Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11190 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32165-2018 proposto da:

D.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato CARLO TOTINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCA ROMAGNOLI, con procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

N.G.;

-intimato –

avverso la sentenza n. 534/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.M.L. propose appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo in data 3.2.12, che condannò N.G. al pagamento in suo favore della somma di Euro 36.500,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore L.- concepito nell’ambito della relazione di fatto tra loro intercorsa-, chiedendo la condanna dell’appellato al pagamento della maggior somma di Euro 52.999,43. Si costituì il N. eccependo l’infondatezza della domanda e proponendo appello incidentale con cui, previo accertamento dell’insussistenza di ogni obbligazione di mantenimento del figlio, chiese la condanna di D.M.L. alla restituzione della somma di Euro 36.500,00 corrispostale in esecuzione della sentenza di primo grado.

Con sentenza del 30.4.18 la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame incidentale, rideterminò la somma dovuta dal N. alla D.M. in Euro 25.000,00 oltre interessi legali, osservando che nel periodo 1995-1999 le parti avevano convissuto per cui non vi erano prove che fosse stata l’attrice, e non il N., a provvedere alle spese di mantenimento del minore.

Ricorre in cassazione la D.M. con due motivi.

Non si è costituito il N. al quale il ricorso è stato notificato al difensore domiciliatario.

Il giudice designato ha formulato la proposta ex art. 380bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Corte d’appello pronunciato ultra petita nell’accogliere l’appello incidentale del N., giustificando la riduzione della somma dovuta per il mantenimento del figlio sulla base di fatti non oggetto del gravame, quale la convivenza tra la D.M. e il N..

Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per aver la Corte d’appello omesso di distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie, considerando che la D.M. aveva formulato due richieste distinte, senza tener conto del mancato apporto del N. a qualunque spesa relativa al mantenimento del minore.

Il primo motivo è manifestamente infondato. La ricorrente ha lamentato che la questione della convivenza tra le parti non sarebbe stato oggetto dell’appello incidentale e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe pronunciato ultra petita nel ridurre la somma determinata a titolo di mantenimento del figlio minore a carico del N., argomentando da tale convivenza.

Il collegio ritiene che la Corte d’appello non abbia pronunciato in violazione dell’art. 112 c.p.c. sull’appello incidentale del N., atteso che quest’ultimo aveva impugnato la sentenza di primo grado in ordine alla determinazione dell’importo dovuto per il mantenimento del figlio nel periodo 1988-2000, con specifico riferimento al periodo 1995-1999, allorchè le parti avevano convissuto (fatto pacifico ed incontestato tra le parti).

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte d’appello ha accolto il gravame di d.M.L. in ordine al rimborso delle spese di mantenimento del figlio nel periodo compreso tra il 1988 e il 1995 (durante il quale le parti non avevano convissuto) senza distinguere tra spese ordinarie e straordinarie, poichè ai fini della decisione sull’azione di regresso di uno dei genitori, veniva in rilievo il diritto al rimborso di qualsiasi spesa effettivamente sostenuta nell’interesse del figlio, indipendentemente dal suo carattere ordinario o straordinario.

Ora, la doglianza della ricorrente circa l’omesso esame di tale questione è priva di fondamento, avendo invece il giudice di secondo grado espressamente valutato la questione e ritenuto irrilevante la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie ai fini del diritto di regresso esercitato dalla ricorrente.

Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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