Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11193 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16489-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ANNA ROSA

ODDONE la quale lo rappresenta e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con decreto del 12.4.19, il Tribunale di Torino rigettò l’opposizione proposta da A.M., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale e umanitaria, rilevando che: non erano emersi episodi qualificabili come atti di persecuzione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7; non era riconoscibile la protezione sussidiaria non emergendo in Nigeria una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto interno, nè la protezione umanitaria, non sussistendo una condizione di vulnerabilità per la mancanza di pericoli concreti in caso di rimpatrio, nonchè per l’inadeguato livello d’integrazione sociale conseguito in Italia.

Ricorre in cassazione l’ A. con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il giudice desinato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della causa, per non aver il Tribunale valutato le fonti aggiornate e specifiche sulla Nigeria in ordine alla protezione sussidiaria.

Con il secondo motivo è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente al fine della protezione umanitaria.

Il primo motivo è inammissibile in quanto formulato in maniera generica, senza esplicitare specifiche critiche al provvedimento impugnato, in ordine alla fattispecie allegata del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c). Inoltre, va osservato che la Corte d’appello ha escluso i presupposti della protezione sussidiaria attraverso l’esame di varie fonti internazionali da cui si desumeva che il pericolo di violenza derivante da conflitto armato non riguardava la zona della Nigeria di provenienza del ricorrente. Le doglianze relative all’insufficiente e contraddittoria motivazione sono, altresì, inammissibili perchè afferenti alla versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile ratione temporis.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata circa la sua situazione di estrema vulnerabilità in relazione allo stress emotivo e alla sofferenza psichica in atto. Ora, premesso che le doglianze relative all’insufficiente e contraddittoria motivazione sono inammissibili perchè fondate su una versione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile ratione temporis, va osservato che il ricorrente ha espresso una critica alquanto generica, senza allegare una specifica condizione individuale di vulnerabilità, limitandosi a far riferimento ad una vaga sofferenza psichica.

Giova altresì rilevare che la Corte territoriale ha espressamente motivato sull’insussistenza dei presupposti del permesso umanitario, argomentando sia dal mancato pericolo di subire lesione dei diritti fondamentali in caso di rientro in patria, sia dall’inadeguatezza del livello d’integrazione sociale raggiunto in Italia.

Nulla per le spese, atteso che il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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