Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11195 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. Trifirò Salvatore giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., A.N., G.M.S.,

D.A., T.M., P.M. e L.

G., elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n.

38, presso lo studio dell’Avv. Galleano Sergio, che li rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 332/06 della Corte d’appello di Milano,

depositata in data 28.4.06; RGN 1357/05 + a.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10.03.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli Avvocati Fiorillo e Galleano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso nei confronti

di A. e per l’inammissibilità del ricorso nei confronti degli

altri controricorrenti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con separati ricorsi al giudice del lavoro del Tribunale di Como, successivamente riuniti, B.G., A.N., G.M.S., D.A., T.M., P.M. e L.G. chiedevano che venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. disposta in loro favore per vari periodi di tempo.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai predetti, la Corte d’appello di Milano con sentenza del 28.4.06 accoglieva l’impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, dichiarava per tutti la nullità del termine e l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fissandone per ciascuno la decorrenza e condannando Poste Italiane a corrispondere, a titolo di risarcimento, le retribuzioni dalla data della costituzione in mora, detratto quanto percepito a titolo di retribuzione in altra occupazione.

3.- Con riferimento alla posizione A., che qui interessa, il contratto era stato stipulato per il periodo 1.7-30.9.02 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè per l’attuazione delle previsioni di cui agli accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Essendo nell’atto scritto richiamato il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11 concernente la regolazione della fase transitoria della nuova disciplina del contratto a termine, il giudice di appello riteneva che il contratto fosse stipulato ai sensi della disciplina collettiva e che, pertanto, fosse onere del datore di lavoro dare prova delle ragioni per le quali, in fatto, era stato appostoli termine. Ritenendo indimostrate sia le esigenze di ristrutturazione, sia la transitoria mancanza di personale per godimento delle ferie, riteneva illegittimamente apposto il termine.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. Rispondono con controricorso tutti i dipendenti in causa. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5.- Agli atti sono depositati i seguenti verbali di conciliazione in sede sindacale, recanti le date di seguito indicate e relativi alle posizioni a margine di ognuno: 20.1.09 ( G.), 20.1.09 ( L.), 30.1.09 ( B.), 30.1.09 ( D.), 6.2.09 ( P.), 9.2.09 ( T.).

Dai verbali in questione risulta che i lavoratori ora indicati hanno raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua, che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarano che – in caso di fasi giudicali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u.

29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo degli accordi è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti che sono pervenute alla conciliazione.

6.- Passando alla trattazione della posizione residua, relativa ad A., i motivi dedotti da Poste Italiane possono essere così sintetizzati.

6.1.- Quinto motivo nella scansione del ricorso: violazione della L. n. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 e degli artt. 115-116 c.p.c., con articolazione della censura sotto due profili alternativi: a) da un lato si contesta la erronea applicazione dell’art. 25 del ccnl Poste 11.1.01, per il quale, in forza della delega in bianco conferita alla parti stipulanti dall’art. 23 sopra indicato, le esigenze straordinarie per le quali era stata disposta l’assunzione non avrebbero richiesto prova, essendo frutto della verifica negozialmente compiuta dalle parti stipulanti; b) in alternativa, ove si ritenesse applicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, sarebbe superflua la prova a livello di singolo ufficio dell’esistenza delle esigenze che hanno procurato la stipula del contratto a termine, atteso che l’assunzione avrebbe dovuto essere considerata alla luce delle complessive esigenze aziendali di carattere organizzativo.

6.2.- Sesto motivo nella scansione del ricorso (ivi limitato alla posizione G., ma da ritenere riferito alla posizione A., v. la precisazione data nella memoria di Poste Italiane):

violazione dell’art. 115 c.p.c., contestandosi – quanto alla seconda motivazione “espletamento del servizio in concomitanza di assenza per ferie” – l’affermazione che dovesse essere provata l’assenza di personale di ruolo nel periodo estivo.

6.3.- Ottavo motivo nella scansione del ricorso: violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c. a proposito di messa in mora e corrispettività delle prestazioni, sottolineandosi che l’attore a titolo risarcitorio avrebbe avuto diritto solo alle retribuzioni maturate dal momento dell’effettiva ripresa del servizio.

7.- Deve preliminarmente rilevarsi che il giudice di merito ha escluso che al contratto de quo fosse applicabile la disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, ritenendo che il richiamo contenuto nell’atto scritto a tale fonte normativa fosse limitato all’art. 11, ovvero alla regolazione degli effetti transitori della nuova disciplina, ed ha ritenuto che in forza di tale norma dovesse farsi ancora applicazione della disciplina contrattuale prevista dal ccnl 11.1.01, rimasto in vigore fino alla sua scadenza.

Parte ricorrente non censura la pronunzia in punto di erronea applicazione dell’art. 11 in questione e, soprattutto, non contesta che il ccnl 11.1.01 avesse una scadenza diversa da quella ritenuta dal giudice (che lo ha ritenuto applicabile ad un contratto avente durata 1.7-30.9.02). Non essendo consentito al giudice conoscere ex officio norme di fonte non legislativa non ritualmente introdotte in giudizio, non può in questa sede porsi questione concernente l’applicazione dell’art. 11 in relazione alla scadenza del contratto collettivo.

8.- Per tali considerazioni, dunque, deve esaminarsi il primo profilo di ricorso dedotto con il quinto motivo (indicato sub 6.1, lett. a), con il quale si deduce la violazione dell’art. 25 del contratto collettivo.

Tanto premesso, in relazione alla motivazione espressa dal giudice di merito, deve rilevarsi che con riferimento all’art. 25 del ccnl 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del ccnl 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

In base a questa impostazione è richiesto, dunque, che sia provato non che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (peraltro non considerato dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti, (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

9.- Non essendosi il giudice di merito attenuto a questo principio, il quinto motivo (come sopra delimitato) deve essere accolto, con assorbimento dei motivi sesto ed ottavo.

Consegue, quanto alla posizione A., la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il rigetto della domanda proposta dal dipendente.

10. Quanto alle spese, a carico del soccombente A. vanno poste le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, con compensazione delle spese dei giudizi di primo e secondo grado.

Per le residue posizioni, deve provvedersi solo per le spese del giudizio di legittimità, le quali, per quanto già detto (v. n. 5), debbono essere compensate.

P.Q.M.

LA CORTE così provvede:

a) quanto alla posizione di A.N., accoglie il quinto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il sesto e l’ottavo motivo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

b) compensa tra Poste Italiane s.p.a. ed A.N. le spese del giudizio di merito e condanna detto controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa;

c) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di B.G., G.M.S., D.A., T.M., P.M. e L.G., con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i medesimi e Poste Italiane s.p.a.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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