Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11191 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14551-2019 proposto da:

C.H., elettivamente domiciliato presso l’avvocato FAUSTO

SOGGIA dal quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.H., cittadino del Gambia, propose ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale di Lecce di rigetto dell’istanza di protezione internazionale e umanitaria. Con decreto emesso il 22.3.19 il Tribunale di Lecce respinse il ricorso, osservando che: era da escludere la protezione internazionale poichè i fatti narrati dal ricorrente non riguardavano persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche; non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria, non rientrando il ricorrente in nessuna delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sulla base dei report esaminati; era da escludere anche il permesso umanitario per la mancata deduzione di condizioni di vulnerabilità soggettiva e per l’assenza di un serio percorso integrativo.

Ricorre in cassazione il C. con quattro motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c. p. c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 18 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 3, non avendo il Tribunale esaminato la questione delle persecuzioni politiche in Gambia ai fini della protezione internazionale.

Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo il Tribunale omesso di considerare la minaccia grave alla vita delle persone derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, come desumibile dalla documentazione del Ministero dell’Interno, sia ai fini della protezione sussidiaria che ai fini del permesso umanitario, rilevando altresì che il ricorrente svolgeva costantemente attività lavorativa.

Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, per aver il Tribunale negato il diritto di asilo.

Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver il Tribunale riconosciuto il permesso umanitario.

Il primo e il terzo motivo- esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi- sono inammissibili. Invero, sebbene i fatti narrati dall’istante, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, riguardino vicende di persecuzione di natura politica legate alla sua asserita appartenenza ad un partito che s’opponeva all’allora Presidente del Gambia, dalla motivazione della sentenza impugnata- fondata su vari report internazionali, tra cui quello di Amnesty International del 2017-si desume che con la proclamazione del nuovo Presidente Barrow la situazione socio-politica del Gambia è mutata, poichè la promozione e la protezione dei diritti umani è stata posta al centro del nuovo programma presidenziale.

Pertanto, alla stregua di quanto narrato dal ricorrente, la doglianza non coglie la ratio decidendi fondata sull’inattualità del timore espresso dal ricorrente, connesso al pericolo di persecuzione politica relativo alla sua apparteneva al partito d’opposizione all’ex Presidente, in caso di rientro in patria.

Il secondo motivo è inammissibile non avendo il ricorrente allegato specifiche situazioni legittimanti la protezione sussidiaria, comunque escluse dal Tribunale attraverso l’esame dei suddetti report.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile non avendo il ricorrente allegato situazioni individuali di vulnerabilità. Al riguardo, il ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia del Tribunale sull’istanza subordinata di protezione umanitaria, ha espresso una generica critica, richiamando le norme vigenti, anche sulla protezione internazionale e sussidiaria, senza alcun concreto collegamento con la sua personale condizione.

Va osservato che, a tenore della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., SU, n. 29459/19; n. 4455/18).

Va altresì osservato che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti specifici.

Nel caso concreto, la mancata allegazione della personale condizione di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del permesso di soggiorno, preclude l’esame della doglianza e, in particolare, ogni valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e quella oggettiva correlata al Paese di provenienza dello straniero.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA