Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11182 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. II, 28/04/2021, (ud. 02/07/2020, dep. 28/04/2021), n.11182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5261/2017 proposto da:

C.R., D.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LUCIO FILIPPO

LONGO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN

PAOLO SARDOS ALBERTINI;

– ricorrenti –

contro

Z.R., (o R.), Z.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITELLESCHI 42, presso lo studio

dell’avvocato LUCIA TEMPESTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato

NATALE CALLIPARI, giusta procura speciale del 25.7.2018 in Verona

per Notaio Dott. D.M.E.;

Z.M.P., rappresentata, giusta procura generale, da

Z.S. elettivamente domiciliato in VERONA, VIA A. SCIESA 9,

presso lo studio dell’avvocato NATALE CALLIPARI, che lo rappresenta

e difende a seguito di mandato conferitogli con procura speciale del

3.9.2018 in Verona per Notaio Dott. D.M.E.;

Z.W., Z.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO

BARIANI;

– controricorrenti –

contro

F.L., + ALTRI OMESSI, deceduta senza eredi, in persona del

Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2720/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Nel 2000 Z.S. – in proprio e quale procuratore speciale di Z.M.P., Z.R. ( R.) e Z.W. – e F.R. convenivano in giudizio C.R., D.A., C.A., C.G., Co.Ro., Co.Re., C.L., C.F., c.r., C.D. e G.S. al fine di far accertare che i germani Z. erano proprietari della quota di 54/80 e F.R. della quota di 1/640 di un terreno agricolo con sovrastante fabbricato rurale, sito nel comune di (OMISSIS), bene che risultava intestato a C.R. e D.A. sulla base di una scrittura privata di compravendita del 1988 autenticata da un notaio, compravendita conclusa con alcuni dei convenuti, che si erano dichiarati proprietari a seguito di acquisto per usucapione.

C.A., C.G., Co.Ro., Co.Re., C.L. e C.F. si costituivano facendo valere domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione del bene, in quanto i loro danti causa lo avevano posseduto in via esclusiva dal 1935 al 1990.

C.R. e D.A., gli intestatari del bene, si costituivano eccependo l’intervenuto acquisto per usucapione del bene, il difetto di legittimazione attiva degli attori e la prescrizione del diritto a fare valere l’inefficacia della compravendita avvenuta nel 1988 e chiedendo, in via subordinata al rigetto della domanda degli attori, di essere manlevati dai loro danti causa.

In corso di causa il contraddittorio veniva integrato nei confronti di tutti coloro che risultavano comproprietari dell’immobile.

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 846/2011, rigettate “tutte le eccezioni, nonchè le domande riconvenzionali di usucapione e di garanzia per evizione”, accertava “la proprietà dell’immobile in capo a tutti i comproprietari, ciascuno secondo le rispettive quote”.

2. La pronuncia era impugnata da C.R. e D.A.. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 29 novembre 2016, n. 2720, rigettava il gravame e per l’effetto confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione C.R. e D.A..

Resistono con controricorso Z.S., Z.M.P., Z.R., Z.D. e Z.W..

Gli intimati T.G.B., + ALTRI OMESSI non hanno proposto difese.

I ricorrenti e i controricorrenti Z.S., M.P. e R. hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

Questa Corte, con ordinanza del 9 gennaio 2019, ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa che le sezioni unite decidessero la questione relativa alle conseguenze derivanti dal deposito di copia non autenticata della decisione impugnata in ambito digitale; intervenuta la pronuncia delle sezioni unite (Cass. n. 8312/2019), i controricorrenti Z.S. e R. hanno depositato istanza di fissazione d’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in sei motivi, che si esaminano secondo il loro ordine logico:

1) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 307 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. La Corte d’appello erroneamente ha confermato la decisione del primo giudice che ha rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio: entro il termine concesso dal giudice (28 luglio 2007), il contraddittorio non era stato integrato in quanto la notificazione dell’atto di integrazione era avvenuta nei confronti del curatore ex art. 48 c.c., di V.A., che era invece risultato essere deceduto a (OMISSIS).

Il motivo – che ripropone la doglianza di cui al terzo motivo d’appello – è infondato. Come ha sottolineato il giudice d’appello (v. pp. 18-19 della sentenza impugnata) correttamente il giudice di primo grado, una volta dichiarato, e documentato, in udienza l’avvenuto decesso di V.A., ha revocato la nomina del procuratore speciale e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi, ma questo non ha determinato l’inefficacia della precedente notificazione, ritualmente eseguita al curatore dello scomparso, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla (si veda al riguardo Cass. 1353/1972, secondo cui “lo scomparso è parte principale nel giudizio promosso in sua rappresentanza dal curatore e conserva tale qualità anche se venga successivamente accertato che egli era deceduto ancora prima dell’instaurazione del processo; in tal caso, pertanto, il giudizio deve essere necessariamente proseguito in contraddittorio di tutti gli eredi dello scomparso”). Generico è poi il rilievo dei ricorrenti presente nell’ultimo paragrafo del motivo, relativo al mancato perfezionamento dell’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di C.A., profilo cui d’altro canto la Corte non fa cenno nella pronuncia impugnata e che i ricorrenti non deducono di avere fatto valere.

2) Il quinto motivo – che ripropone la censura fatta valere con il secondo motivo d’appello – lamenta “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 48 c.c. e degli artt. 739 e 742 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “immune da censure” l’ordinanza del Tribunale di Verona che ha nominato un curatore speciale per T.G.B., M., G.M., F.A., A., O. e P.R., quando tali soggetti, “sulla base di una certezza che discende dalle leggi naturali, non potevano certamente essere ritenuti persone scomparse”.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello, con accertamento in fatto spettante al giudice di merito, ha ritenuto che non fosse emerso in corso di causa alcun elemento “tale da fare ritenere che gli scomparsi, all’epoca della predetta nomina, non fossero più in vita”. In tale situazione – e va ricordato che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 220/1986, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerga una situazione di scomparsa del convenuto, la interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al Pubblico Ministero perchè promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti debba l’attore riassumere il giudizio” – non era pertanto, come ha concluso il giudice d’appello, necessario instaurare il contraddittorio nei confronti degli eredi degli scomparsi, così che il giudice di primo grado non doveva affatto, come affermano i ricorrenti, segnalare al p.m. di promuovere la revoca del provvedimento di nomina del curatore.

3) Il quarto motivo – riproduttivo del primo motivo di gravame denuncia “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 77 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 83 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha “mal interpretato la fattispecie delineata dall’art. 77 c.p.c.”, in quanto “dall’attenta lettura delle procure” rilasciate da Z.D. e Z.R. “si evince con estrema chiarezza il difetto di rappresentanza processuale in capo a Z.S.”.

Il motivo è infondato. Il giudice d’appello ha infatti correttamente rilevato che l’assunto degli appellanti, per il quale le procure avrebbero ad oggetto i soli giudizi amministrativi, con esclusione dei giudizi civili è smentito dal tenore testuale degli atti, che fanno riferimento a “rappresentare il mandante presso qualsiasi autorità amministrativa e presso qualunque grado di giudizio”, con espressione che, “lungi dall’escludere i giudizi civili, (..) comprende qualsivoglia giudizio e pure i procedimenti, di natura non giurisdizionale, di competenza della pubblica amministrazione”.

4) Il secondo motivo lamenta “violazione e/o erronea applicazione dell’art. 1159 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”: la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di intervenuta usucapione dei mappali oggetto di causa, pur avendo riconosciuto il possesso esclusivo dei ricorrenti dal 1988 sino al 2000.

Il motivo è fondato. Il giudice d’appello, nell’esaminare l’eccezione di usucapione degli appellanti – eccezione riproposta in appello ai sensi degli artt. 1158 e 1159 c.c. – ha dapprima asserito che non era stata raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene da parte di C.F., Fr. e I., coeredi dell’originario proprietario Tr.Mi. – deceduto celibe e senza figli – e danti causa dei venditori del bene (su cui v. il terzo motivo di ricorso); ha poi ha affermato, in relazione agli appellanti (oggi ricorrenti), che “va considerato che gli stessi potrebbero tutt’al più far valere il loro possesso esclusivo a far data dall’acquisto, avvenuto nel 1988, e dunque per un periodo inferiore al ventennio, poichè il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 2000”. Affermato il possesso esclusivo dei ricorrenti per dodici anni – affermazione d’altro canto non oggetto di impugnazione innanzi a questa Corte – il giudice d’appello doveva considerare che, ai sensi dell’art. 1159 c.c., “colui che acquista in buona fede – buona fede coperta da presunzione semplice ai sensi dell’art. 1147 c.c., comma 3 (cfr. Cass. 13929/2002) – da chi non è proprietario di un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione” e verificare la sussistenza degli altri fatti costitutivi di tale forma di usucapione (v. al riguardo Cass. 19157/2012).

5) L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo, che contesta “violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1158 e 1159-bis c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere la Corte d’appello accertato l’intervenuta usucapione dei mappali oggetto di causa in favore di C.I., F. e Fr. a fronte del loro possesso esclusivo uti dominus ultraventennale o, in ogni caso, del decorso del più breve termine stabilito per l’usucapione di fondi rustici.

E’ da ritenersi assorbito anche il primo motivo, che denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su un motivo di gravame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’appello ritenuto la domanda di garanzia per evizione formulata in appello assorbita dal fatto che la medesima era stata rigettata dal Tribunale e la relativa statuizione non era stata oggetto di gravame, laddove nella conclusioni rassegnate con l’atto di citazione d’appello si era invece chiesta espressamente la riforma della sentenza di primo grado sul punto e la condanna dei venditori a tenere garantiti gli acquirenti.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti il primo e il terzo e respinti gli altri motivi, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

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