Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11193 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. II, 07/05/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M.R., rappresentata e difesa dagli avv.ti SOARDO
Paolo e Francesco D’Audino ed elett.te dom.ta presso lo studio del
secondo in Roma, Via Sangemini n. 15;
– ricorrente –
contro
M.R., in proprio e quale erede di P.M.
D., rappresentato e difeso dagli avv.ti LIETO Modestino e Patrizia
Properzi ed elett.te dom.to presso lo studio della seconda in Roma,
Via Sabotino n. 46;
– controricorrente –
e contro
M.J., M.F., M.M.R.,
S.S.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 759/05,
depositata il 30 agosto 2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18
marzo 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto è dato comprendere dal ricorso in esame, la sentenza impugnata ha respinto, in causa avente per oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, l’appello proposto dalla sig.ra M. M.R. avverso al sentenza di primo grado.
La Sig.ra M. ha quindi proposto ricorso per cassazione, cui ha resistito con controricorso uno degli intimati, il sig. M.R.. La ricorrente ha anche presentato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non contiene, nè nella sua parte narrativa, nè in quella propriamente critica, una sufficiente esposizione dei fatti di causa, e in particolare della ratto della decisione impugnata; inoltre le questioni sollevate nella parte critica (genericamente rubricata “violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di prove”), relative alla facile divisibilità di un immobile e alla effettiva composizione dell’asse da dividere, vengono svolte in termini di pure e semplici deduzioni di merito, senza alcun riferimento a specifiche statuizioni delle sentenza impugnata oggetto di censura.
Il ricorso è pertanto inammissibile, sia per l’insufficiente esposizione dei fatti di causa, e in particolare dei fatti processuali (art. 366 c.p.c., n. 3), sia per difetto di specificità delle censure.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010