Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11192 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14629-2019 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via SAN TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA MOSSUCCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO DI LONARDO, con

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 30.3.17, rigettò l’opposizione di M.K., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale ed umanitaria. Il M. propose appello respinto dalla Corte d’appello osservando che: non sussistevano i presupposti della protezione internazionale sia in base alle dichiarazioni dello stesso ricorrente – secondo cui era partito dal Gambia per motivi familiari -, sia alla luce dell’attuale situazione sodo-politica del Gambia che escludeva il pericolo di persecuzioni politiche, attesa la nomina del nuovo Presidente Barrow e i grandi progressi in tema di tutela dei diritti umani, come desumibile dal report di Amnesty International; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, poichè le ragioni della fuga dal paese d’origine non erano collegabili alla situazione d’instabilità del Gambia, nè il ricorrente aveva allegato elementi di valutazione che riconducessero la sua vicenda personale alla situazione sociopolitica dello stesso paese; era da escludere anche la protezione umanitaria in quanto il ricorrente, a fondamento dell’istanza, non aveva allegato fatti diversi da quelli a sostegno della domanda di protezione sussidiaria.

Ricorre in cassazione il M. con due motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia la motivazione apparente della sentenza impugnata in quanto caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili in ordine alla condizione d’instabilità del Gambia.

Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 1 Conv. Ginevra 1951, Dichiarazione Universale diritti uomo, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7, 14, 16 e 17, del D.Lgs. n. 257 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 15, comma 6, L. n. 286 del 1998,. art. 5, comma 5, art. 19, comma 1, artt. 10 e 32 Cost., per aver la Corte d’appello omesso di esaminare la domanda di protezione umanitaria, senza valutare se il quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata in Gambia, oggetto di specifica allegazione, configurasse una condizione di vulnerabilità idonea al rilascio del permesso umanitario.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile non avendo il ricorrente allegato specifiche critiche afferenti alla dedotta apparente motivazione, nè in ordine ai gravi motivi sulla situazione del Gambia che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile per assoluta genericità. Invero, il ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia respinto l’istanza di protezione umanitaria, per aver dedotto le stesse ragioni poste a sostegno della domanda di protezione internazionale e sussidiaria senza tuttavia allegare alcunchè di specifico in relazione alla sussistenza di condizioni di vulnerabilità.

Ora, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta la necessità di considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass., n. 21123/19; n. 13088/19).

Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a ribadire le medesime doglianze formulate nell’atto d’appello, deducendo generiche critiche fondate sul mero richiamo della normativa e su precedenti giudiziari non pertinenti al caso concreto.

Nulla per le spese, poichè il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, senza formulare difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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