Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11181 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30545/2006 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

TRAFICTIR SA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 12 SC. A-4, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO

Franco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI

Roberto, con procura speciale notarile rilasciata il 14/11/2006 a

GINEVRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositala il 07/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. SIMONETTA SOTGIU;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato DI LORENZO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza 7.11.2005,accogliendo l’appello della Società svizzera Trafictir S.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva accertato la sussistenza di credito erariale per dazi ed IVA evasi dalla Trafictir S.A., società di diritto elvetico, come da ingiunzione 14 ottobre 1998 della Dogana di (OMISSIS), impugnata dalla Società, ha ritenuto prescritto il credito erariale,accertato nel dicembre 1994, perchè preteso oltre il termine triennale di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 84 (T.U.L.D.), (nel testo vigente ratione temporis), non potendo costituire deroga a tale termine l’azione penale instaurata nei confronti di altri soggetti, ancorchè in relazione agli stessi fatti contemplati dall’ingiunzione opposta.

Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane chiedono la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

La Trafictir S.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, adducendo violazione del D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, comma 2, in riferimento al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, si contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’ingiunzione doganale sarebbe inidonea a costituire atto di accertamento della pretesa erariale e chiede che sia affermato il principio che il D.P.R. n. 43 del 1988, art. 130, opera sulla idoneità della ingiunzione emessa à sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, a costituire atto di accertamento e a dar vita ad un giudizio di legittimità sulla debenza dell’imposta, si che la richiesta dell’Amministrazione finanziaria,convenuta nel giudizio di opposizione all’ingiunzione fiscale, è idonea giustificare una pronuncia di legittimità della pretesa erariale attraverso la reiezione dell’opposizione.

Col secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 2 e 3, dell’art. 221, comma 4 del Reg. CEE 12.10.1992 n. 2913(CDC), nonchè l’art. 2935 c.p.c., e dei principi generali in materia di decorrenza del termine prescrizionale e si sostiene che il termine di prescrizione- allorchè si pone in sostanziale relazione con un fatto illecito da chiunque commesso, in relazione ai fatti oggetto dell’ingiunzione doganale(nella specie contrabbando aggravato)- decorre dalla “identificazione del presupposto fattuale dell’obbligazione doganale con una fattispecie astratta che prescinde dal seguito giudiziale della denuncia del fatto reato (nella specie avvenuta con rapporto della Dogana di (OMISSIS) in data 4/3/95, seguito da decreto di archiviazione 5/12/95), indipendentemente dalla individuazione degli imputati e dall’esito, anche se positivo, del procedimento penale.

Col terzo motivo, si adduce insufficiente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla mancata individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, à sensi dell’art. 84 cit. T.U.L.D..

Il primo motivo è fondato, e va accolto nella misura in cui la sentenza impugnata, che correttamente giudica l’ingiunzione fiscale, nel periodo successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 43 del 1988, mero invito al pagamento, sembra dubitare del fatto che in presenza di opposizione a ingiunzione fiscale, l’accertamento del giudice possa estendersi al merito della controversia,mentre tale cognizione è senz’altro possibile perchè l’ingiunzione fiscale nella giurisprudenza di questa Corte, cumulava in sè la duplice funzione e natura di titolo esecutivo, unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo potere di autoaccertamento, e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione, funzione quest’ultima venuta meno in seguito al mutamento del sistema di riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 43 del 1988, permanendo la funzione di titolo esecutivo in cui è consacrato il credito dell’Amministrazione (Cass. 10496/02).

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati, pongono il duplice problema degli effetti della prescrizione nei confronti dell’importatore che non sia stato coinvolto nel procedimento penale instaurato a carico di terzi, con riferimento sia alla rilevanza soltanto oggettiva dell’illecito penale venuto alla luce successivamente al passaggio in dogana delle merci, e al momento di inizio della prescrizione, rispetto all’azione della Dogana nei confronti dell’importatore soggettivamente estraneo all’azione penale intrapresa.

Nella giurisprudenza di questa Corte, la ricerca di coordinamento fra la legislazione nazionale e quella comunitaria in materia è stato diffusamente affrontato dalla sentenza 6 settembre 2006 n. 19193, la quale precisa che l’azione di recupero “a posteriori” dei dazi all’importazione o all’esportazione – in applicazione del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, istitutivo del codice doganale comunitario, le cui disposizioni prevalgono su quelle delle leggi nazionali – si prescrive nel termine di anni tre, a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, decorrenti dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto, ovvero, ove non vi sia stata contabilizzazione, da quella in cui è sorto il debito doganale relativo alla merce in questione; ma aggiunge che “la comunicazione al debitore” dell’importo dovuto può tuttavìa avvenire anche dopo tale termine triennale – che è pertanto in tali casi prorogato -, allorchè la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile “penalmente” (artt. 220 e 221 del detto codice doganale comunitario, a seguito della precisazione del regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all’uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all’esito del giudizio penale.

Sebbene il CDC non richieda la definizione del procedimento penale, ma soltanto l’individuazione, da parte della Autorità Doganali, del fatto-reato,la legislazione interna ha finora ritenuto che l’azione per il recupero dei tributi evasi decorra dalla definizione del procedimento penale, non potendosi in precedenza avere certezza della debenza dei tributi stessi (Cass. 8146/2003; 20513/2006), mentre l”atto passibile di azione giudiziaria”è stato interpretato in senso oggettivo,la cui sussistenza determina la proroga del termine quando ricorra una fattispecie prevista come reato dalla legge nazionale (Cass. 7751/97; 11499/97), quindi indipendentemente dalle persone cui venga imputato in sede penale, col solo limite che la “notizia criminis” che determina la proroga del termine triennale, sia intervenuta nel corso di tale termine, e non dopo la sua scadenza (ancorchè l’atto accertativo possa essere notificato dopo), perchè altrimenti – e a tale principio il Collegio convintamene aderisce – il termine di revisione dei dazi sarebbe privo di riferimento temporale, e dilatabile all’infinito (Cass. 19193/06 cit. in parte motiva).

Nella specie le operazioni di importazione sono avvenute nel dicembre 1994, il procedimento penale nei confronti di terzi relativo alle importazioni in questione, è stata archiviato nel dicembre 1995, quindi la “notitia criminis” è intervenuta(indipendentemente dal suo esito in sede penale) nell’ambito del triennio previsto dal cit.

D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (come novellato in recepimento delle disposizioni comunitarie), per cui la notifica dell’ingiunzione risulta avvenuta nel corso di un termine prorogato dall’azione penale instaurata, e va quindi considerata tempestiva.

Quanto alla responsabilità in via solidale della resistente, questa è riscontrabile nella disposizione dell’art. 202 CDC p. 3, che qualifica come debitori della merce irregolarmente introdotta in ambito comunitario, in primo luogo, colui o coloro che hanno proceduto a tale introduzione irregolare, e quindi “le persone che hanno partecipato a quella introduzione, sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare”. La giurisprudenza comunitaria in proposito afferma, in relazione a tale ipotesi, che la responsabilità di tali compartecipi dell’illecito va ritenuta ove si possa ragionevolmente presumere che il soggetto che ha posto in essere la condotta partecipativa sapesse – o dovesse ragionevolmente sapere- che la introduzione era irregolare (Corte Giust. 4.3.2004 in C-238/02 e C-246/02; 23.9.2004 in C-414/02). Nella specie, la preparazione professionale della ricorrente riguardo all’attività di importazione e il non avere la stessa addotto alcuna argomentazione a sostegno della propria estraneità all’illecito, diversa dalla richiesta di prescrizione dell’azione doganale, confermano l’applicabilità, nella fattispecie della norma la norma comunitaria di cui all’art. 202 n. 3 citato. Ne deriva l’accoglimento anche del secondo e del terzo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata.

Null’altro essendovi da accertare, la causa può essere decisa nel merito col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

I profili processuali della vicenda comportano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e la conferma delle statuizione sulle spese assunte nei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Conferma le statuizioni sulle spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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