Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11185 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 28/04/2021), n.11185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26853/2015 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in Palermo, via Quintino

Sella n. 76, presso lo studio dell’avvocato Marino Julo Cosentino,

che lo rappresenta e difende con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.A., M.P. e

M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1790/2014 della Corte di appello di Reggio

Calabria depositata il 3 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso, salvo rinvio per acquisire l’avviso di ricevimento

mancante;

udito l’Avv.to Marino Cosentino, per parte ricorrente.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

– con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2004, ME.Ca. evocava, dinanzi al Tribunale di Palermo, R.G. chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione di immobile di cui aveva avuto la disponibilità a seguito di stipula di contratto preliminare di compravendita del 25.02.1985, concluso fra le medesime parti – contratto risolto per inadempimento dello stesso attore/promittente venditore con sentenza della Corte di appello di Palermo n. 104/2002, che aveva disposto altresì la restituzione della somma ricevuta a titolo di acconto pari ad Euro 25.822,84 – lamentando che dal preliminare e fino al 23.03.2004, data in cui l’immobile era stato pignorato su iniziativa dello stesso R., il bene era stato nel possesso del convenuto, senza che al proprietario venisse corrisposto alcunchè a titolo di occupazione, versando peraltro in assoluto degrado.

– Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il quale eccepiva in via pregiudiziale che la questione posta era coperta dal giudicato formatosi sul punto a seguito della sentenza della Corte di appello indicata, il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., con sentenza n. 1471 del 27.03.2009, rigettata l’eccezione di giudicato, condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 49.865,22, oltre accessori, respinta la domanda di risarcimento dei danni.

– In virtù di rituale appello interposto dal R., il quale insisteva tra l’altro – nell’eccezione di giudicato, in quanto la corte di merito aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda proposta dal M. di condanna dell’appellante al rilascio dell’immobile ed al pagamento dell’indennità di occupazione dal 30.03.1987 alla data di effettivo rilascio, la Corte di appello di Palermo, nella resistenza dell’appellato, il quale proponeva anche appello incidentale sul quantum liquidato, in parziale accoglimento del solo gravame principale (motivo sette), disponeva la parziale compensazione dell’importo riconosciuto per indennità di occupazione con quello dovuto dal M. a titolo di restituzione dell’acconto del prezzo di acquisto, confermata per il resto la decisione di primo grado;

– per la cassazione della sentenza della citata Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso il R., sulla base di tre motivi, rimasto intimato il M., che è risultato non regolarmente intimato presso il suo difensore nonostante il suo decesso nelle more della notificazione del ricorso. Fissata pubblica udienza all’8 ottobre 2019, veniva assegnato termine per la notificazione del ricorso agli eredi del M., adempimento che veniva adempiuto o almeno tentato nei confronti di ciascun erede dell’originario intimato, M.G., A., P. e C..

Diritto

RILEVATO

che:

– occorre prendere atto che il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta regolarmente notificato a M.C., indicato quale erede dallo stesso ricorrente, nei cui confronti, al pari degli altri eredi, si è fatto luogo alla notificazione del ricorso personalmente e singolarmente ai sensi dell’art. 149 c.p.c., senza tuttavia produrre per esso erede l’avviso di ricevimento in mancanza di sue difese;

– ritenuto, conseguentemente, che in dipendenza del litisconsorzio necessario sostanziale e quindi dell’inscindibilità della controversia si impone la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con concessione di apposito termine indicato in dispositivo per provvedere alla produzione per provare il perfezionamento della notifica ovvero la rinnovazione della stessa notificazione.

PQM

La Corte dispone l’acquisizione, a cura del ricorrente, dell’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c., della notificazione del ricorso nei confronti di M.C. ovvero la rinnovazione della medesima notificazione; concede in proposito a parte ricorrente il termine di giorni novanta (90) dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere all’incombente;

rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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