Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11187 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26074-2018 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNALISA MARCHEGIANI;

– ricorrente –

contro

CO.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROMINA CRISTINA D’AGOSTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 743/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Corte di appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe indicata, esaminate le risultanze istruttorie, per quanto interessa, in riforma della decisione di primo grado ha accolto l’appello di Co.An. e le ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile – da corrispondere mensilmente a cura di C.N. nella misura di Euro 300,00 = mensili, oltre ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale – eliminando l’obbligo di partecipazione alle spese straordinarie per la prole.

Il ricorso per cassazione è stato proposto da C. con tre mezzi, corroborati da memoria; Co. ha replicato con controricorso e depositato nota spese.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia “violazione e/o erronea valutazione ed applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, – presunta esistenza di squilibrio economico tra le parti – mutamento delle condizioni di fatto – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia”.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 116 c.p.c., per mancata valutazione delle prove e degli elementi probatori emersi nel giudizio di primo grado in riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, anche sotto il profilo del vizio motivazionale”.

3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione dell’art. 2607 c.c., in riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, anche sotto il profilo del vizio motivazionale”.

4. Tutti motivi sono volti a censurare il riconoscimento in favore della Co. dell’assegno divorzile, negatole in primo grado.

A parere del ricorrente in primo grado era stata correttamente accertata l’adeguatezza economica della Co. e la Corte di appello non avrebbe valutato integralmente le emergenze istruttorie, nè considerato il parere contrario espresso dal Procuratore Generale.

I tre motivi, da trattarsi congiuntamente perchè intimamente connessi, vanno dichiarati inammissibili, perchè la decisione impugnata, anche se ad esse anteriore, risulta in linea e non confligge con i principi espressi in Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018 ed in Cass. n. 1882 del 23/01/2019 e le doglianze si sostanziano nella sollecitazione di una impropria rivisitazione del merito.

5. Come recentemente puntualizzato dalle Sezioni Unite “Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.” ed inoltre “La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018; cfr. anche Cass. n. 1882 del 23/01/2019).

La Corte territoriale ha attribuito il beneficio, nel caso di specie, circoscrivendolo e commisurandolo solo sull’accertata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto in funzione assistenziale -attraverso la valutazione delle condizioni economiche e reddituali della Co. “che non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, in quanto priva di un’idonea fonte reddituale” e del C. che “risulta avere disponibilità patrimoniali del tutto sufficienti ad adempiere” (fol. 18 della sent. imp.) -, senza ravvisare alcun contributo di quest’ultima alla vita familiare da valorizzare in funzione perequativa-compensativa, vita familiare, peraltro, particolarmente travagliata e segnata dalla intervenuta dichiarazione di decadenza della Co. dalla potestà genitoriale, e legittimamente distaccandosi dal parere formulato dalla Procura, atteso il carattere non vincolante.

A fronte di ciò la censura si sostanzia in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze istruttorie, senza che sia stato evidenziato un fatto specifico di cui sia stato omesso l’esame e che possa effettivamente qualificarsi come decisivo, attesa la comparazione comunque compiuta rispetto alle differenti condizioni economiche delle parti e la determinazione dell’assegno in misura minima, indispensabile per le primarie esigenze di vita del beneficiario.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perchè il processo risulta esente L. 6 marzo 1987, n. 74, ex art. 19, e del D.P.R. n. 115 cit., art. 10.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52;

– Dà atto che non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, perchè il processo risulta esente.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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