Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11180 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11180
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9426/2007 proposto da:
B.C., in qualità di liquidatore della “SAVIN SRL” in
liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D’ONOFRIO
43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO Umberto, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CERVETERI, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO CALVINO 33 presso lo
studio dell’avvocato CANNAS Luciana, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2006 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 10/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La controversia nasce dall’impugnazione proposta dal liquidatore della S.r.l. sopra indicata avverso avviso di liquidazione per ICI relativa al 1998, emesso dal Comune di Cerveteri, sostenendo, per quanto ancora rileva, l’irritualità della notifica.
La C.T.P. respingeva il ricorso e la C.T.R. rigettava l’appello dell’interessato, ritenendo pienamente valida la notifica, in quanto, in base alla copia dell’atto, risultavano rispettate le condizioni previste dall’art. 145 c.p.c., comma 1 (recte: terzo), seconda parte.
Avverso tale sentenza il liquidatore della società, in detta qualità, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e chiedendo alla Corte di accertare se il provvedimento impugnato sia stato regolarmente notificato, in quanto la regola generale prevede che la notifica alle persone giuridiche debba effettuarsi presso la sede legale e, solo ove questa non sia possibile, presso il legale rappresentante, in via quindi sussidiaria ed ausiliaria, con declaratoria, nella negativa, della nullità insanabile dell’atto.
Il Comune resiste con controricorso, in cui chiede il rigetto del ricorso.
La censura non coglie nel segno. Essa, in primo luogo, è formulata in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Non è dato, invero, desumere dall’esposizione dei fatti di causa, nè dalla formulazione del motivo, quale sia la specifica irritualità dedotta in primo grado e quali siano i dati risultanti dalla relata di notifica; peraltro la censura è formulata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quindi, non viene neanche sollecitato il controllo degli atti processuali da parte di questa Corte. Dal quesito e dal terz’ultimo periodo di pagina 3 del ricorso, sembrerebbe che venga lamentato il mancato rispetto della “sequenza” del procedimento notificatorio previsto dall’art. 145 c.p.c.. Fermo restando che, diversamente da quanto opina il ricorrente, il ricorso al comma 3 di detta disposizione può essere giustificato anche da condizioni ostative transeunti ed accidentali, quale il mancato reperimento di addetti alla sede (Cass. 8291/92), il motivo si rivela infondato anche ove risultasse tempestivamente dedotta e documentata la violazione della descritta sequenza.
Infatti non è fondata la tesi del ricorrente, secondo la quale il vizio della notifica dell’avviso di liquidazione determinerebbe la nullità del medesimo.
Invero, la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi non processuali è un principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156.3 c.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi (come nella specie, a quelli di imposizione tributaria). In questo senso, si sono pronunciate, con riferimento ai vizi della notificazione del provvedimento amministrativo tributario, le Sezioni unite civili di questa Corte con la sentenza 5 ottobre 2004 n. 19854, nonchè, tra le altre, Cass. n. 7498/05, 9697/05; 6347/08; 15554/09.
Da tale principio è stato desunto il corollario che il vizio della notificazione di un atto tributario investe solo la sua notificazione, non anche l’atto notificato, per cui questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca, comunque, vizi propri di esso atto (nel caso, del p.v.c.) non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell’atto se non idoneamente impugnato (Cass. 15 magio 2006 n. 11137; 14 maggio 2008 n. 12051; 26 giugno 2009 n. 15185).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, nel quale il soggetto ha fondato il ricorso giurisdizionale sul punto proprio – e solo – del vizio della notificazione dell’avviso di liquidazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 700,00=, di cui Euro 500,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010