Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1118 del 18/01/2017
Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.18/01/2017), n. 1118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23173/2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,
depositata il 22/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. – La controversia concerne l’impugnazione, da parte di un titolare di pensione integrativa in precedenza erogata dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rimborso delle ritenute fiscali che l’INPS ha trattenuto sul 100% della detta pensione integrativa per gli anni dal 1997 al 2006, piuttosto che – come preteso dal contribuente – soltanto sulla base imponibile dell’87,50%.
2. – La C.T.P. accolse l’eccezione preliminare di decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, comma 2, relativamente agli anni dal 1997 al 2002, ma dichiarò dovuto il chiesto rimborso per gli anni successivi.
La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Ufficio sulla base di un unico motivo.
Il contribuente, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Con l’unico motivo di ricorso, l’ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 7 bis, 13 e 14 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1 (vigente ratione temporis), deducendo che le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo C.A.P. istituito presso l’INPS non potevano fruire del regime della tassazione sulla ridotta base imponibile dell’87,50%.
Il motivo è fondato.
La questione di diritto sopposta col ricorso è stata già oggetto di numerose pronunce recenti di questa Suprema Corte.
In particolare, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha ripetutamente statuito che, in tema di IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del Consorzio Autonomo del Porto di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987, ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993, sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell’ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52) nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all’87,5 per cento dell’ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all’art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili (Sez. 5, Sentenza n. 13982 del 08/07/2016, Rv. 640245; nello stesso senso, le sentenze non massimate: nn. 19853, 19854, 19855, 19856, 19857 e 19858 del 5/10/2016).
Contrariamente a tale principio di diritto, la C.T.R. ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione dei tributi sul minore importo dell’87,50% per gli emolumenti corrisposti dall’INPS successivamente al 31 dicembre 2000.
Il ricorso va, pertanto, accolto e va cassata la sentenza impugnata sul punto.
2. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va rigettato il ricorso originario del contribuente.
In considerazione del tempo in cui si è consolidato il richiamato principio giurisprudenziale, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017