Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1118 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1118 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA
sul ricorso 8167-2010 proposto da:
CURATELA FALLIMENTO COOP. DIDATTICA LA SCUOLA A R.L.
03458580826, in persona del suo Curatore, avv. M.
BRUNA PERRICONE, elettivamente domiciliata ex lege ìn
ROMA, presso lA CANCELLERIA DELLA CORTE L)I CASSA7TONE (
rappresentata e difesa dall’Avvocato INZERILLO
GIUSEPPE in 90144 PALERMO, Via Villa Sperlinga 13,
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

COMUNE PALERMO 80016350821, in persona del Sindaco pro

1

Data pubblicazione: 21/01/2014

tempore, elettivamente domiciliato ex lege in Roma,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’Avvocato LA MONACA LAURA
in 90100 PALERMO, Piazza Marina 39, giusta delega in
atti;

avverso la sentenza n. 538/2009 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 23/03/2009 R.G.N. 1813/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto.

2

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La curatela del fallimento della Coop. Didattica La Scuola a r.l.
propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo che, in riforma della sentenza di primo
grado del Tribunale di Palermo, ha rigettato le domande da essa proposte
nei confronti del Comune di Palermo.
Il Comune di Palermo resiste con controricorso.

1.- La Corte di Appello ha rigettato la domanda attrice – tendente al
panamento del corrispettivo dovuto negli anni 1q91

1993 ner il ricnvern

dei minori in convitto o semiconvitto, ammessi, con provvedimento
legittimante, giusta convenzione stipulata inter partes, ai sensi della LR
22/86, per l’anno scolastico 1990/1991 e tacitamente prorogata per il
biennio successivo – in difetto dei provvedimenti nominativi, indirizzati
all’Istituto ed al minore interessato e dotati di previsione della spesa.
La Curatela, con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di
motivazione, si duole del fatto che la Corte di Appello non motivi sul
perché abbia ritenuto che il CTU si sia basato, nel proprio elaborato, su
una semplice graduatoria redatta dal Consiglio di Quartiere competente,
anziché su dei formali provvedimenti di avviamento del minore all’istituto

D

scolastico.

1.1.- Il mezzo è inammissibile, non solo perché la medesima
circostanza è assunta come sintomo di insufficiente ed omessa
motivazione (e non può essere omessa una motivazione insufficiente) ma
anche perché la ricorrente omette di riportare testualmente la
Convenzione e, in parte qua,

la CTU, precludendo così al Collegio di

verificare la fondatezza del motivo.
2.- La ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, si duole
poi, con il secondo motivo, del fatto che, in sentenza, sia stata esclusa
l’efficacia di riconoscimento di debito al pagamento dell’acconto di L.
20.199.300 ed all’emissione del mandato di L. 95.048.800.
2.1.- Il secondo motivo è inammissibile in quanto la stessa
circostanza è assunta come sintomo di insufficiente ed omessa
motivazione ed inoltre perché non viene riportata,

in parte qua,

la

Convenzione, pur invocata nel motivo.
3.-

Con il terzo motivo (erroneamente rubricato con il n. 1) la
3

MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorrente, sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza
nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di ingiustificato
arricchimento per l’imputabilità del rapporto contrattuale direttamente
con la persona fisica del funzionario, invocando l’applicazione dell’art. 37
del d.lgs. 77/95, che consente l’azione di ingiustificato arricchimento nei
limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente.
3.1.- Il mezzo è infondato. È vero che le Sezioni Unite, nella

arricchimento è esperibile anche nei confronti della P.A., ove questa abbia
riconosciuto, sia pure implicitamente, l’utilità derivata dall’opera o dalla
prestazione altrui. Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza n. 9441 del
2011, hanno tuttavia precisato che tale azione deve ritenersi esclusa in
ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in
astratto, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il
pregiudizio subito. In precedenza la Corte aveva affermato che, in tema
di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui
all’art. 23, commi 3 e 4, d.l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, riprodotto, senza
sostanziali modifiche, prima dall’art. 35 d.lgs. n. 77 del 1995 e poi
dall’art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, l’insorgenza del rapporto
obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l’amministratore o
il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina
l’impossibilità di esperire nei confronti del Comune l’azione di
arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della
sussidiarietà (Cass. n. 15296 del 6/7/07).
4.- Il ricorso va nertanto riaettato. con la condanna dell

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alle spese, liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre
accessori di legge.

PQM
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in C 4.200, di cui C 4.000 per compenso, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, 1’8 novembre 2013.

sentenza n. 23395 del 2008, hanno affermato che l’azione di

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