Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11179 del 08/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 02/03/2017, dep.08/05/2017),  n. 11179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21469/2012 proposto da:

S.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

VESCOVIO, 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO FEDELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BELVEDERE giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

e contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI N.

2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RAFFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCELLO ACRI in virtù di procura a margine

del controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 694/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo

del ricorso principale, con il rigetto dei restanti ed assorbimento

del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 1995, S.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola G.F., affinchè fosse condannato al pagamento della somma di Lire 43.357.720 quale saldo dei compensi dovutigli.

Assumeva che con scrittura privata del (OMISSIS) il convenuto gli aveva affidato l’appalto relativo a lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), per un corrispettivo di Lire 86.000.000, il cui saldo doveva essere versato alla data di consegna delle opere prevista per il gennaio del 1991. Aggiungeva che il committente nel corso dei lavori aveva ordinato numerose varianti ed addizioni di talchè il compenso era asceso ad una maggiore somma, sicchè, tenuto conto degli acconti ricevuti, vantava il credito sopra indicato.

Si costituivano in giudizio G.F. e G.S., quest’ultimo quale proprietario del fabbricato interessato dall’appalto, e deducevano che il contratto aveva ad oggetto anche l’ampliamento del bene, in conformità del progetto approvato, ma che, come documentato anche da un ATP del 7 luglio 1992, erano state commesse numerose e gravi inadempienze le quali giustificavano la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore nonchè la condanna al risarcimento dei danni.

Acquisito l’ATP, disposta CTU ed espletati i mezzi istruttori richiesti dalle parti, il Tribunale adito con la sentenza del 18 gennaio 2005 condannava l’attore all’esecuzione dei lavori di cui alle lettere a) e b) come individuati in parte motiva, condannando il convenuto G.F. al pagamento della somma di Euro 11.202,26 all’esito dell’esecuzione delle dette opere.

A seguito di appello promosso dallo S., e di appello incidentale avanzato da G.F. la Corte d’Appello di Catanzaro, con la pronuncia n. 694 del 16 giugno 2011, in riforma della sentenza gravata, accoglieva l’appello principale avanzato dallo S. nei confronti di G.S., del quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’intervento spiegato in primo grado, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento in favore dell’attore delle spese del doppio grado di giudizio.

Inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale del G., dichiarava la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell’appaltatore, rigettando le domande dello S., e condannando quest’ultimo alla restituzione in favore del committente della somma a suo tempo ricevuta quale acconto prezzo nonchè al risarcimento dei danni determinati nella somma di Euro 16.365,00 oltre interessi legali dal 17 marzo 1995.

Per quanto ancora rileva in questa sede, la sentenza di appello riteneva fondata la doglianza del committente secondo cui l’opera realizzata dallo S. era difforme dal progetto ed era viziata da gravissime deficienze tecniche quali l’errata altezza dei piani che impediva l’ottenimento del certificato di abitabilità.

Richiamava a tal fine gli esiti dell’ATP e della CTU che avevano evidenziato le palesi difformità dal progetto, specialmente per quanto atteneva all’altezza dei piani, ritenendo che il progetto invocato dall’appellante incidentale era stato peraltro richiamato nella scrittura privata di appalto.

Escludeva che vi fosse stata un’accettazione tacita dell’opera per effetto dell’immissione del committente nell’immobile prima del completamento dell’opera, in quanto alla immissione nel possesso del bene non era conseguita anche una accettazione, posto che immediatamente il G. aveva richiesto un ATP al fine di far accertare le presunte inadempienze dell’appaltatore.

La mancata immediata proposizione dell’azione di risoluzione o risarcitoria, lungi dal configurare un’accettazione tacita dell’opera, ben poteva spiegarsi in ragione del fatto che tra le parti erano intercorse trattive al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, soprattutto al fine di far conseguire al bene il certificato di abitabilità, mai poi rilasciato dalla PA.

La sentenza quindi dopo avere richiamato gli esiti degli accertamenti peritali, ha ritenuto che l’attività dell’appaltatore era connotata da gravi errori strutturali nella realizzazione dell’opus.

In particolare le difformità delle altezze dei piani rispetto al progetto e rispetto anche ai requisiti minimi di legge per ottenere il certificato di abitabilità, richiedono per porvi rimedio, la demolizione dei solai ed il loro rifacimento per la parte dell’edificio di più antica costruzione in muratura, operazione questa che non è possibile per la parte realizzata in cemento armato, essendo necessario demolire tutte le strutture portanti.

