Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11191 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. II, 07/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11191
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19408/2004 proposto da:
B.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato PROFITA
MICHELA, rappresentato e difeso dall’avvocato SCUDERI Matteo;
– ricorrente –
contro
C.R. (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 598/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 14/06/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
11/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo: visto l’art. 375 c.p.c.,
chiede che la Corte di Cassazione – sezione seconda – voglia
dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che con ordinanza del 18 febbraio 2009 ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S. G.S.M. nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione;
che, dall’attestazione della cancelleria in data 25.8.09, non risulta il deposito, nei termini indicati in ordinanza, detratto di integrazione del contraddittorio;
che non bisogna pronunziare sulle spese attesa la mancata costituzione delle parti;
su conforme richiesta del P.G..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010