Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11187 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 26/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANMO Eugenia – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIREMA TRASPORTI S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale dell’Esperanto 71, presso

l’avv. GAETA Pietro (c/o Repas Lunch Coupon s.r.l.), che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 40/3/07 del 26/5/07.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/3/10 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;

Udito l’avv. Gaeta;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del secondo e

terzo motivo, disatteso il primo ed assorbiti gli altri.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, in sede di revocazione di propria precedente sentenza, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso dell’86% dell’IRAP versata dal 1998 al 2001, sul rilievo che essa Commissione tributaria regionale aveva inesattamente supposto la presenza in atti del provvedimento di autorizzazione all’appello.

La Firema Trasporti S.p.A. resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata in quanto pronunciata da sezione diversa della Commissione tributaria regionale di Napoli rispetto a quella che aveva emesso la sentenza revocata.

1.1.- Il mezzo è infondato, in quanto l’espressione “stesso giudice”, di cui all’art. 398 cod. proc. civ., prima parte, designa lo stesso ufficio giudiziario e non le stesse persone fisiche autrici della sentenza oggetto di revocazione, e neppure la stessa sezione (Cass. 19041/06).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente assume che il denunciato errore di fatto circa l’esistenza dell’autorizzazione all’appello non sarebbe decisivo.

2.1.- Il mezzo è infondato. La decisività dell’errore di fatto denunciato (a parte quanto si dirà al n. 4.1.) è dimostrata dal fatto che il suo accertamento induce il giudice che aveva accolto appello a dichiararlo invece inammissibile, ribaltando l’esito sostanziale del giudizio. Priva di qualsiasi supporto normativo è d’altro canto la tesi – che appare sottesa al mezzo – secondo cui solo gli errori di fatto attinenti al merito sarebbero decisivi.

3.- Con il terzo motivo, ancora sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi pronunciata in relazione ad un fatto che aveva costituito oggetto di esplicito esame da parte del giudice.

3.1.- Il terzo motivo è fondato.

Dalla sentenza revocata risulta infatti che il giudice aveva esplicitamente esaminato il punto relativo all’esistenza dell’autorizzazione all’appello, cosicchè, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, la revocazione non era ammissibile.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente deduce l’inoperatività, nei propri confronti, dell’obbligo di autorizzazione all’appello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52.

4.1.- Anche il quarto motivo è fondato.

Nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale dei- territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (SS.UU. 604/05).

5.- Restano assorbiti il quinto e sesto motivo di ricorso.

6.- La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio: rivivendo in conseguenza la sentenza revocata, con la condanna della società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la società al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 26 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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