Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11190 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 28/04/2021), n.11190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9499/2016 proposto da:

D.S.S., titolare della Ditta individuale Sicil

Costruzioni, rappresentato e difeso dall’Avvocato LUIGI CALZOLARI,

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valentino

Gentile, in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE d’APPELLO di GENOVA,

depositata il 3/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 27.11.2002, D.S.S., titolare della ditta Sicil Costruzioni, con sede in (OMISSIS), conveniva in giudizio C.M., esponendo: a) che la SICIL era stata incaricata dal C. di eseguire l’ampliamento di un edificio di sua proprietà, in (OMISSIS), come da preventivo del 28.8.2000, sottoscritto dalle parti, dove veniva indicato un costo complessivo di Lire 195.000.000; b) che, in corso d’opera, erano state commissionate consistenti modifiche, cosicchè la parte attrice, avendo già eseguito lavori per l’importo di Lire 253.098.241 (Euro 130.714,33), oltre IVA, di cui Lire 201.933.241 inerenti lavori preventivati e Lire 50.165.000 inerenti lavori extra, ed avendo ricevuto dal C. L. 178.000.000, richiedeva, in data 30.1.2002, tramite un tecnico di sua fiducia, che si eseguisse una verifica congiunta delle opere per determinare il dovuto; c) che, benchè il D.S. avesse consegnato al committente un prospetto analitico dei lavori eseguiti e dei relativi costi inviandogli anche una diffida ad adempiere in data 9.5.2002, non riceveva alcunchè; d) che egli depositava il 5.6.2002 ricorso per ATP, nel quale il professionista designato era incaricato di accertare lo stato dei luoghi, quali opere fossero state eseguite a preventivo e fuori preventivo, e l’esistenza di vizi; e) che egli era dunque creditore di Euro 38.785,00 per i lavori eseguiti e stava subendo un danno consistente nell’inutilizzo delle ponteggiature che aveva posizionato nel cantiere.

La parte attrice chiedeva che il Tribunale accertasse risolto il contratto per inadempimento del C., condannandolo a versargli la somma su indicata oltre IVA, nonchè a risarcirgli il danno costituito dai costi che avrebbe sopportato per rimuovere ponteggi e attrezzature di cantiere e per il loro prolungato inutilizzo.

Si costituiva il C. negando ogni addebito, sostenendo che (come risultava dalla relazione del proprio C.T.P) la somma di Lire 178.000.000 da lui già versata all’impresa era ben superiore all’importo dei lavori eseguiti (che, stando alla suddetta relazione, ammontavano a Lire 159.786.000). Negava poi l’esecuzione di lavori non preventivati, a eccezione della coibentazione in polistirolo del piano terreno (Lire 500.000) e sosteneva che le opere eseguite erano contrassegnate da vizi per i quali richiedeva di essere risarcito. Chiedeva, in via riconvenzionale, che il contratto fosse dichiarato risolto per inadempimento della controparte che aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere prima di avere ultimato le opere commissionategli, nonchè la condanna della parte attrice al risarcimento dei danni.

Il Tribunale riteneva provate le allegazioni di SICIL e dichiarava risolto il contratto per inadempimento del committente C., condannandolo a corrispondere alla SICIL Euro 7.505,06 per lavori extra preventivo ed extra capitolato, nonchè Euro 63.541,80, oltre IVA, per il danno costituito dall’inutilizzazione dei ponteggi e, detratto dal credito di SICIL l’importo di Euro 10.741,74, costituito dal risarcimento dovuto per i vizi dell’opera realizzata, condannava il C. a versare la somma di Euro 60.718,80, oltre IVA, interessi e rivalutazione, nonchè le spese di lite e di CTU.

Avverso detta sentenza proponeva appello il C. lamentando che il Tribunale fosse giunto ad attribuirgli la responsabilità della risoluzione del contratto e a quantificare il danno sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie. L’appellata si costituiva chiedendo la conferma della sentenza.

Con sentenza n. 123/2016, depositata in data 3.2.2016, la Corte d’Appello di Genova dichiarava che il contratto di appalto si fosse risolto per inadempimento della SICIL di D.S.S., condannando quest’ultima a corrispondere a C.M. la differenza tra il credito risarcitorio di cui questo era titolare, pari a Euro 10.741,74, oltre interessi e rivalutazione, come specificati in motivazione, e la somma a essa dovuta a saldo dell’appalto, pari a Euro 1.932,38, oltre interessi legali dalla costituzione in mora (16.5.2002) e IVA dalla data di emissione della fattura, ponendo a carico di SICIL le spese di lite dei due gradi di giudizio.

In particolare, la Corte d’Appello riteneva che lo scioglimento del contratto fosse riferibile alla condotta colpevole della SICIL, la quale aveva ingiustificatamente abbandonato il cantiere e interrotto i lavori nel gennaio 2002 e non aveva sostenuto alcun costo per le ponteggiature, che non aveva rimosso al momento dell’interruzione dei lavori, nè successivamente (opponendosi alla loro asportazione quando nel 2008 il C. aveva presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo che fosse ordinato all’impresa di rimuovere i ponteggi). Pertanto, all’epoca in cui abbandonava il cantiere, SICIL era titolare di un credito di soli Euro 1.932,38 (pari alla differenza tra i lavori extracapitolato corrispondenti a Euro 2.324,06 e la somma ricevuta in eccedenza rispetto ai lavori eseguiti pari a Euro 391,68), mentre il committente vantava un credito risarcitorio per vizi dell’opera pari a Euro 10.741,74.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione D.S.S., in qualità di titolare della ditta individuale Sicil Costruzioni sulla base di due motivi. C.M. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la Ditta ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1453,1455,1460,1666 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

1.1. – Con il secondo motivo, la medesima deduce l'”Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

1.2. – Secondo la parte ricorrente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto infondata la domanda di risoluzione per inadempimento formulata da SICIL sulla scorta di due argomentazioni (la prima delle quali fondata sull’erronea ritenuta mancanza di un credito da parte dell’impresa, e la seconda sulla circostanza che il costo dei ponteggi dovesse essere ricompreso nel preventivo iniziale), ma senza considerare l’effettiva condotta negoziale delle parti, nè le obbligazioni collaterali di collaborazione, anch’esse rilevanti ai fini dell’inadempimento contrattuale; e così pervenendo alla erronea affermazione secondo cui il contratto di appalto oggetto di causa si fosse risolto per inadempimento di Sicil Costruzioni.

2. – Stante la loro connessione logico giuridica, i motivi di ricorso vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Il ricorso è inammissibile.

2.2. – E’ ben vero che è largamente consolidato il principio per cui il giudice che, in presenza di reciproche domande di risoluzione fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell’altra, accerti l’inesistenza dei singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell’impossibilità dell’esecuzione del contratto per effetto della scelta, ex art. 1453 c.c., comma 2, di entrambi i contraenti e decidere di conseguenza quanto agli effetti risolutori di cui all’art. 1458 c.c. (Cass. n. 4089 del 2000; Cass. n. 15167 del 2000; Cass. n. 10389 del 2005) (Cass. n. 16637 del 2013).

E’ tuttavia altrettanto vero (come detto) che questo principio presuppone che non sussistano reciproci inadempimenti, in presenza dei qual il giudice di merito è chiamato a valutare quale dei due inadempimenti si presenti come prevalente; ciò in applicazione del principio secondo cui, nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento in caso di inadempienze reciproche, il giudice di merito è tenuto a formulare un giudizio di comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell’elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si fosse resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cass. n. 13840 del 2010).

Laddove, infatti, il giudice non può isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere alla valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un’indagine globale ed unitaria dell’intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell’inadempimento, perchè l’unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo (Cass. n. 336 del 2013).

