Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11194 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17574-2019 proposto da:

O.B.E., elettivamente domiciliato presso l’avv. LUCA

SCHERA dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Torino, con decreto del 3.6.19, rigettò il ricorso proposto da O.B.E., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale ed umanitaria, rilevando che: non ricorrevano i presupposti dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, attesa l’inattendibilità del racconto del ricorrente, non emergendo fatti di persecuzione, pericoli per l’incolumità del ricorrente, nè una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno, come desumibile da numerose fonti; non sussistevano i presupposti del permesso umanitario, non avendo il ricorrente allegato una specifica condizione individuale di vulnerabilità. Ricorre in cassazione O.B.E. con unico motivo.

Non si è costituito il Ministero cui il ricorso è stato notificato con pec all’Avvocatura dello Stato.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo del ricorso denunzia la nullità del decreto impugnato per manifesta illogicità e carenza della motivazione, lamentando che il Tribunale aveva ribadito la decisione della Commissione territoriale senza considerare la condizione attuale del ricorrente e la situazione socio-politica della Nigeria caratterizzata dal pericolo di attacchi terroristici, da violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonchè dal pericolo di danni gravi all’incolumità derivanti dal conflitti interni.

Il motivo è inammissibile. Il ricorrente formula una generica doglianza afferente al vizio motivazionale del provvedimento impugnato, non pertinente alla motivazione adottata dal Tribunale.

Al riguardo, il ricorrente non ha allegato fatti specifici inerenti alla protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, nè ha indicato fonti informative concernenti l’asserita situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitti armati in Nigeria, limitandosi ad esprimere un vago riferimento alla situazione d’instabilità del paese di provenienza.

Giova peraltro rilevare che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale ha esaminato la situazione attuale della Nigeria sulla base di vari report internazionali, escludendo, con esaustiva e coerente motivazione, non sindacabile in questa sede, i presupposti delle varie forme di protezione oggetto della domanda.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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