Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11185 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 21/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4440/2014 proposto da:

R.R., (OMISSIS), M.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI S. ANGELA MERICI 16, presso lo studio

dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– ricorrenti –

contro

T.M., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO SCOTTO

giusta procura speciale Rep. n. (OMISSIS) del 15.03.2017 in

(OMISSIS) per Notaio Dottor C.G.;

– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 883/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato ALVARO SPIZZICHINO, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANGELO SCOTTO, difensore della controricorrente, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza 3.7.2013, in accoglimento del gravame proposto da T.M. nei confronti di R.R. e M.P. ha respinto, in riforma della sentenza di primo grado, la domanda da questi ultimi proposta, tendente al rimborso, pro quota, di somme da essi anticipate per la ristrutturazione urgente dei solai, del tetto e dell’edificio condominiale sito in (OMISSIS) di cui erano comproprietari.

Per giungere a tale soluzione, la Corte di merito ha osservato che:

– l’art. 1134 c.c., condiziona il diritto al rimborso delle spese sostenute all’urgenza di provvedere, non alla previa informazione degli altri condomini;

– i presupposti dell’urgenza si sostanziano in un pericolo di danno imminente che non consente di seguire le normali procedure per la formazione e l’attuazione della volontà del condominio, laddove dell’esistenza di tale requisito non vi era prova ed anzi dalla deposizione di un teste era emerso che già dieci anni prima si era posto lo stesso problema.

Contro tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i R. – M., sulla base di due motivi a cui resiste con controricorso la Traverso.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere omesso di considerare che l’edificio era composto da due soli condomini e pertanto era impossibile rivolgersi ad un amministratore (inesistente) o all’assemblea: sostengono che l’unica via percorribile era quella della previa comunicazione di esecuzione delle opere urgenti, come di fatto avvenuto.

Il motivo è inammissibile.

Come affermato dalle sezioni unite, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatori (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 62983; v. anche Sez. 6-3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 Rv. 63342 non massimata).

Nel caso di specie, dal ricorso non si ricava alcun elemento per ritenere che nel giudizio di merito si sia discusso del fatto che oggi si assume decisivo, cioè della assenza di un amministratore e comunque della impossibilità di rivolgersi allo stesso oppure all’assemblea per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere, non essendo ovviamente sufficiente l’aver menzionato in citazione l’ubicazione delle rispettive unità immobiliari (al piano primo e secondo piano quelle degli attori e al piano terra quella della convenuta), essendo in tale ipotesi ben possibile che l’edificio si componesse di ulteriori piani di proprietà di altri condomini i quali potevano, ad esempio, aver bonariamente provveduto ai rimborsi per le quote di loro spettanza e che pertanto la lite si era ridotta alla posizione dell’unica inadempiente. I ricorrenti avevano pertanto l’onere di dimostrare di avere posto specificamente la questione nei termini oggi sollevati, ma a tale onere si sono sottratti.

2 Col secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 1134 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Dopo avere ribadito le osservazioni poste a sostegno del primo motivo, rimproverano alla Corte territoriale di avere escluso l’indifferibilità per la possibilità di ricorrere alle normali procedure per la formazione e l’attuazione della volontà del condominio; osservano invece che tale indifferibilità era emersa dalla documentazione, anche fotografica, prodotta, avuto particolare riguardo alla perizia di parte a firma dell’ing. P..

Il motivo è infondato sia per la parte in cui richiama le doglianze svolte nel motivo precedente (ed in proposito, per evitare inutili ripetizioni è sufficiente rinviare a quanto già esposto), sia con riferimento al tema dell’urgenza richiesta dall’art. 1134 c.c..

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purchè ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l’urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sè, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini. (Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016 Rv. 641283; Sez. 2, Sentenza n. 27519 del 19/12/2011 Rv. 620247). Tale accertamento di fatto compete al giudice di merito e detto giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 4364 del 26/03/2001; Sez. 2, Sentenza n. 7181 del 04/08/1997 Rv. 506398).

Diversamente opinando, si uniformerebbero le differenti fattispecie previste e regolamentate dagli artt. 1110 e 1134 c.c.. Solo l’art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell’urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell’amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l’amministratore. Solo in siffatta evenienza, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere senz’altro agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l’onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori (Sez. 2, Sentenza n. 10738 del 03/08/2001; conf. Sez. U, Sentenza n. 2046 del 31/01/2006).

Pertanto, nel condominio, la prova dell’indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Sez. 2, Sentenza n. 5256 del 12/09/1980).

Si rivela pertanto giuridicamente corretta la sentenza impugnata che, con apprezzamento in fatto (fondato sulle risultanze fotografiche e sulla deposizione del progettista P.) ha escluso il requisito dell’urgenza, e quindi il diritto al rimborso dando prevalenza, più che al soddisfacimento delle esigenze abitative degli attori, alla verifica del pericolo di danno imminente, tale da non consentire l’espletamento delle normali procedure.

In conclusione, il ricorso va respinto con ulteriore addebito di spese a carico della parte soccombente.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.900,00 di cui Euro 200,00 per esborsi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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