Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11184 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 10/09/2020, dep. 28/04/2021), n.11184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2544/2016 proposto da:

P.G., P.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AVERSA 55, C/O STUDIO LEGALE P&T, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZA DI CRISTOFANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO DE CESARE;

– ricorrenti –

contro

M.A.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza relativa al RG 230/2015 del TRIBUNALE di

AVEZZANO, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– gli avvocati P.G. e M. chiesero al Tribunale di Avezzano la condanna di M.A. al pagamento della complessiva somma di Euro 8.150,00, oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività professionale prestata in favore del convenuto in un giudizio civile, dalla riassunzione di esso fino alla revoca del mandato;

– il Tribunale, accolta solo in parte la domanda, liquidò la somma di Euro 2.000,00, afferente alla sola attività extragiudiziale e alla fase istruttoria e compensò le spese di lite;

ritenuto che gli avvocati P. propongono ricorso straordinario avverso il provvedimento in parola sulla base di tre motivi e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che con successiva istanza, datata 8/3/2016, i ricorrenti, premettendo di aver vanamente tentato la notifica del ricorso a M.A.A. presso il domicilio del di lui difensore, avv. Daria Pietrocarlo, via (OMISSIS), ove costei aveva eletto domicilio e che, iscritta la causa a ruolo, il plico postale era stato restituito con la motivazione d’irreperibilità del destinatario e che tale indirizzo era quello risultante all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Roma, chiedevano al Presidente di questa Corte di essere rimessi in termini;

Diritto

CONSIDERATO

che la natura della questione preliminare che si pone importa il prioritario esame del fatto processuale e che dalla comparsa di risposta davanti al Tribunale di Avezzano il convenuto M.A.A. risultava essere difeso dall’avv. Daria Pietrocarlo del Foro di Roma, la quale aveva espressamente dichiarato di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni al proprio indirizzo di posta certificato, ivi indicato;

considerato che, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente notificare il ricorso avvalendosi esclusivamente dell’anzidetta elezione di domicilio presso il dichiarato indirizzo di posta elettronica certificata (cfr., da ultimo Sez. 6, n. 10335/2020);

che, di conseguenza, l’omessa notifica deve attribuirsi a colpa del notificante;

considerata l’inammissibilità del ricorso per il decorso di sei mesi (art. 327) dal deposito del provvedimento impugnato (lo stesso reca la data del 7/10/2015 e il “ricorso straordinario” a questa Corte risulta spedito il 16/12/2015;

considerato non esservi luogo a statuizione sulle spese non avendo la controparte svolto in questa sede difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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