Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1119 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1119 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso 8470-2008 proposto da:
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. 05779711000 in persona del
Dott. Ing. FRANCESCO RONDI procuratore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo
studio dell’avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MONACHESI STEFANO, FUNES CARLA, CARBONE LUIGI giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

FRASCARELLI FELIZIANA FRSFZN60D56H876R, ATTILI CARLO

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Data pubblicazione: 21/01/2014

TTLCRL48C27H876R, elettivamente domiciliati in ROMA,
VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato
CLEMENTE MICHELE, rappresentati e difesi dall’avvocato
LAURIOLA GIOVANNI con studio in 62012 CIVITANOVA
MARCHE (MC), VIA DELLA VELA 56 giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 380/2007 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 23/09/2007, R.G.N. 1054/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;
udito l’Avvocato GIANLUCA CONTALDI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’accoglimento p.q.r. dei motivi 4 ° e 5 ° del ricorso;

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– controricorrenti –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Carlo Attili e Feliziana Frascarelli convennero, davanti al
tribunale di Macerata, l’Enel Distribuzione spa chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni subiti per il notevole ritardo
con il quale la convenuta aveva avviato l’esecuzione delle

elettrica concluso fra le parti.
L’Enel Distribuzione spa, costituitasi, contestò il fondamento
della domanda.
Il tribunale, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281

sexies

c.p.c. il 18.6.2001, rigettò la domanda.
A diversa conclusione pervenne la Corte d’Appello di Ancona che,
con sentenza del 29.9.2007, accolse l’appello proposto dall’Attili
e dalla Frascarelli ed, in riforma della sentenza di primo grado,
condannò l’Enel spa al risarcimento dei danni subiti

dagli

appellanti liquidati, in favore dell’Attili in C 34.683,12 e della
Frascarelli in C 32.499,93.
L’Enel spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque
motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso l’Attili e la Frascarelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata
una volta entrato in vigore il D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40,
recante modifiche al codice di procedura civile in materia di
ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle
disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.
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prestazioni relative al contratto di somministrazione di energia

Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto
i motivi di ricorso devono essere formulati, a pena di
inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei
casi previsti dall’ art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione
di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un

comma, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione.
Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c.,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare
la decisione; e la relativa censura deve contenere un momento di
sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in
sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua
ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n. 20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda
con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che
risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato, sia per il
vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto,
4

quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, primo

in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie
concreta ( v. S.U. 11.3.2008 n. 6420 che ha statuito
l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo
di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in
un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di

riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire
alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal
ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del
motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale
abrogazione del suddetto articolo).
La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di
far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo
quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione,
l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e
quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da
applicare (da ultimo Cass.7.4.2009 n. 8463; v, anche S.U. ord.
27.3.2009 n. 7433).
Inoltre, l’art. 366

bis

c.p.c., nel prescrivere le modalità di

formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, comporta – ai
fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso una diversa valutazione, da parte del giudice di legittimità, a
seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dai numeri 1,
2, 3 e 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., ovvero del motivo
previsto dal numero 5 della stessa disposizione.

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qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua

come già detto – deve,

Nel primo caso ciascuna censura

all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di
diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va
funzionalizzata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., all’enunciazione
dicta

del principio di diritto, ovvero a

giurisprudenziali su

Nell’ipotesi, invece, in cui venga in rilievo il motivo di cui al
n. 5 dell’art. 360 c. p.c.c. (il cui oggetto riguarda il solo

iter

argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una
illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso ( cd. momento di sintesi) – in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la
motivazione a giustificare la decisione (v. da ultimo Cass.
25.2.2009 n. 4556; v. anche Cass. 18.11.2011 n. 24255).
Con il primo motivo la ricorrente

denuncia violazione e falsa

applicazione dell’art. 1362 e seguenti c.c. e del titolo I punto
6 del provvedimento CIP 30 luglio 1986 n. 42 in relazione agli
artt. 1559 e seguenti c.c. nonché dell’art. 1337 c.c. e degli
artt. 1353 e seguenti c.c. Omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
I quesiti posti in relazione al motivo sono i seguenti: ” Può il
giudice di merito, chiamato a decidere circa la natura ed il
contenuto presente o futuro di un rapporto contrattuale o
precontrattuale affermare detta natura sulla base del solo dato
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questioni di diritto di particolare importanza.

dell’avvenuto incontro della volontà delle parti, senza procedere
alla interpretazione della comune intenzione delle parti con
l’utilizzo dei criteri ermeneutica di cui agli articoli 1362 e
seguenti c.c.?”.
“Può il giudice di merito in un rapporto contrattuale ove si

opere, omettere l’applicazione del disposto degli articoli 1353 e
1358 c.c. ovvero dell’articolo 1337 c.c.?”.
I quesiti così posti, con riferimento alle violazioni contestate,
sono generici, non indicando quali siano in concreto le violazioni
che la Corte di merito avrebbe commesso nell’interpretare la
volontà negoziale, interpretazione che, peraltro, spetta al
giudice di merito e che correttamente e congruamente motivata,
come nella specie, non è censurabile in sede di legittimità.
Quanto al secondo quesito, inoltre, la questione relativa al
supposto contratto condizionale, non pare abbia formato oggetto di
esame nel giudizio di merito; con la sua conseguente
inammissibilità per novità in questa sede.
Sotto il profilo, poi, del vizio motivazionale non sono indicate
le ragion per le quali la dedotta insufficienza (omissione o
contraddittorietà) renda inidonea la motivazione a giustificare la
decisione.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli art. 1218 e 1219 c.c. nonché degli artt. 1182 e 1183 c.c.,
1256, 1362 ss. e 1559 ss. c.c. e del regime della condicio iuris.
7

ipotizzi una prestazione futura subordinata alla realizzazione di

Motivazione illogica ed incongrua circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio ( in ordine all’asserito tardivo
adempimento oltre i limiti della normale tollerabilità).
Il quesito è il seguente: ” Dica la Corte se (in un giudizio in
cui si controverta della responsabilità da tardivo adempimento in

incorra nel vizio di motivazione e/o nella falsa applicazione di
legge (artt. 1218, 1256 e 1362 ss e 1559 ss.c.c.) e o del regime
della condicio iuris, il Giudice di merito che fondi il giudizio
del tardivo colpevole adempimento sulla base del mero decorso
temporale, omettendo l’esame dell’eccezione di parte convenuta
circa l’esistenza di un presupposto di legge condizionante la
validità o comunque l’efficacia di un rapporto obbligatorio tra
le parti; e senza, inoltre, accertare i tempi della prestazione in
ragione della rilevante ingerenza dell’attività di soggetti non
facenti parte dell’organizzazione del soggetto obbligato”.
Il quesito così posto non prospetta violazioni di legge (indicate
nell’intestazione del motivo), ma, piuttosto, una questione di
fatto in ordine alla quale, sotto il profilo del vizio
motivazionale, difettano l’indicazione dei vizi dai quali la
sentenza sarebbe affetta e delle ragioni per le quali in tal modo
non sarebbe in grado di sorreggere la decisione.
Di qui l’inammissibilità del motivo.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di
legge (artt. 1218 e 1256 c.c.); motivazione insufficiente,
contraddittoria ed illogica circa un fatto controverso e decisivo
8

relazione alla natura del rapporto ed al tipo della prestazione)

per il giudizio ( in ordine all’asserita insussistenza di una
causa di non imputabilità).
Il quesito è il seguente: “Dica la Corte se (in un giudizio in cui
si controverta del tardivo adempimento di una prestazione ed in
cui parte convenuta articoli mezzi istruttori diretti a dimostrare

una prova testimoniale, della documentazione in atti confermata
nei contenuti dalla deposizione orale e l’obliterazione da un
documento di un elemento essenziale, che contrastano con gli
elementi probatori posti a base della decisione, costituisca vizio
di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, quando le risultanze processuali non o mal esaminate
siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre
circostanze sulle quali il convincimento si è formato, con la
conseguenza che la ratio decidendi viene a trovarsi priva di
base”.
Il motivo è inammissibile.
Sotto il profilo della violazione di norme di diritto il motivo si
conclude con un quesito generico, la cui formulazione non assolve
al principio di corrispondenza fra vizi denunciati e fattispecie
concreta, e che non può neppure essere integrato dalla
illustrazione che, all’interno del motivo, precede la formulazione
del quesito.
Tali modalità di formulazione del quesito non permettono alla
Corte di legittimità di rispondere con l’enunciazione di un

9

l’inesistenza di una causa di imputabilità) il mancato esame di

principio di diritto in base al quale la decisione avrebbe dovuto
essere cassata.
Quanto al profilo del vizio motivazionale, difettano il momento di
sintesi e l’indicazione, sia del fatto controverso e decisivo, sia
delle ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata.

merito,

che non è tenuto ad occuparsi espressamente e

singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed
argomentazione delle parti, posto che è necessario e sufficiente
che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in
diritto posti a fondamento della sua decisione, con ciò
implicitamente disattendendo tutti gli argomenti, le tesi e i
rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano
incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo
seguito (fra le tante Cass. 20.11.2009 n. 24542).
Con il quarto motivo si denuncia

violazione e falsa applicazione

dell’art. 2697 c.c. (nonché degli artt. 115
relazione all’art. 360, l comma n. 3

e

e

194 c.p.c.) in

5 c.p.c.; motivazione

incongrua ed illogica circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio per omesso esame od erronea valutazione delle risultanze
probatorie ( in ordine al nesso causale tra asserito ritardo
imputabile e lamentato danno).
In relazione ai vari profili in cui si atteggia il motivo in
relazione

al nesso causale tra ritardo imputabile e danno

lamentato,

i quesiti posti sono i seguenti: ”

Dica la Corte se (in

un giudizio in cui la prova del nesso causale – per altro eccepito
10

Peraltro, l’esame del materiale probatorio spetta al giudice del

come inesistente – tra asserito tardivo adempimento ed asserito
danno in ordine alla somministrazione da parte dell’Enel di una
maggiore fornitura elettrica, fondato sul presupposto che un dato
macchinario è stato potuto attivare ed è stato attivato solo a far
data dell’allaccio della maggior fornitura, con accertamento – del

situazioni storiche dedotte dagli istanti, alla prova orale dagli
stessi richiesta, e, quanto al mero dato tecnico – della potenza
elettrica necessaria per la funzionalità di detto macchinario – al
consulente d’ufficio) incorra nel vizio di motivazione (circa un
fatto controverso e decisivo per il giudizio) il Giudice di merito
che dopo avere percepito il fatto di causa negli esatti termini
materiali in cui è stato prospettato dalla parte, lo valuti in
modo insufficiente od illogico sulla base di elementi desunti
dalla sola Ctu, senza (tuttavia) compiere un’approfondita disamina
logico-giuridica degli accertamenti demandati al predetto
ausiliario e da questi compiuti. Disamina che, viceversa, ove
condotta avrebbe comportato una ricostruzione del fatto diversa da
quella accolta dal Giudice dando luogo ad una diversa soluzione
della controversia”.
“Dica la Corte se

( in un giudizio in cui è in discussione

l’esistenza di un nesso tra asserito tardivo adempimento ed
asserito danno nella somministrazione da parte dell’Enel di una
maggiore potenza elettrica) il mancato esame della prova
testimoniale, che contrasta con gli elementi probatori posti a
fondamento della decisione, costituisca vizio di motivazione circa
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nesso – demandato, dal primo giudice, quanto alle circostanze e

un fatto controverso e decisivo per il giudizio, allorchè – come
nella specie – le risultanze processuali non ( o mal) esaminate
(siccome probanti che la tardiva messa in funzione di un
macchinario, oggetto di domanda, è connessa alla significativa
tardiva realizzazione da parte degli attori, nei capannoni di loro

macchinario

stesso)

siano

tali

da

invalidare

l’efficacia

probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento del
Giudice si è formato, con la conseguenza che la ratio decidendi
viene a trovarsi priva di base “.
” Dica la Corte se incorra nella violazione e/o falsa applicazione
di legge (artt. 2697 c.c., 115 e 194 c.p.c.) il Giudice che, in
violazione del principio della disponibilità delle prove, ometta
l’esame della testimonianza resa dal teste di parte attrice ed
assunta su esplicita richiesta istruttoria diretta ad assolvere
all’onere della prova in ordine a circostanze o situazioni
storiche relative all’esistenza o meno di un nesso causale tra
preteso tardivo adempimento ed asserito danno (allorché – come
nella specie – l’indagine sull’incidenza dell’onere della prova è
rilevante e necessaria in relazione ai fatti decisivi che il
giudice non possa accertare iuxta alligata e probata di fronte al
risultato negativo della prova orale posta a fondamento della
domanda, con la conseguenza della soccombenza della parte che
quella prova era tenuta a dare).
La sola lettura dei quesiti rende evidente che la ricorrente,
piuttosto che denunciare vizi di violazione di norme di diritto o
12

proprietà, delle opere elettriche necessarie al funzionamento del

motivazionali, in realtà, tende ad una ennesima rivisitazione del
materiale probatorio in vista di un risultato più favorevole.
Il che, a fronte di una motivazione priva di errori logico giuridici, non è consentita in questa sede.
I quesiti, poi, sono generici, senza alcun riferimento alle

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità
di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo
stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord.
5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).
Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal
contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e
neppure può essere integrato il primo con il secondo.
Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma
dell’art. 366

bis

c.p.c., applicabile

ratione temporis

nella

specie ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).
Inoltre, con riferimento ai due quesiti relativi alla prova
testimoniale, oltre ai rilievi indicati, difettano anche le
indicazioni della sua rilevanza e decisività ai fini della
decisione.
Tali elementi sono, infatti, necessari ai fini dello scrutinio di
legittimità in ordine a materiale la cui valutazione compete al
giudice di merito.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
Con il quinto motivo si denuncia
degli artt. 2697 c.c., 115

violazione e falsa applicazione

e 194 c.p.c.. Acritica assunzione in
13

peculiarità del caso concreto.

sentenza della CTU in ordine all’ “an ed al “quantum” della
pretesa risarcitoria con conseguente motivazione incongrua ed
illogica circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
I quesiti sono i seguenti: ” Dica la Corte se è affetta da vizio
di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito si

acriticamente assunte – pur in mancanza del benché minimo dato
scientifico e senza una metodologia di ricerca – in quanto la mera
(implicita) presupposta esperienza dell’ausiliario non esime il
giudice dal dovere di indicare i dati obbiettivi sui quali ha
ritenuto di fondare la propria valutazione, ai fini di consentire
un controllo sulla congruità della motivazione”.
“Dica inoltre la Corte se il giudice di merito assolva all’obbligo
di motivazione, ovvero incorra nel relativo vizio, con la mera
adesione alle conclusioni del c.t.u., quando all’operato del
consulente tecnico d’ufficio vengano avanzati, in un momento
successivo al deposito della relazione, specifici rilievi
corroborati dall’unico studio pratico-scientifico (esistente) in
materia, condotto utilizzando i dati rilevati in una pluralità di
allevamenti”.
Il motivo è inammissibile sotto svariati profili.
In primo luogo i quesiti sono posti esclusivamente sotto il
profilo del vizio motivazionale,

essendo viceversa,

stati

denunciati anche profili di violazione di norme di diritto.
Peraltro, anche a voler considerare i quesiti alla stregua dei
richiesto “momento di sintesi”, la loro genericità non consente
14

limiti ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico,

neppure di individuare quale siano le ragioni che militano per
l’inidoneità della motivazione a supportare la decisione adottata.
Per altra via, il giudice del merito non è tenuto ad esporre in
modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni
del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero

precise censure.
A queste, invece, è tenuto a rispondere per non incorrere nel
vizio di motivazione.
Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo
attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate
dallo stesso giudice – e non già tramite una critica diretta della
consulenza stessa -, censure che, a loro volta, devono essere
integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di
consentire, su di esse, la valutazione di decisività (v. anche
Cass. 16.10.2013 n. 23530; Cass. 4.5.2009 n. 10222).
Nella specie avrebbero dovute, pertanto, essere riportate nel
momento di sintesi ( o comunque nel quesito).
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo,
sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente
al pagamento delle spese che liquida in complessivi C 5.200,00, di
cui C 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

15

richiamo di esse, nel caso in cui non siano mosse alla consulenza

Così deciso il 12 novembre

2013 in Roma, nella camera di

consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione.

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