Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11194 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 494/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.G. & C SNC, R.G., AGENZIA RISCOSSIONE

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1165/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della R.G. e C. s.n.c. di cartella di pagamento portante Irpeg, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, dichiarava la nullità della cartella perchè la negazione della detrazione nell’anno di verifica di un credito dell’anno precedente, non integra un semplice controllo cartolare ma importa verifiche e valutazioni giuridiche con conseguente necessità di emissione di un motivato avviso di accertamento.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.

La contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo, prospettante violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è fondato. Per orientamento consolidato di questa Corte è legittima l’emissione di cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ed D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, allorquando la non spettanza del credito di imposta, emerga, come nella specie, da un controllo automatizzato della dichiarazione (cfr. Cass. 1 22 aprile 2009, n. 9564, 4 maggio 2010, n. 10674; Cass. n. 16007/2015).

2. La sentenza impugnata nell’annullare integralmente la cartella impugnata (che portava anche IVA e sanzioni per versamento dell’IRAP), a fronte della mancata compilazione del quadro RU relativo al credito per il recupero del contributo versato al SSN dagli autotrasportatori e per il gasolio per autotrazione e senza che la contribuente nulla avesse opposto in ordine alla spettanza sostanziale del credito, si è discostata dai superiori principi.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, anche delle questioni ritenute assorbite e regoli le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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