Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11191 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 7500/2016 proposto da:

G.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO

MAZZEO, ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria

civile della Suprema Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona dei Curatore Avv.

G.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGi MESSA, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Raffaella

Sturdà, in ROMA, VIA OVIDIO 32;

– controricorrente –

e contro

F.S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

pubblicata il 13/07/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che, con sentenza n. 223/2010 del 4.10.2010, il Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Casarano, condannava G.C. e F.S.G., in solido, al pagamento, in favore della società attrice (OMISSIS) S.R.L., della somma di Euro 222.076,47, quale residuo prezzo dovuto per opere commissionate dai convenuti;

che, avverso detta sentenza, con separati atti, la G. e il F. proponevano appello;

che si costituiva in entrambi i giudizi la (OMISSIS) s.r.l. che chiedeva il rigetto dell’appello;

che era disposta la riunione delle cause e disattesa l’istanza di sospensiva, all’udienza del 27.11.2013 era dichiarata l’interruzione del giudizio, essendo intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento della società appellata;

che, con ricorso del 26.2.2014, ritualmente notificato alla Curatela fallimentare e al F., la G. provvedeva alla riassunzione del giudizio;

che, con sentenza n. 489/2015, depositata in data 13.7.2015, la Corte d’Appello di Lecce rigettava gli appelli, condannando la G. e il F. al pagamento in solido delle spese processuali del grado di appello;

che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.C., mentre il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso.

Rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio iniziato con il ricorso principale, in quanto le parti hanno transatto la causa in data 10.01.2018;

che, pertanto, con scrittura in data 10.01.2018 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso in cassazione iscritto al numero R.G. 7500/2016;

che al presente atto di rinuncia ha aderito anche la parte resistente, che a tal fine lo ha sottoscritto personalmente, insieme ai rispettivi legali.

Considerato che, pertanto, alla luce di quanto sopra e visto il combinato disposto degli artt. 306-390 c.p.c., il processo di cassazione va dichiarato estinto, nulla dovendosi statuire sulle spese, e non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA