Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11194 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4503/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 129,

presso lo studio dell’avvocato ROCCO ALBERTO CERTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORRADO CORRENTI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente

contro

MARINA DI PORTOROSA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in TERME VIGLIATORE, VIA MACEO

254, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MANDANICI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNIONE GENERALE DI PORTOROSA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 84/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 1087 del 2009, accolse la domanda risarcitoria proposta nel 1998 da S.A. nei confronti della s.r.l. Marina di Portorosa, per omessa vigilanza sull’imbarcazione di proprietà del S., che era stata trafugata nei giorni tra il (OMISSIS) mentre si trovava ormeggiata nel porto turistico (OMISSIS).

Lo stesso Tribunale aveva estromesso dal processo al Comunione Generale di Portorosa, chiamata in manleva dalla convenuta.

2. Adita dalla società Marina di Portorosa, la Corte d’appello di Messina, con sentenza pubblicata il 12 febbraio 2015, ha riformato la decisione rigettando la domanda risarcitoria.

2.1. Dopo avere rilevato il giudicato interno formatosi sulla estromissione dal processo di Comunione Generale di Portorosa, la Corte territoriale ha ribadito che il contratto intercorso tra le parti fosse sussumibile nello schema dell’ormeggio con deposito, ma ha ritenuto che l’obbligo di custodia non fosse sorto automaticamente con il solo ormeggio del natante, essendo necessaria la formale consegna del natante alla direzione, che nella specie non era stata provata.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza S.A., sulla base di cinque motivi, ai quali resiste con controricorso Marina di Portorosa srl. Non ha svolto difese in questa sede la Comunione Generale di Portorosa. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1766,1362 c.c., art. 13, comma 2, del regolamento interno del porto turistico (OMISSIS) e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 329 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dopo avere affermato correttamente che la fattispecie in esame dovesse essere inquadrata nel contratto atipico di ormeggio con custodia, rilevando che la convenuta non aveva contestato l’applicazione dell’art. 1766 c.c., aveva poi erroneamente ritenuto che l’attore fosse onerato della prova dell’avvenuta consegna del natante, laddove la consegna doveva ritenersi “elemento costitutivo ed insito nel rapporto stesso”.

Nella specie, del resto, la previsione contenuta nell’art. 13, comma 2, del regolamento del porto renderebbe evidente che nessun altro incombente è previsto ai fini della consegna dell’imbarcazione dopo che sia stato annotato, su apposito registro tenuto dalla direzione, il nominativo dell’avente diritto al posto e gli elementi di individuazione dell’imbarcazione, sicchè, come affermato dal Tribunale, una volta ormeggiate, le imbarcazioni rimangono in custodia della società che gestisce il proto turistico.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 38 e 28 del regolamento del porto turistico, in relazione agli artt. 1362,1766,1341,1342 c.c., art. 329 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3.

Si assume dal ricorrente l’erronea applicazione alla fattispecie in esame della previsione di cui all’art. 38, comma 1, del regolamento del porto turistico, che esclude la responsabilità del gestore del porto per furti e danneggiamenti avvenuti “su” imbarcazioni ivi ormeggiate, “per le quali non sia stata comunicata l’assenza del proprietario e/o possessore da bordo, giusto quanto disposto dall’art. 28” del medesimo regolamento, mentre nella specie il furto aveva riguardato l’imbarcazione stessa.

Quanto alla previsione contenuta nell’art. 28 del regolamento, che secondo la Corte d’appello escluderebbe la responsabilità del gestore per il furto dell’imbarcazione ove il proprietario o possessore dell’imbarcazione non abbia dato comunicazione alla direzione della sua assenza da bordo, il ricorrente evidenzia l’incompatibilità di tale previsione con il contratto di ormeggio con custodia, tanto più nel caso di imbarcazione non abitabile per la quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, l’assenza da bordo del proprietario o possessore è accertabile de visu.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2697,1766,1362 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., art. 14, comma 2, art. 49, comma 4, del regolamento del porto turistico.

Si contesta innanzitutto che il depositante, odierno ricorrente, fosse onerato della prova dell’avvenuto deposito, una volta qualificato il contratto come ormeggio con custodia, e si evidenzia che il regolamento portuale prevede, agli artt. 49 e 14 richiamati, una intensa attività di controllo delle imbarcazioni in sosta ed in movimento.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1218,1780,2697,1362 c.c., artt. 116 e 329 c.p.c., art. 13, comma 2, del regolamento del porto turistico, e si contesta l’inadempimento del depositario per non avere informato immediatamente il depositante della perdita dell’imbarcazione. Come risultava dalla dichiarazione resa dalla dipendente della società ai Carabinieri, confermata in sede testimoniale, l’imbarcazione del S. era stata vista regolarmente ormeggiata al posto barca ((OMISSIS)) sino alla mattina del (OMISSIS), mentre il giorno successivo non c’era più, e la sera del giorno (OMISSIS) la direzione era stata informata dal S. che l’imbarcazione era stata rinvenuta priva di motore sulla spiaggia di (OMISSIS).

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 092 c.p.c. e si censura la statuizione sulle spese di lite, che aveva gravato interamente il ricorrente a fronte del parziale accoglimento dell’appello.

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto risultano violate le norme in tema di interpretazione del contratto.

6.1. La Corte d’appello ha escluso la responsabilità della società gestore del porto turistico omessa vigilanza facendo applicazione dell’art. 38 del regolamento portuale, che disciplina l’ipotesi di furti e danneggiamenti “sui” natanti, prevedendo che la società risponde solo previa comunicazione alla direzione dell’assenza del proprietario o possessore, con indicazione dell’ora della stessa, e previa consegna delle chiavi di accesso e di messa in moto, in busta chiusa.

Nel caso in esame, come è pacifico, il furto avvenuto tra il (OMISSIS) ha avuto ad oggetto l’imbarcazione, non beni che si trovavano in essa, e trattandosi di imbarcazione aperta, l’assenza del proprietario o possessore era di immediata percepibilità.

La sentenza impugnata richiama anche l’art. 28 del regolamento portuale per affermare che l’obbligo di comunicazione dell’assenza da bordo riguarderebbe tutti i natanti, senza distinzione per tipologia.

Non è chiarito, tuttavia, quale sia il contenuto delle norme regolamentari, il rapporto tra le stesse e, alla luce di questo, quali oneri di comunicazione incombessero sul S. per rendere effettivo l’obbligo di custodia a carico della società di gestione, pur avendo la Corte d’appello ritenuto sussistente tale obbligo quando ha qualificato il contratto inter partes come ormeggio atipico comprensivo di deposito (richiamando Cassazione n. 3554 del 2013).

E’ mancata, dunque, la valutazione del singolo rapporto, originato dal contratto come sopra qualificato, alla luce del comportamento tenuto dalle parti e del contesto di riferimento (periodo dell’anno in cui è avvenuto il furto; sistemi di vigilanza predisposti dalla società), e la necessaria verifica della compatibilità delle norme del regolamento portuale che limitano la responsabilità del gestore con la previsione dell’art. 1229 c.c..

7. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso, che assorbe i rimanenti, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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