Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11186 del 08/05/2017
Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.08/05/2017), n. 11186
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6918/2013 proposto da:
R.A., (OMISSIS) nato a il (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA NUOVA 117, presso lo studio
dell’avvocato MARIO ENNIO CASTAGNA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS) c.f. (OMISSIS) in persona del l’Amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 99, presso lo studio dell’avvocato PALMA ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA SCATOLA;
– controricorrente –
e contro
SOCIETA’ AMC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3828/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato MARIO ENNIO CASTAGNA, difensore del ricorrente, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1 Con decreto 17.10.2006 il Tribunale di Nola ingiunse al Condominio (OMISSIS) di pagare alla A.M.C. srl la somma di Euro 8.130,00 a titolo di corrispettivo per lavori di manutenzione straordinaria all’edificio. Avverso il detto decreto il Condominio propose opposizione deducendo la mancanza di delibera autorizzativa dei lavori o di ratifica degli stessi e precisò che il precedente amministratore R.A. non aveva neppure indicato il debito nel rendiconto. Contestò inoltre l’esistenza di un contratto di appalto e la sussistenza del requisito dell’urgenza e, in subordine l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. Chiese pertanto al Tribunale di revocare il decreto opposto e porre qualsiasi conseguenza onerosa a carico del R. che chiese pertanto di chiamare in causa.
La società, costituitasi, ribadì la domanda di pagamento e, in subordine, previa adesione alla chiamata in causa del R., ne chiese la condanna al pagamento di quanto dovuto.
Anche il R., citato direttamente in giudizio dall’opponente Condominio, si costituì eccependo, in rito, l’inammissibilità della sua chiamata nel giudizio di opposizione e, nel merito, il difetto di legittimazione passiva, trattandosi di lavori urgenti fatti eseguire dopo le lamentele di alcuni condomini.
2 Con sentenza 774/2009 l’adito Tribunale rigettò l’opposizione e la domanda di manleva avanzata nei confronti del R., la cui chiamata diretta in causa ritenne legittima.
Il Condominio impugnò la decisione rimproverando al Tribunale l’errata applicazione dell’art. 1135 c.c., per avere ritenuto urgenti opere straordinarie che difettavano di tale requisito, sicchè al pagamento dei lavori doveva ritenersi obbligato non il Condominio, ma solo l’amministratore.
Con sentenza 22.11.2012 la Corte d’Appello di Napoli in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello principale del Condominio e, revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato il R. al pagamento delle somme pretese dalla società creditrice.
La Corte d’Appello, preso atto della non contestazione sulla avvenuta esecuzione dei lavori, ha condiviso la tesi dell’appellante sull’assenza dell’urgenza pur riconoscendosi la natura straordinaria ed ha pertanto ritenuto obbligato il solo amministratore dell’epoca ai sensi dell’art. 1130 c.c., per non avere provveduto a renderne conto alla fine dell’anno.
3 Contro tale sentenza il R. ha proposto ricorso affidato a due motivi a cui resiste il Condominio con controricorso, mentre la società creditrice non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
4 Ritiene la Corte preliminare, rispetto ad ogni altra questione, stabilire se nel giudizio di appello il R., vittorioso nel giudizio di primo grado (per effetto del rigetto della domanda di manleva spiegata dal Condominio nei suoi confronti), ma comunque soccombente sull’eccezione preliminare di irritualità della sua chiamata diretta in giudizio con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – eccezione su cui il primo giudice si era espressamente pronunciato – potesse limitarsi ad un richiamo a tale eccezione (disattesa in primo grado) ai sensi dell’art. 346 c.p.c., mediante riproduzione nella comparsa di costituzione (come di fatto avvenuto), oppure se fosse tenuto a riproporla mediante appello incidentale seppur condizionato (soluzione, questa, prospettata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni in udienza).
5 Per la soluzione del quesito (che investe ovviamente una questione decisiva) si ritiene opportuno attendere l’intervento delle sezioni unite, investite di una questione analoga, riguardante l’espresso rigetto di un’eccezione (si trattava dell’eccezione di prescrizione) e la forma della sua riproposizione in appello per la parte che l’aveva sollevata in primo grado ma era comunque risultata per il resto totalmente vittoriosa: v. ordinanza di questa seconda sezione n. 4058/2016).
Pertanto si rende opportuno, prima di provvedere, attendere la pronuncia delle sezioni unite.
PQM
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione di cui in narrativa.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017