Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11190 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15300/2012 proposto da:

P.G., ((OMISSIS)) deceduto nelle more del processo,

P.A.S. ((OMISSIS)), P.D. (OMISSIS), P.F.

(OMISSIS), tutti in proprio ed anche, con D.C. (OMISSIS),

in qualità di eredi di P.M. ed a seguito del decesso, nelle

more del processo, di P.G. anche quali suoi unici eredi,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato FERDINANDO BARUCCO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO CIANCIO sia per procura a

margine del ricorso e sia per procura speciale notarile Rep.

(OMISSIS) del 21.11.16 in Napoli per Dott. C.G., Rep. n.

(OMISSIS) del 18.11.16 per Dott. Fa.Iv.;

– ricorrenti e c/ricorrenti all’incidentale –

contro

F.I.; M.M.; S.A.,

PA.VA. e PANACEA PAOLA queste ultime tre quali eredi legittime di

PA.CI.; CI.DO., D.C.M. questa quale erede di

Z.P.; B.R.; CI.PI. e G.G.;

MA.FR., CU.CA. e CU.AN. queste ultime tre

quali eredi legittime di CU.RO.; DI.MA.;

C.C. già FI.CE.; R.G.; R.D.;

PA.MA.; N.R.; MI.CA. domiciliati ex lege in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO MICHELINI;

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo Studio Legale PERROTTA CASAGRANDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO ANZISI giusta procura

speciale Rep. n. (OMISSIS) del 24.3.2017 in Napoli per Notaio

Dott.ssa Ni.Ro.;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

FO.PA., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 901/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

udito l’Avvocato FERDINANDO BARUCCO, difensore dei ricorrenti

principali, che ha chiesto la cessata (Ndr: dato mancante da

originale).

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che P.G. e gli altri soggetti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva n. 1791/2008 e contro la sentenza definitiva n. 901/2012 entrambe emesse dalla Corte d’Appello di Napoli in materia di attribuzione di aree di parcheggio in edificio condominiale;

che al ricorso hanno resistito F.I. e gli altri soggetti pure in epigrafe indicati con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, contrastato a sua volta dai ricorrenti con controricorso;

che è intervenuta transazione tra le parti originarie del giudizio di legittimità e gli eredi di quelle nelle more decedute, specificamente indicati nelle due istanze depositate in cancelleria il 18.11.2016 con cui si chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere o l’inammissibilità per intervenuta carenza di interesse del ricorso principale e di quello incidentale a cui le parti rinunziano;

ritenuto pertanto sussistenti le condizioni per l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 c.p.c.);

rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alle reciproche rinunzie (v. art. 391 c.p.c.).

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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