Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11189 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

112, presso lo studio dell’avvocato BONITO GIUSEPPINA, rappresentato

e difeso dall’avvocato SARCONE VINCENZO, giusta mandato speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1034/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI

dell’8.4.08, depositata il 18/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito per il ricorrente l’Avvocato Vincenzo Sarcone che si riporta

agli scritti, aderendo alla relazione scritta;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta, aderendo alla stessa.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza in epigrafe indicata del 18 aprile 2008, con cui la Corte d’appello di Bari rigettava la domanda proposta da C. G. nei confronti dell’Inps, per ottenere le differenze dell’indennita’ di disoccupazione agricola gia’ corrisposta per l’anno 2000, sostenendo che la prestazione andava liquidata, non gia’ sulla base del salario medio convenzionale fermo al 1995, ma sul salario reale di maggiore importo fissato dalla contrattazione collettiva di categoria per la provincia di Foggia; affermava la Corte adita che il ricorso era stato presentato dopo la maturazione del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 che valeva anche per la riliquidazione di trattamenti gia’ riconosciuti ed erogati;

Letto il ricorso della parte soccombente e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ da ultimo si e’ affermato, a seguito del contrasto di giurisprudenza insorto (Cass. Sez. un. n. 12720 del 29/05/2009) che “La decadenza di cui al D.P.R 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non puo’ trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non gia’ il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in se’ considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione gia’ riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale.”;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Bari in diversa composizione che decidera’ sul merito della domanda e provvedera’ anche per le spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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