Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11179 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. I, 20/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 20/05/2011), n.11179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16885/2010 proposto da:

P.M.J. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato

CONTALDI GIANLUCA, e rappresentata e difesa dall’avvocato CONSOLI

Daniela, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e in nome del

figlio minore M.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA 257, presso l’avvocato DOSI Gianfranco, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELENA JACCHERI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di FIRENZE depositato il

21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CONTALDI GIANLUCA, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato DOSI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto depositato il 21 aprile 2010 la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da P. J.M. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Firenze di conferma dell’affidamento esclusivo del figlio minore G. al padre M.F.. Ne ha ritenuto la tardività sia perchè il suo deposito è stato effettuato il giorno 21.12.2009, oltre il termine di dieci giorni dalla data del 3.12.2009 in cui il difensore della reclamante ebbe legale conoscenza dell’atto reclamato per presa visione, equipollente alla sua comunicazione da parte della cancelleria, sia perchè il decreto impugnato era meramente confermativo di precedente decreto non impugnato.

P.J.M. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due mezzi e l’intimato ha resistito con controricorso.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il provvedimento impugnato è stato pacificamente emesso in sede di volontaria giurisdizione ai sensi dell’art. 330 c.c., su istanza formulata dal P.M. che aveva chiesto la limitazione della potestà genitoriale della madre, ed ha statuito, con riferimento alla citata disposizione normativa, l’affidamento del minore al padre e la ripresa degli incontri madre figlio. Secondo consolidato orientamento, cui s’intende dare continuità, al pari di quelli che limitano o escludono la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis cod. civ., “il provvedimento che pronuncia la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ., che detta disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ., o che dispone l’affidamento contemplato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 4, comma 2, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, e non è impugnabile con ricorso per cassazione di cui all’art. 111 Cost., comma 7, neppure se si deduca la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione – nella specie i fatti che avrebbero comportato l’inammissibilità del reclamo – in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito” per tutte Cass. n. 11756/2010.

La ravvisata inammissibilità del ricorso dispensa questa Corte dall’integrazione del contraddittorio nei confronti del P.G. presso la Corte del merito al quale il presente ricorso non è stato notificato.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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