La soluzione alternativa indicata dal CTU (abbassamento del piano di calpestio a pian terreno sino ad assicurare un’altezza di metri 2,70, con demolizione di alcuni solai e delle travi), assicurerebbe l’abitabilità del bene, ma non permetterebbe di rendere l’opera conforme al progetto originario.

Le evidenti violazioni commesse dall’appaltatore sono state ritenute costituire un grave inadempimento, tale da giustificare la pronunzia di risoluzione, non potendosi attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il committente si fosse immesso nel bene prima del completamento dei lavori, in quanto il mancato rispetto delle altezze non può dirsi in alcun modo influenzato dalla presenza del committente, che era seguita allorchè gli errori strutturali erano già stati commessi.

Neppure poteva imputarsi al committente di essersi ingerito nell’esecuzione dei lavori, in quanto pur avendo il G. dichiarato di essere stato presente con assiduità sul cantiere, si era limitato a commissionare solo la realizzazione di un secondo ingresso con la posa di un portoncino e di un bagnetto in mansarda, richieste che non incidevano sulle difformità strutturali, posto che lo S., quand’anche richiesto di procedere in maniera difforme dal progetto, avrebbe comunque dovuto far rilevare la difformità, astenendosi dal porle in essere, senza previo avvertimento del committente.

Una volta accolta la domanda di risoluzione, la sentenza ha poi rilevato che la necessità di un rifacimento integrale per assicurare la conformità al progetto originario, esclude che l’appaltatore possa percepire qualsivoglia compenso, ed in ragione degli effetti ripristinatori della risoluzione, al G. andava riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto, oltre al risarcimento del danno, consistente nei costi necessari per la demolizione e per la progettazione della nuova opera alla luce delle mutate prescrizioni tecniche vigenti.

Tali danni sono stati quindi quantificati, tenuto anche conto della necessità di acquisto di nuovi materiali, nella complessiva somma di Euro, 16.365,00 già determinata all’attualità oltre interessi legali sulla stessa a far data dal 17 marzo 1995.

Per l’effetto sono stati disattesi i motivi dell’appello principale, essendo logicamente incompatibili con l’accoglimento della domanda riconvenzionale di risoluzione, dovendosi ritenere corretta anche la decisione di riconoscere al G. i costi dell’ATP.

S.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

G.F. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

S.F. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.

G.F. ha depositato altresì memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1667, 1668 c.c., nonchè il travisamento dei fatti e della realtà delle cose e la motivazione insufficiente in ordine ad un punto controverso.

Si sostiene nell’accogliere la domanda riconvenzionale la Corte distrettuale ha compiuto un improprio richiamo all’art. 1665 c.c., omettendo di considerare che nella fattispecie non essendosi completata l’esecuzione dell’opus commesso, la valutazione circa i presupposti per la risoluzione del contratto avrebbe dovuto essere condotta alla luce delle generali previsioni di cui agli artt. 1453 c.c. e segg..

La sentenza è inoltre viziata sul piano della motivazione nella parte in cui ha ravvisato la presenza di errori strutturali riconducili all’operato dell’appaltatore confidando unicamente sulle risultanze della CTU, e privando di rilievo la circostanza pacificamente emergente dagli atti di causa, secondo cui la prematura immissione nell’immobile da parte del committente aveva impedito allo S. di porre in essere le necessarie riparazioni.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 c.c. e segg., nonchè degli artt. 1667 e 1668 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si deduce che erroneamente i vizi e gli errori sulla scorta dei quali si è pervenuto alla pronunzia di risoluzione sono stati imputati alla condotta dell’appaltatore, laddove questi si era attenuto alle ingerenti direttive del committente che pur aveva ammesso tale circostanza in sede di interrogatorio formale.

Aggiunge altresì che, pur avendo la stessa CTU evidenziato la possibilità di una soluzione alternativa all’abbattimento totale del fabbricato, aveva comunque ritenuto le difformità esecutive oggettivamente gravi e tali da imporre la risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore.

Assume ancora che dagli atti era emersa la prova che le varianti progettuali, peraltro mai autorizzate dalla PA, erano frutto di una espressa volontà del committente alla quale il ricorrente si era dovuto adeguare.

Contesta poi che la sentenza gravata abbia dato credito alla CTU, senza prendere in esame i rilievi mossi dal CTP di parte ricorrente e senza tenere conto degli esiti delle prove orali assunte in corso di causa.

Reitera la deduzione già mossa con il primo motivo circa l’inapplicabilità nella fattispecie delle norme specifiche in materia di appalto, tenuto conto del fatto che la ristrutturazione e l’ampliamento dell’edificio non erano stati portati a termine.

Pertanto la valutazione di gravità dell’inadempimento risulta condotta sulla base di norme inapplicabili, senza tenere conto della condotta di parte committente, la quale aveva mostrato, immettendosi nel godimento del bene, e senza intraprendere per lungo tempo alcuna iniziativa giudiziaria, di ritenere le riscontrate difformità prive di rilevanza.

Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., nonchè l’omesso esame e carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo.

Si riprende l’argomento secondo cui le varianti eseguite erano state ordinate dal committente e si deduce che la Corte di merito avrebbe omesso di prendere in esame tale circostanza, omettendo altresì di valutare il complesso delle risultane istruttorie.

Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c., nonchè l’omesso esame e carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo.

Si deduce che la sentenza impugnata, nel pronunziare la risoluzione, e nel regolare gli effetti restitutori, ha considerato la sola posizione del committente, prevedendo la restituzione in favore del G. del prezzo sino a quel momento pagato.

Nulla viene disposto in ordine alle restituzioni in favore dell’appaltatore, sia con riferimento ai costi sostenuti per la manodopera e per i materiali forniti, sia con riferimento all’utilità di cui il committente risulta essersi avvalso.

Pertanto, anche a voler accedere alla risoluzione del contatto per colpa dell’appaltatore, andava a questi riconosciuto un compenso per le opere e le attività delle quali il committente si era giovato.

1.1 Con un unico motivo di ricorso incidentale si denunzia l’illegittimità della sentenza gravata per non avere condannato l’appaltatore al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sul capitale annualmente via via rivalutato, limitatamente alle somme accordate a titolo di risarcimento del danno, in violazione della disciplina prevista per le obbligazioni di valore.

2. Evidenti ragioni di connessione, in ragione della stretta continuità logica che li avvince, giustificano la trattazione congiunta dei primi tre motivi di ricorso principale, che tuttavia si palesano come infondati.

Effettivamente costituisce principio affermato da questa Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 13983/2011) quello per il quale nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell’opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell’appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell’anzidetta garanzia che, per l’appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell’opera (conf. Cass. n. 3302/2006), ma deve escludersi che in concreto la decisione di risoluzione abbia fondamento nella pretesa applicazione delle specifiche norme in tema di garanzia dell’appaltatore.

Ed, infatti, il richiamo alla corretta applicazione dell’art. 1665 c.c., è stato operato dalla sentenza gravata al solo fine di respingere l’eccezione di decadenza della garanzia per i vizi sollevata dallo stesso appaltatore.

Tuttavia, una volta disattesa tale contestazione dello S., nel procedere alla valutazione della gravità dell’inadempimento della condotta dell’appaltatore, posta a fondamento della domanda riconvenzionale, la sentenza non ha in alcun modo fatto richiamo alle specifiche previsioni di cui alla disciplina codicistica del contratto di appalto, ma ha riscontrato la gravità in questione avvalendosi, sebbene in mancanza di un formale richiamo, ai parametri previsti in via generale dal codice civile agli artt. 1453 e segg..

La decisione impugnata si fonda infatti sul riscontro delle evidenti difformità riscontrate rispetto al progetto che le parti avevano avuto presente al momento della conclusione del contratto, ritenendo trascurabili ai fini della proposta azione di risoluzione i problemi suscettibili di facile risoluzione (problemi di umidità), ma concentrando la propria disamina sulle difformità strutturali, che avevano, per il mancato rispetto delle altezze dei vari piani, impedito anche il rilascio del certificato di abitabilità. Quindi dopo avere evidenziato che, secondo quanto emergeva dalla CTU, la riconduzione dell’opus al progetto originario imponeva la sostanziale demolizione del fabbricato, contrariamente da quanto sostenuto al ricorrente, si è peritata anche di valutare la diversa soluzione proposta dall’ausiliario di ufficio, che avrebbe sì permesso di conseguire il certificato di abitabilità, ma che in ogni caso non avrebbe assicurato la rispondenza dell’opus alle prescrizioni progettuali iniziali.

In tal senso la valutazione di gravità dell’inadempimento è stata condotta non solo in ragione dell’impossibilità di poter conseguire il certificato di abitabilità ma anche in ragione della difformità dell’edificio rispetto al progetto, ritenendo che le violazioni poste in essere dall’appaltatore avessero i caratteri della gravità, compiendo un giudizio che si pone in linea con quanto prescritto dall’art. 1455 c.c..

A tal fine deve poi richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, per il quale in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. n. 6401/2015; Cass. n. 14974/2006).

