Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11182 del 08/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 14/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6932-2014 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e

difeso dall’avv. CLAUDIO FABRICATORE;

– ricorrente –

contro

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’avv. FERRARO MARCO che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. AGNARDI ROBERTO MARIA;

Nonchè da:

C.D.A., C.F. (OMISSIS), SE.GI. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv. MAURIZIO

MAIELLO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.A.D., AR.RO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3253/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso incidentale (Sez. Unite n. 5456/09; per

l’accoglimento del ricorso principale (Sent. n. 25816/14 e n.

18261/15); in subordine, rimissione alle Sez. Unite (sent. n.

16766/13).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 27.7.2005 e 9.9.2005, A.S. esponeva che:

– in costanza di matrimonio con la sig.ra M.A.D., egli aveva acquistato due appezzamenti di terreno, in uno dei quali insisteva un fatiscente fabbricato rurale, intestandoli fittiziamente, per ragioni fiscali, alla moglie, quale nuda proprietaria, e alla di lei madre Af.Ro., quale usufruttuaria a vita; dopo l’acquisto, egli aveva curato la ristrutturazione totale del fabbricato, sostenendo a proprio esclusivo carico la spesa di Euro 90.000,00 per l’esecuzione di opere edili;

– successivamente, andato in crisi il matrimonio ed instauratosi un procedimento di separazione coniugale giudiziale, egli aveva proposto contro le sig.re M. ed A. una domanda giudiziale di simulazione dell’intestazione dei suddetti cespiti e di condanna delle convenute alla refusione in suo favore della somma di Euro 90,000,00 da lui spesa per la ristrutturazione del fabbricato;

nella pendenza del giudizio di simulazione egli aveva appreso che le sig.re M. ed A. avevano venduto i suddetti immobili ai sig.ri C.D. e Se.Gi. con contratto notar Sc. dell'(OMISSIS).

Tanto premesso, l’ A. conveniva davanti al tribunale di Nola le sigg.re M.A.D. e A.R., i sigg.ri C.D. e Se.Gi., nonchè il notaio Sc.Al., per sentir dichiarare che l’atto di compravendita dell'(OMISSIS) intervenuto tra le prime due e i secondi due a rogito del notar dott. Sc.Al. era, in tesi, nullo – perchè l’immobile compravenduto era stata interessato da vari lavori di natura abusiva, non regolarmente assentiti – e, in ipotesi, inefficace nei suoi confronti, ex art. 2901 c.c., in quanto compiuto in pregiudizio delle sue ragioni creditorie.

Il Tribunale di Nola rigettava la domanda dell’ A. e la corte di appello di Napoli, da costui adita, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della sentenza d’appello A.S. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il notaio Sc. e i sigg. C. e Se. hanno resistito con controricorso, gli ultimi due proponendo, a loro volta, ricorso incidentale condizionato su tre motivi.

Le signore M. ed A. non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

Non sono state depositate memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio preliminarmente rileva che non è in atti la prova del perfezionamento della notifica del ricorso principale del sig. A. all’intimata sig.ra M.A., nè la prova del perfezionamento della notifica del controricorso con ricorso incidentale dei sigg. C. e Se. alle sig.re M. e A. e al notaio Sc..

La notifica del ricorso principale del sig. A. alla sig. M. risulta tentata a mezzo posta presso il domiciliatario di costei, avv.sa Coppola Valeria, nello studio di quest’ultima in Marigliano (Napoli), Corso Campano n. 3 ma non è in atti l’avviso di ricevimento del relativo piego postale.

La notifica del controricorso con ricorso incidentale dei sigg. C. e Se. alle sig.re M. e A. e al notaio Sc. risultano tentate a mezzo posta presso:

i procuratori domiciliatari della sig.ra A., avv.ti De Rosa e Capaldo, nel loro studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F 12:

il domiciliatario della sig.ra M., avv.sa Valeria Coppola, nello studio di quest’ultima in Marigliano (Napoli), Corso Campano n. 3; il domiciliatario del notaio Sc., avv. Gianfranco Baroni, nello studio di quest’ultima in Napoli, Parco san Paolo Is. 21/23;

ma per nessuna di dette notifiche è in atti l’avviso di ricevimento del relativo piego postale.

Va pertanto assegnato un termine per il deposito dei suddetti avvisi di ricevimento o, alternativamente, attesa l’inscindibilità delle cause tra l’ A., da un lato, e le sigg.re A. e M. e i sigg. C. e Se., dall’altro, per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso principale del sig. A. alla sig.ra M. e notifica del controricorso con ricorso incidentale dei sigg. C. e Se. alle sig.re M. e A..

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi di ricevimento di cui in narrativa o, alternativamente, per l’integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso principale del sig. A. alla sig.ra M. e notifica del controricorso con ricorso incidentale dei sigg. C. e Se. alle sig.re M. e A..

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA