Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11192 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.08/05/2017),  n. 11192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3233/2016 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO

10, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CENTRONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FILIPPO EZIO FANELLI, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2307/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 8/05/2015, depositata il 25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 8 maggio 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da D.L. avverso la sentenza n. 2375/5/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva parzialmente accolto il ricorso contro l’avviso di iscrizione ipotecaria per crediti fiscali (IRPEF ed altro) per alcune annualità tra il 1993 ed il 2002, La CIR osservava in particolare che la sentenza della CTP era ben argomentata e quindi da confermare, anche particolarmente in punto accertamento dell’intervenuta prescrizione di solo alcuni dei crediti tributari per i quali era stato emesso l’avviso impugnato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

L’intimata Equitalia Nord spa non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione.

La censura è fondata.

Vi è infatti da ribadire che:

– “In tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (Sez. 6-5, Ordinanza n. 28113 del 16/12/2013);

– “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526-01).

La sentenza impugnata confligge paradigmaticamente con entrambi tali principi di diritto, per un verso riferendosi per relationem alla sentenza della CTP e confermandola, senza tuttavia alcuna argomentazione autonoma rispetto alle motivazioni della sentenza stessa; per altro verso, sulla questione della prescrizione dei crediti oggetto di controversia statuendo con affermazioni del tutto generiche e peraltro meramente assertive/apodittiche (“Per le altre annualità in esame – quelle asseritamente non prescritte, ndr – il comportamento dell’ufficio risulta essere corretto e, pertanto, trova piena conferma”).

Trattasi all’evidenza dunque di una motivazione senz’altro al di sotto del “minimo costituzionale” (cfr. SU 8053/2014).

Il ricorso va dunque accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio

2017

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