Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11191 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. II, 07/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19408/2004 proposto da:

B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato PROFITA

MICHELA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCUDERI Matteo;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 598/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/06/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo: visto l’art. 375 c.p.c.,

chiede che la Corte di Cassazione – sezione seconda – voglia

dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che con ordinanza del 18 febbraio 2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S. G.S.M. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione;

che, dall’attestazione della cancelleria in data 25.8.09, non risulta il deposito, nei termini indicati in ordinanza, detratto di integrazione del contraddittorio;

che non bisogna pronunziare sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti;

su conforme richiesta del P.G..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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