Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11195 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7666/2016 proposto da:

L.M.E., elettivamente domiciliato in Roma, V. Venti

Settembre 4, presso lo studio dell’avvocato Esther Peri,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Santomarco Terrano;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Mazzini 6,

presso lo studio dell’avvocato Silvana Patanella, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Vito Patanella;

– controric. e ric. incid. –

avverso la sentenza n. 1650/2015 della Corte d’appello di Palermo,

depositata il 10/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto dall’imprenditore edile L.M.E. per il pagamento di lavori di ristrutturazione eseguiti nell’appartamento di S.M.;

– il tribunale di Palermo accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opponente, condannava l’opposto al pagamento di una somma a favore dell’opponente per la ritenuta arbitraria interruzione dei lavori;

– la Corte d’appello di Palermo decidendo sull’impugnazione principale dell’imprenditore edile e su quella incidentale della committente, statuiva che parte delle somme richieste dalla committente non le erano dovute e respingeva l’appello incidentale sull’entità del risarcimento riconosciuto dal giudice di prime cure;

– la corte territoriale, infine, statuendo sulle spese del doppio grado ne disponeva la compensazione per due terzi ponendo il residuo terzo a carico del l’appaltatore;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta da L.M.E. con ricorso principale affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi S.M.;

– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo del ricorso principale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, la violazione degli artt. 1658 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo;

– assume il ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che” non era stata dimostrata la tesi secondo la quale la sospensione (o abbandono) dei lavori era dipesa dalla mancata fornitura dei materiali da parte della committente”; detta affermazione presupponeva un’inammissibile inversione dell’onere probatorio, dal momento che sarebbe stato, invece, l’onere della committente provare di avere fornito il materiale, come si era obbligata a fare; l’accenno al periodo feriale contenuto, poi, nel fax dell’appaltatore del (OMISSIS) avrebbe dovuto essere inteso come riferimento al materiale non consegnato, da leggersi unitamente a riferimento fatto dal direttore dei lavori arch. Sp., alla circostanza che la S. si oppose all’inizio dei lavori finchè tutto il materiale non fosse stato a disposizione;

– il fatto decisivo omesso sarebbe costituito, ad avviso del ricorrente, dalla mancata considerazione che se i lavori erano stati sospesi, ciò era dipeso dalla mancata consegna da parte della S. del materiale necessario;

– il motivo è inammissibile, perchè, al contrario, la circostanza evidenziata dal ricorrente depone nel senso di far ritenere che se i lavori erano iniziati, come pacificamente ammesso da entrambe le parti, legittima deve ritenersi la deduzione che il materiale era stato fornito e che la sospensione (o abbandono) dei lavori non era imputabile alla committente;

– d’altro canto la sospensione dei lavori è pacificamente ammessa dall’appaltatore che offre nel fax del (OMISSIS) la disponibilità a concluderli senza specificare che la ragione dell’interruzione era dipesa dalla mancata fornitura del materiale e pertanto la censura anche da questo punto di vista appare inammissibile;

– per quanto concerne il ricorso incidentale con il primo motivo S.M. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 1655,16571667 c.c., per avere la corte territoriale ridotto il quantum della domanda riconvenzionale della committente degli importi di Euro 7381,20 per i lavori da collaudare e da ultimare e di Euro 6072,20 per i lavori non iniziati, sull’assunto che tali commissioni non avrebbero costituito dei danni per la committente;

– assume la ricorrente incidentale che il diritto al riconoscimento dei suddetti importi troverebbe fondamento nell’accertamento tecnico preventive e per prova documentale;

– la censura è inammissibile perchè non attinge la motivazione posta a fondamento della sua decisione dalla corte territoriale e, cioè, che la committente non aveva speso alcuna somma per tali lavori e che aveva beneficiate, almeno in parte, del valore delle opere parzialmente eseguite dall’appaltatore e neppure essere pagate (cfr. pag. 4 della sentenza);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., per non avere la corte territoriale liquidato alla S. il danno esistenziale dalla stessa patito in applicazione del criterio dell’id quod plerumque accidit;

-la censura è inammissibile perchè la corte palermitana ha ritenuto, in applicazione del generale principio secondo il quale l’invocato danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere provato dalla S., che le sofferenze psichiche asseritamente conseguenti all’inadempimento non risultavano provate nè per l’an nè per il quantum (cfr. pag. 4 della sentenza); la censura si limita a ribadire la tesi dell’appello incidentale senza confutare la motivazione della sentenza impugnata;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere la corte territoriale posto le spese di lite totalmente a carico dell’opposto;

– la censura è inammissibile perchè attinge l’esercizio di poteri discrezionali del giudice del merito, non essendo ravvisabile la violazione di principi di diritto, peraltro neppure indicati dalla ricorrente incidentale (cfr. Cass. 19161/2005; id. 14459/2006; id. 20457/2011; id. 1997/2015);

– atteso l’esito sfavorevole sia del motivo del ricorso principale che quello del ricorso incidentale, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;

– in ragione della reciproca soccombenza è disposta la compensazione delle spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; compensa fra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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