Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11181 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14534-2018 proposto da:

BANCA POPOLARE DI BARI – SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona

del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RUGGERO LAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

COSTANTINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUDOVICO DE

BENIDICTIS;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 2688/2017 del TRIBUNALE di FERMO,

depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

La Banca Popolare di Bari propone ricorso del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. ex art. 99, comma 12, (L. Fall.), con un mezzo avverso il decreto del Tribunale di Fermo che ha respinto la domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) SRL del credito di Euro 38.908,07=, derivante da scoperto di conto corrente acceso in data (OMISSIS) presso la filiale di (OMISSIS) della Banca Tercas, al quale la ricorrente era succeduta ex art. 2504 c.c., avendo ritenuto che il credito non era determinato, nè determinabile in ragione dell’insufficiente produzione documentale concernente il contratto di conto corrente, del quale non era nota la data certa, e degli estratti conto, prodotti solo in parte.

Il Fallimento è rimasto intimato.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c..

Il ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso che il contratto di conto corrente avesse data certa e sostiene che il Tribunale, errando, aveva considerato la data certa della scrittura privata come integrante un fatto costituivo del credito e, avendo ritenuto inopponibili le pattuizioni negoziali e avendo rilevato la mancanza della produzione integrale degli estratti conto, aveva rigettato la domanda perchè il credito di cui era stata chiesta l’ammissione al passivo non era nè determinato, nè determinabile.

2. Il motivo è inammissibile perchè non intercetta la ratio decidendi.

3. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il Tribunale nel respingere la opposizione non ha ritenuto decisiva la mancanza di data certa del contratto di conto corrente, nè ha ritenuto la data certa come integrante un fatto costitutivo del credito, ma ha preso atto del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della ricorrente circa gli elementi addotti a sostegno della pretesa, segnatamente sotto il profilo della carenza di prova delle pattuizione negoziali concernenti le competenze della banca e l’integrale movimentazione e svolgimento del rapporto.

Invero il Tribunale ha statuito “ferma l’esclusione di quei crediti derivanti da pattuizioni contenute nell’atto privo di data certa (interessi ultralegali, spese varie, ecc.), può in teoria essere ammesso il credito corrispondente al capitale ed agli interessi legali, in quanto sussistente ed adeguatamente provato con ogni altro mezzo previsto”, dando prova di non ritenere la data certa fatto costitutivo del credito – come erroneamente sostenuto dal ricorrente – salvo a riscontrare però la decisiva mancata produzione degli estratti conto dall’inizio del rapporto, rilevanti ai fini probatori.

4. La decisione, inoltre, è conforme al precedente di questa Corte secondo il quale “La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla Banca importa propriamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate. Come è evidente, ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte della Banca e, quindi, la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione: per l’appunto, per la linea capitale. E nemmeno esclude di potersi ritenere che in una fonte contrattuale possa essere il titolo di dette dazioni di somme: contrattuale risultando, così, il credito per la linea capitale. La detta inopponibilità della documentazione contrattuale priva di data certa esclude solamente che le clausole apposte sulla medesima possano essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto.” (Cass. n. 9074 del 12/04/2018).

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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