Pertanto, una volte esclusa la dedotta violazione di legge, deve ritenersi che le critiche di parte ricorrente mirino in realtà a contestare la valutazione in fatto dell’accertamento operato dal giudice di merito circa la gravità dell’inadempimento, valutazione che ad avviso del Collegio resta immune dalle critiche mosse, atteso che risulta supportato da ampie e logiche argomentazioni con le quali il giudice ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali andava ritenuto gravemente inadempiente l’appaltatore. Risulta evidente che doglianze di parte ricorrente in punto di carenza di motivazione della sentenza gravata, mirino nella sostanza ad una non consentita rivalutazione dei fatti di causa ad opera di questo giudice di legittimità, aspirazione che non può essere assecondata, esulando tale compito da quelli propri della Corte di Cassazione, chiamata a verificare univocamente la logicità e coerenza del percorso argomentativo compiuto dal giudice di merito, senza però potersi sostituire a quest’ultimo nel compito di ricostruzione in fatto delle vicende.

In tale prospettiva, non può non segnalarsi come i motivi in esame difettino chiaramente del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, laddove sostengono la non condivisibilità delle conclusioni del CTU, fanno richiamo al tenore delle deposizioni testimoniali, alle osservazioni del proprio CTP ed a documenti allegati alla perizia di parte, senza peritarsi in alcun modo di riportarne puntualmente in ricorso il contenuto, e senza nemmeno indicare, quanto alle perizie di parte ed ai documenti prodotti, in quale fase processuale siano stati introdotti nel giudizio e dove tali atti siano eventualmente reperibili.

Nemmeno possono avere seguito le doglianze mosse in merito alla omessa valutazione di circostanze ritenute decisive, quali la più volte richiamata prematura immissione in possesso dell’immobile da parte del committente, avendo puntualmente osservato la sentenza impugnata che ciò che determinava la risoluzione del contratto erano le difformità strutturali, la cui realizzazione è evidentemente precedente l’ingresso del G. nell’immobile, essendosi logicamente ritenuta la ininfluenza di tale evento ai fini dell’attribuzione della responsabilità allo S..

Del pari deve escludersi l’omessa valutazione della soluzione alternativa proposta dal CTU atteso che, come sopra evidenziato, la sentenza ha giustamente sottolineato come la stessa, sicuramente meno gravosa in relazione alle attività di demolizione, non avrebbe in ogni caso assicurato la conformità dell’opera modificata al progetto originariamente contemplato dalle parti, progetto rispetto al quale deve essere valutata la corrispondenza della condotta dell’appaltatore ai fini del giudizio di gravità dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c..

Quanto alle varianti progettuali, l’affermazione che le stesse siano integralmente riconducibili alla volontà del committente appare contrastata dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello che ha ritenuto imputabili al G. unicamente la realizzazione di un secondo ingresso e di un bagnetto in mansarda, escludendo quindi che ad una sua scelta possa imputarsi anche la differente altezza dei piani.

Il richiamo alle diverse risultanze istruttorie è evidentemente inficiato dalle carenze nella formulazione del ricorso, che non riporta il contenuto delle prove che deporrebbero a favore della tesi di parte ricorrente, avendo altresì la sentenza gravata escluso che tali modifiche possano avere inciso anche sul profilo delle altezze.

Sempre con riferimento alle pretese ingerenze del committente e ribadito che la critica si fonda sulla pretesa erroneità della ricostruzione in fatto dei rapporti tra committente ed appaltatore, così come operata dal giudice di merito, elemento questo che denota l’inammissibilità della doglianza, vale poi osservare che correttamente la sentenza ha fatto altresì rilevare che l’esonero da responsabilità da parte dell’impresa presupponeva altresì che, sebbene richieste dal committente modifiche non autorizzate o comunque idonee a determinare difformità rispetto al progetto accettato, l’appaltatore non avrebbe potuto procedere alla loro esecuzione, se non dopo aver fatto rilevare le stesse difformità alla parte che le richiedeva, e ciò in ragione del connotato di autonomia che caratterizza l’attività dell’appaltatore, il quale può andare esente da responsabilità solo laddove dimostri le ingerenze che lo abbiano ridotto al rango di nudus minister (cfr. da ultimo Cass. n. 1981/2016; Cass. n. 8016/2012).

Anche a voler accedere alla tesi di parte ricorrente secondo cui tutte le varianti erano state richieste dal committente, ciò non lo esonererebbe dalla responsabilità, anche contrattuale, non avendo in alcun modo allegato di avere manifestato al committente la propria contrarietà alle sollecitazioni provenienti da quest’ultimo, e di essersi dovuto quindi adeguare ad una irremovibile decisione della controparte.

Infine deve altresì rilevarsi l’infondatezza della censura laddove si sostiene che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato la condotta del G. che si sarebbe immesso nell’immobile senza sollevare contestazioni circa la conformità dell’opera, trattandosi di questione che risulta ampiamente esaminata dalla Corte distrettuale alle pag. 12 e ss., laddove si ricorda che il G. ebbe sin dal 1992 a richiedere un ATP per accertare le difformità realizzate dallo S. e che l’assenza di un’immediata reazione giudiziale, si giustifica anche per la pendenza di trattative volte a risolvere estragiudizialmente la controversia.

3. Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso.

Ed, invero, questa Corte (cfr. Cass. n. 3455/2015) ha costantemente affermato che in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall’art. 1458 c.c., circa l’efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicchè, pronunciata la risoluzione, i crediti ed i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall’imputabilità dell’inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale “restitutio in integrum” (conf. Cass. n. 15705/2013; Cass. n. 6181/2011, la quale prevede che l’appaltatore abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato).

Tuttavia, il motivo di ricorso non si confronta con lo specifico contenuto della decisione impugnata la quale ha ritenuto che le difformità strutturali riscontrate e la necessità di un rifacimento integrale delle opere per raggiungere lo scopo voluto dalle parti (e cioè la conformità dell’opus al progetto, non essendosi ritenuta parimenti satisfattiva dell’interesse del committente la sola possibilità di porre in essere gli interventi in grado di assicurare il rilascio del certificato di abitabilità), non consentivano il riconoscimento di alcun compenso in favore dell’appaltatore. E’ stata quindi, con accertamento in fatto nemmeno specificamente contestato dal ricorrente, esclusa qualsiasi possibilità che il committente possa trovare giovamento dall’attività dell’appaltatore, e ciò anche in relazione al godimento medio tempore conseguito, in quanto avvenuto in ambienti in parte insalubri e comunque privi delle qualità e caratteristiche dell’opus previsto in progetto.

Deve pertanto escludersi la dedotta violazione di legge, così come del pari insussistente si profila il dedotto vizio di motivazione, avendo la Corte distrettuale supportato con adeguata argomentazione la ragione per la quale riteneva di negare l’esistenza di un credito restitutorio in favore dello S., quale conseguenza della pronunziata risoluzione.

4. Il motivo di ricorso incidentale è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Ed, invero anche a voler soprassedere circa la puntuale formulazione del motivo di ricorso, che appare privo sia dell’indicazione specifica del vizio denunziato e della sua riconducibilità tra quelli tassativamente indicati dall’art. 360 c.p.c., nonchè dell’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, è infondato nella parte in cui lamenta la mancata rivalutazione del credito risarcitorio.

Ed, invero, come si rileva in maniera univoca dalla lettura della terz’ultima pagina della sentenza gravata, laddove il giudice di appello provvede alla quantificazione del risarcimento del danno in favore del committente, la Corte distrettuale ha precisato che la somma riconosciuta pari ad Euro 16.365,00 era stata determinata all’attualità, avendo quindi già provveduto alla sua rivalutazione.

E’ invece inammissibile la doglianza concernente la contestazione dei criteri di calcolo degli interessi sulla somma attribuita a titolo risarcitorio.

I giudici di merito hanno infatti previsto che gli interessi al tasso legale debbano essere calcolati sulla somma già rivalutata a far data dalla domanda, laddove sostiene il ricorrente incidentale che facendo applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, gli interessi andrebbero calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata (Cass. S.U. n. 1712/1995).

Trascura tuttavia la difesa del G. che dovendo dare seguito alle indicazioni fornite dai precedenti di questa Corte, il calcolo degli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, presuppone a monte che l’ammontare del danno, come liquidato all’attualità sia devalutato alla data iniziale e, poichè tale modalità di calcolo appare matematicamente più sfavorevole per il danneggiato rispetto alla soluzione nella fattispecie adottata dal giudice di merito, che ha invece attribuito gli interessi legali sulla somma già rivalutata, ponendo quindi come base per il calcolo degli interessi un capitale decisamente più elevato rispetto a quello che si otterrebbe procedendo alla rivalutazione annuale della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, ma devalutata alla data di partenza del calcolo.

Ne discende che il motivo in parte qua è inammissibile per evidente difetto di interesse del ricorrente incidentale, che in caso di accoglimento del ricorso conseguirebbe un risultato economico deteriore rispetto a quello assicuratogli dalla sentenza gravata.

5. Le spese seguono la prevalente soccombenza del ricorrente principale, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale ed incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso in favore della controparte delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% sui compensi ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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