2.3. – Sicchè, seguendo un corretto ragionamento, svolto anche con riferimento agli esiti della c.t.u. espletata in primo grado, la Corte distrettuale era pervenuta alla conclusione per la quale (raffrontando il dovuto, secondo il calcolo effettuato, con il versato) non emergeva alcun credito di impresa, ed alla quale doveva essere riconosciuto un compenso aggiuntivo solo per i lavori extra capitolato, nulla potendo essere invece riconosciuto per il costo dei ponteggi; giacchè questi dovevano ritenersi compresi nel preventivo iniziale, che, sottoscritto da entrambe le parti definiva i contenuti dell’appalto, indicando lavori che comportavano necessariamente l’installazione di ponteggiature il cui onere non poteva non essere stato considerato dalla impresa appaltatrice che aveva richiesto un corrispettivo per la realizzazione di tali opere necessariamente comprensivo di ponteggi (v. sentenza impugnata, pag. 4).

E che fosse così la Corte di appello altrettanto correttamente lo aveva ricavato, sia dal contenuto della offerta riportata nel preventivo, là dove tutti i prezzi, compresi quelli dei lavori che richiedevano ponteggiature e armature di sostegno quali lo scavo di sbancamento e la realizzazione dei muri di perimetro, venivano indicati come onnicomprensivi. Sia dalla condotta tenuta successivamente dalla impresa ricorrente che confermava come essa non sostenesse, ancora allora, alcun costo per la ponteggiatura, che infatti non asportò allorquando abbandonò il cantiere nel gennaio del 2002, interrompendo i lavori, nè quando il controricorrente nel 2008 presentò un ricorso ex art. 700 c.p.c., proprio chiedendo al giudice di ordinare alla impresa ricorrente di rimuovere i ponteggi lasciati in cantiere (sentenza impugnata, pag. 5).

4.2 – A. fronte da tale insieme di considerazioni svolte, la Corte di merito aveva giustamente evidenziato (prescindere dal fatto che una pretesa risarcitoria riferita alle ponteggiature non potesse trovare accoglimento) come all’epoca in cui la ricorrente aveva sospeso i lavori ed il cantiere evidenzia come essa fosse titolare di un credito di impresa di Lire 3.431,600 (ossia di Euro 1.932,38). La qual cosa (come richiamato) privava di supporto la pretesa di addossare alla controparte le responsabilità della interruzione dei lavori, tanto più che il committente poteva vantare per parte sua un credito risarcitorio per i vizi dell’opera eseguita di Euro 10.741.74.

Pertanto, la domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da Sicel non poteva trovare accoglimento essendo invece lo scioglimento del contratto riferibile alla condotta colpevole tenuta dalla medesima che abbandonò ingiustificatamente il cantiere.

5. – Orbene, va altresì sottolineato come si sia espresso il generale principio ermeneutico secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

Parimenti, per venire più specificamente al thema decidendum, va rilevato che, quanto alla interpretazione del contratto (specificamente riferibile alle censure mosse con il primo motivo), l’accertamento, anche in base al significato letterale delle parole, della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto dei negozi inter partes (cfr. Cass. n. 18509 del 2008), si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è anch’esso censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (Cass. n. 1646 del 2014), nel caso in cui (contrariamente a quanto risulta nella presente fattispecie) la motivazione stessa risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice per attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche; con la precisazione che nessuna di tali censure può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante, Cass. n. 26683 del 2006; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 1754 del 2006).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, infatti, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10466 del 2017; Cass. n. 8909 del 2013; Cass. n. 24539 del 2009; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n. 4178 del 2007; Cass. n. 17248 del 2003).

Essendo altresì pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile (cosa che nella specie non è dato ravvisare) solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

3.1. – A ciò si correla teleologicamente l’ulteriore principio, altrettanto consolidato, per il quale i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018).

Il ricorrente ha, dunque, l’onere (che nella specie non risulta esser stato assolto) di indicarne nel ricorso il contenuto rilevante, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). E indicare (mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso) la risultanza che egli asserisce essere decisiva e/o non valutata, o insufficientemente considerata, atteso che, per il contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012). Nella specie, di tali atti, rapsodicamente richiamati, non ha riportato il contenuto completo o quello necessario e sufficiente onde poterne riscontrare (nei limiti dell’apprezzamento riservato al giudice di merito) l’asserita portata negoziale e l’incidenza sullo specifico rapporto.

3.2. – Laddove, va altresì rilevato che, così come articolate da parte ricorrente, tutte le censure si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando i ricorrenti di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

4. – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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