Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11191 del 08/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23162/12) proposto da:

P.L. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avv. Andrea Castronovi ed

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Carlo

Ricci Barbini, alla Via Asiago n. 2;

– ricorrente –

contro

L.R. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso con contestuale ricorso

incidentale, dall’avv. Giovanni Mauro Di Virgilio ed elettivamente

domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avv. Stefano Rossi, alla

Via Tuscolana n. 44;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

Regione PUGLIA – Assessorato regionale all’Agricoltura – Settore

riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex Ersap, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore; C.G.; R.V..

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 794/2012,

depositata il 28.06.2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Andrea Penta;

uditi gli Avv.ti Andrea Castronovi per parte ricorrente e Di Virgilio

Giovanni Mauro per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18.03.1998 L.R. conveniva davanti al Tribunale di Foggia P.L. ed esponeva: che il P. occupava abusivamente un fabbricato rurale e la relativa area circostante, distinta nel nuovo catasto terreni del Comune di (OMISSIS) al foglio n. (OMISSIS), particella n. (OMISSIS); che non vi era alcun titolo che giustificasse tale possesso, come era stato già accertato dal Pretore di Bovino con sentenza n. 4/1981, dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 921/1983 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 404/1987, nonchè, in sede penale, dal Pretore di Bovino con sentenza n. 2/1980 e dal Tribunale di Foggia con sentenza del 22.05.1981; per l’effetto, chiedeva che il P. fosse condannato al rilascio dell’immobile descritto in premessa.

Si costituiva P.L., il quale si opponeva alla domanda avversaria ed eccepiva che la L. era solo titolare apparente della proprietà sull’immobile, in realtà appartenente all’Ersap, di cui chiedeva la chiamata in causa e verso cui spiegava domanda riconvenzionale di usucapione.

Ritualmente evocata in giudizio, l’Ersap rimaneva contumace.

All’esito, L.R. chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa C.G., quale venditore dell’immobile controverso, nei cui confronti formulava domanda di garanzia per evizione.

Si costituiva in giudizio C.G., il quale rappresentava che in data 10.08.1996 R.V., marito dell’attrice, aveva rilasciato, contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di vendita in favore della L., una dichiarazione con cui aveva preso atto dell’occupazione abusiva del bene e, all’uopo, lo aveva esonerato da ogni responsabilità civile e penale, nonchè da eventuali aggravi di spesa per il contenzioso da intraprendere con l’occupante P.L.; eccepiva, poi, la prescrizione dell’azione di evizione e chiedeva il rigetto dell’avversa domanda; in ultimo, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di R.V., allo scopo di essere manlevato da qualsiasi responsabilità.

Si costituiva R.V., il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, comunque, il rigetto della domanda di manleva proposta dal C., non avendo quest’ultimo mai affermato di essere privo della proprietà sul bene, ma essendosi limitato ad evidenziarne l’occupazione abusiva a cura del P..

Assunte le prove orali richieste, il Tribunale adito, con sentenza n. 684/2006, depositata il 18.04.2006, rigettava la domanda principale proposta da L.R. per difetto di prova in ordine al diritto di proprietà sul bene; rigettava altresì la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da P.L.; accoglieva la domanda di garanzia proposta dalla L. contro C.G., che, per l’effetto, era condannato alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni conseguenti al mancato acquisto della particella n. (OMISSIS), da quantificarsi in separato giudizio; accoglieva la domanda di manleva proposta dal C. verso R.V., il quale veniva condannato a tenere indenne il primo di quanto fosse obbligato a corrispondere in favore di L.R. a titolo di riduzione del prezzo e di risarcimento dei danni; infine, compensava interamente le spese di lite tra tutte le parti.

Avverso tale sentenza interponeva appello davanti alla Corte d’Appello di Bari L.R., cui resisteva P.L., chiedendo il rigetto dell’appello e spiegando appello incidentale diretto all’accoglimento della domanda di usucapione; resisteva anche C.G., il quale chiedeva che fosse dichiarata la prescrizione dell’azione di garanzia spiegata dalla L., nonchè la sua decadenza dall’azione di evizione; resisteva altresì R.V., il quale spiegava appello incidentale volto al rigetto della domanda di manleva proposta dal C..

Con sentenza n. 794/2012 depositata il 28.06.2012, l’appello principale era accolto e, per l’effetto, P.L. veniva condannato al rilascio, in favore di L.R., del fabbricato rurale e della relativa area circostante, distinta nel nuovo catasto terreni del Comune di (OMISSIS) al foglio n. (OMISSIS), particella n. (OMISSIS); la domanda di usucapione proposta dal P. veniva, invece disattesa; ogni altra domanda era reietta. In proposito, il giudice del gravame rilevava che la L. aveva fornito la prova della proprietà dell’immobile, come si ricavava dai documenti di causa e, in particolare, dall’atto di assegnazione e riscatto in favore di Le.Co.Da., che aveva poi venduto a C.G., il quale aveva, a sua volta, alienato la proprietà alla L.. Negava, poi, che il P. avesse avuto il possesso continuato ed ininterrotto del bene per oltre venti anni, in ragione degli atti interruttivi compiuti dalla L..

Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione P.L., articolato su un unico motivo. Si è difesa con controricorso L.R., la quale ha spiegato altresì ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Sebbene regolarmente intimati, non hanno svolto difese la Regione Puglia – Assessorato regionale all’Agricoltura – Settore riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex Ersap, C.G. e R.V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per non aver la corte territoriale adeguatamente esaminato il contratto del 21.5.1960 di assegnazione dei fondi dell’ERSAP a Le.Co.Da. e l’atto del 23.1.1975 di riscatto dei terreni da parte di quest’ultimo, dai quali era evincibile che il venditore aveva riservato ad un momento successivo la determinazione del corrispettivo finale (dovendo essere considerate altre opere non ancora ultimate) e, dunque, l’assegnazione dei cespiti, e che quest’ultima, in realtà, si riferiva ad una particella diversa da quella oggetto della domanda di rilascio.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di profili di doglianza eterogenei, inquadrabili comunque nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare, si pongono in contraddizione tra loro l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata.

In secondo luogo, in materia di interpretazione del contratto, la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006; conf. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009 e Sez. 1, Sentenza n. 6125 del 17/03/2014).

D’altra parte, l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi, come nel caso di specie, sull’asserito vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

In ogni caso, non si è certamente al cospetto di una motivazione insufficiente o contraddittoria, avendo la corte locale ricostruito analiticamente (cfr. pag. 5 della sentenza) i vari passaggi di proprietà intervenuti.

Senza tralasciare che nessuna censura viene formulata avverso il rilievo (cfr. pag. 6 della sentenza), di per sè dirimente, del già intervenuto riconoscimento, in capo al dante causa della L. ( C.G.), con sentenza passata in giudicato, della proprietà del fondo per cui è causa.

1.2. In violazione del principio di autosufficienza, il ricorrente ha altresì omesso di trascrivere l’art. 2 del contratto di assegnazione datato 21.5.1960 (dal quale si sarebbe dovuto evincere, secondo il suo assunto, che il bene oggetto del trasferimento a seguito di riscatto fosse un altro fabbricato rurale insistente sulla p.lla (OMISSIS), anzichè quello realizzato sulla p.11a 200) e la seconda relazione inviata dall’ERSAP (nell’ambito del giudizio possessorio pendente dinanzi al Tribunale di Foggia tra C.R. e P.L.) in data 18.2.1993 (dalla quale si sarebbe dovuto desumere che nel conteggio del riscatto non fosse stato ricompreso anche l’immobile realizzato sulla p.lla (OMISSIS)).

D’altra parte, dal tenore dell’art. 3 del contratto del 21.5.1960 (trascritto a pag. 7 del ricorso) si ricava, semmai, che, fermo restando il trasferimento immediato avvenuto a seguito dell’esercizio del diritto di riscatto da parte del Le., solo il corrispettivo finale delle opere all’epoca non ancora ultimate avrebbe richiesto un contratto integrativo.

L’affermazione, peraltro non suffragata da elementi oggettivi (cfr. pag. 7 del ricorso), secondo cui solo nel 1976 il Sindaco del Comune di Castelluccio dei Sauri avrebbe dichiarato la cessazione della destinazione a scuola del fabbricato non considera che tale cessazione era già avvenuta, almeno di fatto, nel 1972 (cfr. pag. 6 della sentenza) e, quindi, circa tre anni prima del perfezionamento del riscatto da parte del Le..

Da ultimo, proprio lo stralcio della relazione dell’ERSAP datata 24.9.1987 (pag. 8 del ricorso) avvalora la circostanza che la p.lla (OMISSIS) fosse stata formalmente assegnata al Le., sia pure, a dire dell’ente, per un mero errore di dattiloscrittura.

2. Con il primo ed unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., per avere riformato la corte di merito la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra lei e C.G. in ordine alla domanda di garanzia per evizione, senza che quest’ultimo ne avesse censurato il fondamento, essendosi così formato il giudicato.

2.1. Il motivo è infondato.

Invero, per effetto della riforma della sentenza di prime cure, il giudice d’appello è tenuto, anche in assenza di una specifica domanda, a rivedere la statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado. In particolare, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Sez. 6-L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014).

Nel caso di specie, la domanda di evizione proposta dalla L. nei confronti di C.G., mentre in primo grado era stata accolta, in secondo grado è stata disattesa, sicchè da tale nuova pronuncia discendeva il potere del giudice del gravame di rivedere la statuizione sulle spese.

3. In definitiva, entrambi i ricorsi non meritano di essere accolti.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese relative al presente grado di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa per intero le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA