.03.05; Cass. n. 4267 del 23.03.2001);

Con il 3^ motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 ss. e 2697 c.c.; nonchè i vizio di motivazione. Si duole della mancata liquidazione del danno richiesto in via riconvenzione con l’atto di costituzione nel giudizio di primo grado e ribadito per tutto il corso del giudizio.

Non condivide la tesi della Corte territoriale, secondo cui tali danni non sono stati provati; in realtà il giudice ha trascurato che trattasi di danno insito nelle accertate violazioni edilizie da parte degli appellati e che lo stesso poteva essere liquidato, come richiesto in via equitativa o comunque in separato giudizio. La doglianza è fondata.

Non v’è dubbio che nella fattispecie il danno conseguente all’illecita condotta dei convenuti, che non hanno rispettato le distanze legali tra le costruzioni, deve ritenersi in re ipsa, per cui – contrariamente ha quanto ritenuto dai giudice a quo – non necessita di alcuna prova. A questo proposito si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui …”in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, sia quella risarcitoria, e, determinando la suddetta violazione un asservimento di fatto del fondo del vicino, il danno deve ritenersi “in re ipsa”, senza necessità di una specifica attività probatoria”. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3341 del 07/03/2002).

Conclusivamente il ricorso dev’essere accolto limitatamente al 3^ motivo; rigettati gli altri; con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

PQM

la Corte accoglie il 3^ motivo del ricorso; rigettati gli altri;

cassa la sentenza impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA