Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11187 del 08/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 03/04/2017, dep.08/05/2017),  n. 11187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20446/12) proposto da:

D.L., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avv. Lorenzo Ciliento ed

elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione.

– ricorrente –

contro

D.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al controricorso, dall’avv. Raffaele Lopes ed

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv.

Virgilio Terzoli, in Roma alla Via Carlo Poma n. 4;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 141/2012,

depositata il 17.05.2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3

aprile 2017 dal Consigliere relatore Dott. Andrea Penta;

uditi gli Avv.ti Ciliento Lorenzo per parte ricorrente e l’avv. Di

Leo, per delega dell’avv. Raffaele Lopes, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento

terzo motivo del ricorso e per il rigetto dei restanti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 26.06.1990, D.L. conveniva davanti al Pretore di Melfi M.M. e D.M., esperendo azione di regolamento di confini per sentir dichiarare il confine tra il suo fondo e quello dei convenuti, alla stregua della prospettata discrasia tra confini reali e confini catastali.

Si costituiva M.M., la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva dei convenuti e, in subordine, l’avvenuta usucapione degli attuali confini, posseduti da tempo immemorabile.

Per converso, D.M., divenuto proprietario del fondo limitrofo già di proprietà di D.A. con atto di trasferimento del (OMISSIS), agiva in separato giudizio con azione possessoria nei confronti di D.L., al fine di ottenere la reintegra nel possesso della fascia di terreno oggetto di spoglio per effetto dell’abbattimento di un filare di alberi di ulivo e l’erezione di un muro per una superficie larga circa 5,00 ml. Il D. resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso per l’intervenuta decadenza dell’azione di spoglio e per la legittimità della sua condotta, atteso che il muro era stato, a suo dire, eretto in corrispondenza del confine catastale. All’esito dello svolgimento della fase istruttoria, il Pretore adito rigettava la richiesta di provvedimento interdittale ed apriva la fase del merito possessorio.

Quindi. le cause petitoria e possessoria venivano riunite. Nel corso dei giudizi riuniti veniva disposta ctu.

La sentenza che definiva il giudizio dichiarava la contumacia di M.M., non essendosi rinvenuta la comparsa di costituzione, fissava il confine secondo i dati catastali e rigettava la domanda possessoria per difetto di prova dell’animus spoliandi e della tempestività dell’azione.

Avverso tale sentenza interponevano appello davanti alla Corte d’Appello di Potenza M.M. e D.M., chiedendone la riforma. Nell’atto di appello si rilevava che: erroneamente era stata dichiarata la contumacia della M.; nel merito, era stata dimostrata, con i testimoni, l’esistenza di un confine diverso da quello catastale; il possesso della fascia di terreno occupata dal D. era stato provato; ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di reintegrazione. Per l’effetto, chiedevano che fosse accertata l’usucapione di tale fascia e che il D. venisse reintegrato nel possesso della striscia di terreno.

Si costituiva D.L., il quale si opponeva all’atto di gravame e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 141/2012 depositata il 17.05.2012, in riforma della pronuncia appellata, veniva: 1) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di M.M.; 2) accertata la linea di confine in corrispondenza di alcuni alberi di pino, pero e ciliegio, in conformità alla situazione di fatto consolidatasi; 3) condannato il D. al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata, nonchè alla demolizione del muro illegittimamente eretto; 4) accolta sia la domanda di reintegrazione nel possesso sia quella di risarcimento dei danni (quest’ultima, con riferimento al valore degli alberi abbattuti) proposte da D.M..

Avverso l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione D.L., articolato su tre motivi. Ha resistito con controricorso D.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa ed illogica motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali ed, ancora, violazione e falsa applicazione dell’art. 1146 c.c., comma 2, artt. 1140, 1159 bis e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè difetto di motivazione, per non aver la corte territoriale considerato le deposizioni rese da tutti i testi escussi, anche in chiave comparativa, adeguatamente valorizzato le risultanze della ctu e le contraddizioni in cui erano incorsi i testimoni di controparte.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omessa, inadeguata ed illogica motivazione in ordine alla valutazione della prova testimoniale, con particolare riferimento ad uno dei testi escussi, ed, ancora. violazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere dato rilievo al confine catastale ed aver privilegiato il riferimento al possesso.

I motivi dedotti sono tra loro connessi e, dunque, possono essere esaminati congiuntamente.

2.1. I motivi sono inammissibili.

In primo luogo, avuto riguardo alle asserite violazioni di legge, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. U, Sentenza n. 10313 del 05/05/2006 e, di recente, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016).

Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1146 c.c., comma 2 (alla cui stregua, in tema di acquisto per usucapione, l’acquirente – che invochi l’accessione del possesso per unire il proprio a quello del dante causa – deve fornire la prova di avere acquistato con un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto oggetto del possesso, ancorchè invalido o proveniente a non domino; Sez. 2, Sentenza n. 3177 del 14/02/2006), non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale l’avesse sollevata.

2.2. Per quanto concerne l’asserito difetto motivazionale, va ricordato che la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali, diversa da quella operata dal giudice di merito.

Inoltre, questa S.C. ha più volte affermato (cfr., fra le tante, Cass. 4.3.2014, n. 4980) che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione delle risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva non valutata o non sufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, oltre ad aver omesso, in violazione del principio di autosufficienza, di trascrivere, se non limitatamente ad un decontestualizzato inciso, la deposizione testimoniale resa da D.E., che la corte locale avrebbe del tutto omesso di valutare, ha concentrato i propri rilievi su profili meramente marginali (l’indicazione, da parte dei testi D.A. e D’.Ma.Lu., di otto, anzichè sette, filari di ulivo) o irrilevanti (l’individuazione del confine naturale tra i due fondi, da parte dei testi De.An., D.A. e D’.Ma.Lu., rispettivamente, nel ciliegio – il primo – e nel pino – gli altri due -; avendo la corte potentina chiaramente individuato – cfr. pag. 12 della sentenza – il confine naturale lungo “la linea di congiunzione fra gli alberi di pino, di pero e di ciliegio posti al di là del settimo filare di alberi di ulivo”), sollecitando, in ogni caso, valutazioni precluse a questa Corte.

Qualora le deposizioni testimoniali esaminate dalla Corte di Cassazione comportino valutazioni ed apprezzamenti di fatto, quali la maggiore o minore attendibilità dei testi, suffragata da non illogici argomenti, il motivo è inammissibile, in particolare ove si chieda una valutazione delle deposizioni prese singolarmente e non già in maniera complessiva (Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686; Cass., Sez. L, sentenza n. 25608 del 14 novembre 2013, Rv. 628787; Cass., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790). Inoltre, nel giudizio di cassazione, con riferimento alle testimonianze assunte nei gradi precedenti, non è configurabile il vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora siano richiesti apprezzamenti di fatto, compresi quelli sulla maggiore o minore attendibilità dei testi, non essendo consentito in sede di legittimità un nuovo esame di merito (cfr. Cass., Sez. L, sentenza n. 15205 del 3 luglio 2014, Rv. 631686).

Invero, la valutazione delle prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cfr. Cass., Sez. 1, sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448; Cass., Sez. L, sentenza n. 42 del 7 gennaio 2009, Rv. 606413; Cass., Sez. L., sentenza n. 2404 del 3 marzo 2000, Rv. 534557).

In definitiva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, i vizi di motivazione denunciabili in cassazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass. 28.7.2008, n. 20518; Cass. 11.11.2005, n. 22901; Cass. 12.8.2004, n. 15693; Cass. 7.8.2003, n. 11936).

Premesso che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità allorchè sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia (Sez. 3, Sentenza n. 12988 del 24/05/2013, Rv. 626694), la corte di merito ha espresso sul punto (cfr. pag. 12 della sentenza) un giudizio corretto dal punto di vista giuridico e congruo sul piano logico.

2.3. Da ultimo, la censura concernente l’asserita omessa valutazione delle risultanze della ctu non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Invero, non è contestato che, sulla base dei dati (mappe) catastali, il confine tra i due fondi debba essere individuato lungo la linea sulla quale in precedenza era posizionato il settimo filare di alberi di ulivo, in sostituzione del quale il D. ha collocato il muro di cinta.

Tuttavia, la corte territoriale, pur confermando che il muro era stato eretto dal D. in corrispondenza del confine catastale, ha, in accoglimento dell’eccezione di usucapione formulata dagli originari convenuti e valorizzando il criterio indicato dall’art. 950 c.c., comma 2 (laddove, in base al terzo comma, solo il mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali), individuato il confine naturale (cd. di possesso), alla stregua delle risultanze delle prove testimoniali e dei rilievi aereofotogrammetrici, identificandolo nella astratta linea di congiunzione fra gli alberi di pino, di pero e di ciliegio (a sua volta, ricadente ad una distanza di ml. 4,50 dal predetto settimo – ed ultimo – filare di ulivi, in corrispondenza del quale attualmente è posizionato il muro).

Il ricorso ai menzionati elementi probatori si è reso necessario altresì in quanto, sì come affermato dallo stesso ricorrente (cfr. pag. 18 del ricorso), il suo atto di acquisto “non indicava espressamente i confini”.

Il tutto è avvenuto nell’osservanza del principio generale secondo cui l’esercizio del possesso sul piano quantitativo non può essere desunto dalle mappe catastali identificative delle rispettive proprietà, ma deve basarsi su dati circostanziati di carattere storico, poichè in tali casi il possesso deve necessariamente estrinsecarsi in un’attività concreta, idonea ad includere la parte del bene controversa nell’ambito del potere di uno solo dei contendenti (Sez. 2, Sentenza n. 3026 del 16/02/2015). In quest’ottica, ai fini della individuazione dei confini tra due fondi limitrofi, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ed anche la prova testimoniale, ammettendosi solo in ultima ipotesi il ricorso alle risultanze catastali, che hanno mero valore sussidiario (Sez. 2, Sentenza n. 8212 del 11/08/1990; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 11200 del 11/06/2004, secondo cui, in tema di azione di regolamento di confini, la prova del confine può essere data con qualsiasi mezzo, spettando al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie ritenute decisive).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1168 c.c., commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè erronea e falsa motivazione ed, ancora, violazione dell’art. 116 c.p.c., comma 1, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ordine all’erronea valutazione delle prove e all’inosservanza dell’onere della prova, nonchè erroneità, illogicità e falsità della motivazione, in merito alla tempestività dell’azione di reintegrazione, per non aver la corte d’appello considerato lo spoglio violento, ma clandestino.

3.1. Il motivo è inammissibile ed è, comunque, infondato.

Con riferimento alla dedotta violazione di legge, sollecita una rivalutazione della prova raccolta e richiama apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, alla stregua delle considerazioni già espresse sub 1.1. e 1.2., da intendersi qui per integralmente richiamate.

Inoltre, fermo restando che l’allegazione, come nel caso di specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (su cui postea), la corte territoriale non ha violato il principio di ripartizione dell’onere probatorio, che si traduce, nell’ipotesi in cui lo spoglio sia stato clandestino, nel porre a carico di colui che agisce in possessoria – sul quale incombe, di regola, l’onere di provare la tempestività della proposizione dell’azione – l’onere di dimostrare soltanto la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell’illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza; resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione rispetto all’epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio (Sez. 2, Sentenza n. 20228 del 18/09/2009).

Infine, la deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca, come nel caso di specie, che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è consentita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (Sez. L, Sentenza n. 13960 del 19/06/2014; n. 26965 del 2007).

3.2. Avuto riguardo al profilo motivazionale, da valutarsi ratione temporis alla stregua della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 anteriore alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, la corte potentina ha identificato (cfr. pag. 13 della sentenza) la clandestinità dello spoglio nella circostanza che lo stesso fosse avvenuto all’insaputa del possessore, il quale ne era venuto a conoscenza, per il tramite di De.An., solo nella seconda metà del mese di maggio del 1991 (laddove il ricorso possessorio è stato depositato da Da.Ma. in data 28.4.1992).

La corte di merito ha, in definitiva, fatto applicazione del consolidato principio secondo cui il requisito della clandestinità cui risulta subordinata l’azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. importa che la privazione del potere di fatto sul bene accada all’insaputa del possessore, il quale ne venga – così – a conoscenza solo in un momento successivo (Sez. 2, Sentenza n. 3674 del 14/04/1999).

La motivazione, per quanto, con riferimento al profilo esplorato, risulti congrua sul piano logico-formale, è incompleta. Tuttavia, essendo il dispositivo conforme al diritto, questa Corte può, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c., procedere alla integrazione della motivazione.

Invero, al fine di ritenere l’esistenza di uno spoglio occulto o clandestino, è necessario, come peraltro evidenziato dalla stessa corte locale a pagina 14 della sentenza, non tanto che il possessore abbia ignorato il fatto, ma soprattutto che egli si sia trovato nella impossibilità (non assoluta, ma relativa, rapportata cioè alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato ed è stato mantenuto) di averne cognizione nel momento in cui questo viene posto in essere (Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 30/08/2000), onde per escludere la clandestinità è determinante la presenza di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore o la conoscenza del fatto da parte delle medesime (Sez. 2, Sentenza n. 1131 del 04/02/1998; conf. Sez. 2, Sentenza n. 12740 del 29/05/2006).

In particolare, la clandestinità è esclusa dalla presenza (evidentemente, al momento effettuale dello spossessamento) di persone che in qualsiasi modo rappresentino il possessore, o dalla conoscenza del fatto da parte delle medesime, ovvero dalla loro conoscibilità (intesa come possibilità di percepire tempestivamente qualsiasi fatto che avrebbe potuto pregiudicare il normale godimento del rappresentato) con l’ordinaria diligenza dello spoglio.

Queste terze persone devono, peraltro, avere un rapporto qualificato con il possessore.

Orbene, nel caso di specie, sulla base della prospettazione dei fatti offerta dal Da., l’unico soggetto deputato a recarsi, per suo conto, sul terreno era, nella qualità di operaio, De.An..

In quest’ottica, essendosi quest’ultimo recato sul fondo, dapprima, nel mese di febbraio del 1991 (allorquando il filare non era stato ancora abbattuto ed il muro al suo posto non ancora eretto) e, poi, nella seconda metà del mese di maggio, non è revocabile in dubbio che nei mesi di marzo e di aprile Da.Ma. e, per suo conto, De.An. non si fossero trovati nella concreta possibilità di percepire e, dunque, di conoscere l’avvenuto spossessamento.

Del resto, sempre ai fini della clandestinità, nell’ipotesi di spoglio basta che l’atto sia celato allo spogliato, anche se noto agli altri, essendo, pertanto, clandestino lo spoglio commesso all’insaputa del possessore o del detentore, che ne venga a conoscenza in un momento successivo, quando esso sia stato realizzato con atti che non siano venuti e non potessero venire a conoscenza dello spogliato, usando l’ordinaria diligenza (Sez. 2, Sentenza n. 8784 del 26/11/1987).

Quanto al profilo soggettivo, la corte territoriale, valorizzando la circostanza che dal momento della realizzazione del muro al momento in cui il Da. era venuto a conoscenza della costruzione (eretta tra marzo ed aprile del 1992) fosse trascorso al massimo un lasso di tempo di due mesi, ha escluso, con valutazione nella presente sede non scrutinabile, la negligenza nella ignoranza iniziale dello spoglio.

Nè, del resto, il ricorrente ha dedotto circostanze oggettive (si pensi ad una particolare coltivazione o ad un particolare periodo dell’anno) che avrebbero ragionevolmente (secondo l’id quod plerumque accidit) fatto presumere la necessità per il Da., tramite il suo rappresentante, di recarsi sul fondo con una frequenza maggiore. Viceversa, la tesi (cfr. pag. 23 del ricorso) secondo cui Da.Au., che aveva appreso verso la fine di aprile del 1991 dell’intervenuto spoglio, “verosimilmente” ne riferì immediatamente a Da.Ma., perchè sarebbe stato contrario all’id quod plerumque accidit che non lo avesse fatto, oltre a contrastare con la necessità che il rappresentato sia “qualificato”, rappresenta una mera supposizione, priva di substrato oggettivo.

Da ultimo, infondato è il ritenere che lo spoglio possa essere non clandestino per il solo fatto che lo spoliator in precedenza avrebbe preannunciato l’intenzione di procedere in tal senso (cfr. pag. 22 del ricorso), in quanto la conoscenza o conoscibilità attiene, come detto, al momento in cui la materiale apprensione si compie.

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento, con conseguenza condanna del ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA