Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11180 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 08/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11180

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16681-2014 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MAZZINI

13 (TEL. 06.39745051), presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA

CALAMANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LORENZON;

– ricorrenti –

contro

A.B., T.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 10 presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI ROBERTO,

rappresentati e difesi dagli avvocati T.F., TODARO

VINCENZO;

– controricorrenti –

e contro

BIBO SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1086/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato CALAMANI Maria Cristina, con delega orale

dell’Avvocato LORENZON Angelo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo motivo di ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 I Tribunale di Venezia sez. – dist. San Donà di Piave accolse le domande riconvenzionali di riduzione in pristino e danni spiegate dal Condominio (OMISSIS) e dai condomini interventori contro la società Bi.Bo. snc originaria attrice (condomina risultata soccombente sulla domanda principale di accertamento della proprietà di un’area scoperta per intervenuta usucapione) e – per quanto ancora interessa in questa sede – condannò quest’ultima al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti vittoriose.

2 La sentenza (n. 206/2007) venne impugnata in via principale dalla Bi.Bo. snc e, in via incidentale dal Condominio. Gli altri condomini, che pure avevano partecipato al giudizio di primo grado, chiesero il rigetto dell’appello principale.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 8.5.2013 ha così deciso:

“1) accoglie solo in punto di spese l’appello proposto da BI.Bo snc con atto 9.10.2007 contro il Condominio (OMISSIS) ed i condomini S.A., A.B., L.M.L., B.G. avverso la sentenza 2127.6.07 n. 206 del Tribunale di Venezia/San Donà di Piave; 2) respinge l’appello incidentale reciprocamente proposto avverso la stessa dal Condominio c. Bi. Bo. con comparsa 16.2.2008; 3) dichiara in toto compensate le spese tutte di lite del doppio grado nel reciproco rapporto Bi.Bo./Condominio; 4) condanna Bi.Bo. a rifondere ai singoli suddetti condomini le spese di lite del grado, tassate in Euro 3.000,00 di cui Euro 100,00 di spese vive, oltre IVA e CPA come per legge con distrazione”.

3 Contro tale decisione ricorre per cassazione il Condominio con due censure.

La condomina A. ha notificato un controricorso con cui ha avanzato una serie di richieste in ipotesi di cassazione della sentenza.

Le altre parti non hanno svolto difese in questa sede.

Il Condominio e l’ A. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premessa l’inammissibilità delle richieste avanzate col controricorso dalla A. e ribadite nella memoria (accertamento della parte debitrice della restituzione di somme e statuizioni di irripetibilità di somme versate in forza di pignoramento presso terzi), trattandosi di istanze che esulano completamente dall’oggetto del giudizio di legittimità e in particolare dalle facoltà concesse al controricorrente (abilitato unicamente a resistere al ricorso principale, ma non certo ad avanzare domande di merito: v. art. 370 c.p.c.), osserva il Collegio che con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92, 324, 345, 346 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la corte territoriale compensato le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra il condominio e la Bi.Bo. s.n.c., senza considerare che l’appello di quest’ultima si fondava solo su due motivi (erronea e omessa valutazione di risultanze istruttorie e erronea o insufficiente motivazione sulla ritenuta violazione dell’art. 1102 c.c.), entrambi respinti che invece nessun motivo di appello sulle spese era stato da essa proposto.

Col secondo motivo lamenta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, per avere, in ogni caso, la corte di merito omesso di considerare che il condominio era risultato completamente vittorioso in primo grado, stante l’integrale rigetto dell’azione di usucapione esercitata dalla Bi.Bo. s.n.c. e l’accoglimento in toto delle domande riconvenzionali da esso proposte.

Il primo motivo è fondato.

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell’esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (tra le varie, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013; v. altresì Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 Rv. 642738).

Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l’onere delle spese processuali, non si fraziona, infatti, a secondo dell’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito a essa favorevole. Pertanto, quanto alla liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d’impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, solo allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cassazione civile, sez. 2, 04/06/2013, n. 14116).

Nel caso di specie, dall’esame dell’atto di appello – che la natura procedurale del vizio dedotto consente di esaminare in questa sede – non risulta che la società avesse mosso censure di sorta in ordine alla condanna alle spese disposta dal primo giudice, tale non potendosi di certo considerare la richiesta conclusiva di condanna della parte appellata alle spese del doppio grado (logica conseguenza della auspicata soccombenza dell’avversario): le censure erano solo due, come correttamente riporta il ricorso (erronea valutazione di risultanze istruttorie e vizio di motivazione sulla ritenuta violazione dell’art. 1102 c.c.).

Ed allora, alla stregua del citato principio di diritto, la corte veneziana non avrebbe dovuto regolamentare le spese del giudizio di primo grado perchè – lo si ripete – nessuna specifica censura le era stata proposta al riguardo e pertanto, una volta rigettati i motivi di appello della Bi.Bo. s.n.c. (come specificamente articolati nell’atto di impugnazione), avrebbe dovuto provvedere nei rapporti tra la società appellante e il Condominio appellato-appellante incidentale solo sulle spese del giudizio di appello, non potendo incidere sulla pronunzia di primo grado, neppure sulla regolamentazione delle spese.

Inoltre, la pronunzia (ancora redatta a mano e per giunta con pessima grafia) è incorsa nel vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), per avere provveduto su un motivo di appello inesistente.

L’erroneità della decisione è palese e ne comporta la cassazione per la parte riguardante la regolamentazione delle spese tra la società e il Condominio.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, posto che tra le suddette parti è stata accertata la reciproca soccombenza (per effetto del rigetto dei motivi di appello proposti dalla Bi.Bo. snc in via principale e dal Condominio in via incidentale), la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e pertanto, revocati i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata nei rapporti tra la società e il Condominio, va disposta la compensazione delle spese del solo giudizio di gravame tra le suddette parti, ferma restando la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado e le restanti statuizioni della sentenza impugnata;

Resta così logicamente assorbito l’esame del secondo motivo.

Le spese del presente giudizio vanno regolate secondo il principio della soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società intimata, mentre vanno compensate ne rapporti tra il ricorrente e la condomina A. che non ha resistito al ricorso.

PQM

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese contenute nella sentenza di primo grado nei rapporti tra il Condominio e la società Bi.Bo. s.n.c;

compensa, tra il Condominio e la predetta società, le spese del giudizio di appello; condanna infine la società Bi.Bo. s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti del Condominio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi; compensa infine le spese tra Condominio e A..

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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