Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11192 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/05/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., S.F., G.M.A., C.

V., rappresentati e difesi dagli avvocati LO BELLO GIOVANNI e

NASCE’ MARIA TERESA, elettivamente domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AST SPA – AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

VIGNA STELLUTI 176, presso lo studio dell’avvocato IANNETTI

GIANLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato BERRETTA VITO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1577/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/02/2008, R.G.N. 27/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato BERRETTA VITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/11/07 – 12/2/08 la Corte d’Appello di Palermo, pronunziando sull’impugnazione proposta dall’Azienda Siciliana Trasporti avverso la sentenza n. 1152/03 del 29/4/03 del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo, con la quale la stessa era stata condannata a corrispondere Euro 4958,33 a G.M. A., Euro 90,52 a C.V. ed Euro 875,62 a M.A. a titolo di compenso per il lavoro svolto da tali dipendenti nel settimo giorno ed in quelli consecutivi, previa reiezione della domanda proposta dagli altri dipendenti G.M. e S. F., riformò parzialmente la sentenza gravata attraverso il rigetto delle domande accolte dal primo giudice in favore dei suddetti lavoratori e compensò per intero le spese del grado.

La Corte palermitana addivenne a tale decisione dopo aver ritenuto di conformarsi al suo precedente orientamento già espresso in casi simili, vale a dire quello per il quale la somma dei benefici goduti dai lavoratori dell’A.S.T (62 riposi annui in luogo dei 52 ordinariamente spettanti, l’indennità per i turni avvicendati, nonchè l’ulteriore compenso per la giornata di riposo protratta all’undicesimo giorno, pari ad una maggiorazione del 230%) finiva per rappresentare il giusto compenso dovuto ai sensi dell’art. 36 Cost.

per il lavoro prestato oltre il settimo giorno consecutivo.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso il G., il M., il C. ed il S., affidando l’impugnazione ad un unico articolato motivo suddiviso in quattro ordini di censura.

Resiste con controricorso l’A.S.T S.p.a., la cui difesa deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico articolato motivo gli odierni ricorrenti denunziano vizio della motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè violazione e/o falsa applicazione delle seguenti norme di legge: L. n. 370 del 1934, artt. 3, 5, 8, 15 L. 14 febbraio 1958, n. 138, art. 8, art. 36 Cost., art. 1362 c.c.; infine, in relazione al contratto collettivo ed ai contratti aziendali denunziano la violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. In particolare i ricorrenti lamentano la violazione, da parte dell’azienda, delle norme contrattuali ed aziendali regolanti il sistema dei riposi settimanali ed aggiuntivi, tra i quali gli accordi aziendali del 22/6/1972, del 4/12/85 e del 2/7/86, violazione che, a loro giudizio, troverebbe indirettamente riscontro nel resoconto del verbale della riunione del 21/7/94, in cui il Direttore dell’agenzia di Trapani ammetteva la perdurante deficienza dell’organico; nel contempo, i ricorrenti si lamentano dell’inosservanza, da parte dell’azienda, dell’art. 16 del ccnl del 1976 sulla disciplina dei turni di riposo e della erronea valutazione, da parte del giudicante, del contenuto delle deposizioni testimoniali. A conclusione del motivo si chiede di accertare l’illegittimità della protrazione della prestazione lavorativa oltre il settimo giorno consecutivo e la necessità di un compenso per lo svolgimento del lavoro prestato oltre tale limite.

La Corte osserva, anzitutto, che il ricorso proposto da F. S. è inammissibile in quanto il capo della sentenza di primo grado che lo riguarda, cioè quello a lui sfavorevole di rigetto della domanda, è ormai coperto dal giudicato, non avendo il medesimo interposto a suo tempo alcun gravame avverso tale pronunzia, così come è stato espressamente rilevato anche dal giudice d’appello nella sentenza attualmente impugnata.

Per gli altri ricorrenti va, invece, rilevata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non avendo i medesimi provveduto a produrre copia del contratto collettivo e degli accordi aziendali sui quali fondano il motivo di doglianza, oltre che del verbale di riunione del 21/7/94, da essi indicato come documento di riscontro indiretto della denunziata violazione.

Tra l’altro, i ricorrenti nemmeno indicano, in spregio al principio della autosufficienza che deve contraddistinguere il ricorso di legittimità, quali erano i documenti che avrebbero, secondo il loro assunto, attestato il lamentato calo dei riposi che sarebbe dipeso, a sua volta, dalle dedotte carenze nel personale dell’organico dell’azienda di (OMISSIS).

Al riguardo è bene ricordare che le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire (Sez. Un. Ordinanza n. 7161 del 25/3/2010) che “in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante ia produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso”.

Ne consegue, in definitiva, che il ricorso è inammissibile per il S. ed improcedibile per gli altri ricorrenti.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e vanno poste solidalmente a loro carico come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto da S.F. e la improcedibilità del ricorso proposto dagli altri ricorrenti.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese dei presente giudizio nella misura di Euro 2000,00 per onorario, oltre Euro 52,00 per esborsi, nonchè IVA,C.P.A e spese generali ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA