Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11189 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18377-2018 proposto da:

COMAD ELETTROMECCANICA DI C. & M. SNC, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso

l’avv. avvocato MARIO CESARACCIO dal quale è rappresentata e

difesa, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) SPA, in persona del curatore pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANIA GIROTTO, con procura

speciale allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2020 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La curatela del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. impugnò la 4entenza emessa il 16.6.15 dal Tribunale di Venezia che rigettò la domanda di revocatoria per Euro 9518,40 relativa a tre fatture del 2008 pagate alla Comad Elettromeccanica s.n.c. di C. & M. nel periodo semestrale “sospetto” di cui alla L.F. art. 67, comma 2, rispetto al decreto d’ammissione al concordato del 18.6.09, cui seguì la dichiarazione di fallimento. In particolare, il Tribunale ritenne che: tra le parti fosse applicabile alla citata L.F., art. 67, comma 3, poichè i pagamenti sarebbero stati effettuati secondo i “termini d’uso” intercorsi tra le stesse parti; in particolare, nei mesi precedenti al periodo sospetto risultavano altre fatture in ritardo rispetto alla scadenza di 60 gg. indicata nel documento contabile.

Con sentenza del 31.3.18, la Corte d’appello di Venezia accolse l’appello della curatela fallimentare e, in riforma dell’impugnata sentenza, revocò i pagamenti per la somma complessiva di Euro 9518,40, condannando la Comad Elettromeccanica s.n.c. a pagare la detta somma al fallimento oltre interessi legali. Al riguardo, la Corte territoriale ha motivato che: non era stato dimostrato che le parti avessero pattuito modifiche degli accordi relativi al termine del pagamento fissato in 60 gg. dalla data della fattura; la variabilità dei ritardi riscontrati induceva a ritenere che non vi fosse alcun nuovo accordo modificativo sulla data del pagamento, emergendo solo che il debitore aveva pagato quando fu in grado di farlo; pertanto, non era configurabile alcun “termine d’uso”, L. Fall., ex art. 67, comma 3, essendo emersa una mera tolleranza del ritardo nel pagamento; la curatela aveva dimostrato che la Comad Elettromeccanica s.n.c. conoscesse lo stato d’insolvenza della (OMISSIS) s.p.a. alle date dei pagamenti.

Ricorre in cassazione la Comad Elettromeccanica s.n.c. di C. & M. con unico motivo.

Resiste la curatela con controricorso, illustrato da memoria.

Il giudice designato ha redatto la proposta ex art. 380bis c.p.c.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo del ricorso denunzia violazione della L. Fall., art. 67, comma 3, in relazione all’art. 113 c.p.c., nonchè omessa applicazione della stessa norma nella parte in cui dispone che non siano soggetti all’azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nei termini d’uso nell’esercizio dell’attività d’impresa. AI riguardo, la ricorrente si duole che la Corte d’appello: abbia trascurato di considerare che tutte le fatture emesse nel corso del rapporto tra le parti erano state pagate con ritardi tra i tre e gli undici mesi, in ordine a prestazioni necessarie al mantenimento del ciclo produttivo dell’impresa; abbia ritenuto la conoscenza dello stato d’insolvenza della (OMISSIS) s.p.a.

Il ricorso è improcedibile. Parte ricorrente non ha prodotto copia autenticata della sentenza impugnata, nè la relata di notificazione, a norma dell’art. 360 c.p.c. (che sarebbe stata effettuata con pec il 3.4.18, per quanto indicato nel ricorso).

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, il ricorso per cassazione, proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita – nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, anche la relazione di notificazione della stessa, nè il vizio, rilevabile d’ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente (Cass., n. 3466/2020; n. 19695/19). Nel caso concreto, il ricorso è stato proposto nel termine breve, non munito della copia della sentenza impugnata conforme all’originale e della relata di notifica.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della curatela fallimentare.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 11 giugno 2020

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