Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11178 del 11/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 11/06/2020), n.11178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12818-2018 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato FABIO VERONI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLO CECIARINI;

– ricorrente –

Contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC D.B. E M., in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCIDE GASPERI 21,

presso lo studio dell’avvocato MATTIA RICCI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO MARCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 677/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

R.S. propone ricorso con due mezzi avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata che, in giudizio per revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, ha confermato la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda proposta dal Fallimento (OMISSIS) SNC di D.B. e M., aveva dichiarato l’inefficacia della compravendita stipulata il (OMISSIS) tra R. e la società in bonis e lo ha, inoltre, condannato al pagamento di Euro 40.000,00= per i frutti maturati dal momento della domanda giudiziale alla riconsegna dell’immobile.

Il Fallimento ha replicato con controricorso ed ha depositato memoria con cui ha insistito per il rigetto del ricorso.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall. , art. 67, comma 2, nel testo ante riforma, degli artt. 2727 e 2729 c.c., e degli artt. 116 e 232 c.p.c..

Il ricorrente, dopo avere convenuto che l’onere della prova dello stato di insolvenza, gravante sulla Curatela, poteva essere assolto anche in via indiziaria, ha sostenuto che nel caso di specie gli elementi indiziari considerati non presentavano i necessari caratteri della gravità, precisione e concordanza. Segnatamente, ha contestato che il fallimento della diversa (OMISSIS) (della quale erano soci gli stessi B. e M., soci della (OMISSIS)) – avvenuto il (OMISSIS), poco dopo la stipula dell’atto di compravendita del (OMISSIS) – potesse essere significativo della conoscenza dello stato di decozione da parte dell’acquirente, poichè tale fallimento, pur avendo preceduto quello della (OMISSIS), era intervenuto comunque dopo la conclusione della compravendita; ha contestato che l’efficacia probatoria potesse desumersi dal lasso temporale intercorso tra la stipula del preliminare ((OMISSIS)) e la stipula del definitivo ((OMISSIS)), potendosi desumere da ciò una condotta inadempiente e non una condotta insolvente; ha rimarcato che le testimonianze valorizzate dalla Corte territoriale avevano riguardato episodi successivi alla stipula del contratto de quo, che gli atti di pignoramento e le procedure esecutive immobiliari individuali erano state avviate contro la (OMISSIS) in epoca successiva all’atto di questione, che dalla pendenza di procedure esecutive mobiliari, decreti ingiuntivi e azioni esecutive non si poteva presumere la conoscenza dello stato di insolvenza perchè non erano soggette a pubblicità, così come dall’esistenza di ipoteche volontarie, perchè queste erano connaturate fisiologicamente alla realizzazione del progetto della società costruttrice; ha dedotto che deponevano in senso opposto l’assenza di ipoteche legali o giudiziali sull’immobile acquistato, la circostanza che i protesti pubblicati prima del rogito riguardavano l’altra società (OMISSIS), di guisa che non convinceva la deduzione circa un allarme sociale che avrebbe reso conoscibile lo stato di insolvenza anche della (OMISSIS).

1.2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d’insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, pur potendo desumersi da elementi indiziari, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve in ogni caso essere effettiva e non meramente potenziale, e a tal fine occorre la prova di concreti elementi di collegamento con detti indizi, dai quali possa desumersi che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, e anche in considerazione delle concrete condizioni in cui si è trovato a operare, non possa non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore (Cass. n. 10500 del 15/04/2019). Inoltre, se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione, così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto, costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (ex multis, Cass. n. 3854 dell’8/2/2019, Cass. 3336 del 19/2/2015)” è pur vero che, per giurisprudenza altrettanto consolidata in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere evidente il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento di talchè, “…il giudice, prima è tenuto a selezionare analiticamente gli elementi presuntivi provvisti di potenziale efficacia probatoria, successivamente a sottoporre quelli prescelti ad una valutazione complessiva, tesa ad accertarne la concordanza, quindi ad appurare se la loro combinazione sia idonea a rappresentare una valida prova presuntiva…. Ne consegue che, allorquando sia in contestazione il rigore del ragionamento presuntivo che il giudice deve operare ai sensi dell’art. 2729 c.c., occorre verificare che l’apprezzamento dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dalla legge, sia stato ricavato dal complesso degli indizi, sia pure previamente individuati per la loro idoneità a produrre le inferenze che ne discendano secondo il criterio dell’id quod prelumque accidit (Cass. n. 12002 del 16/5/2017) e che non sia stato omesso l’esame di un fatto secondario, dedotto come giustificativo dell’inferenza di un fatto ignoto principale, purchè decisivo (Cass. n. 17720 del 6/7/2018)” (Cass. n. 29257 del 12/11/2019).

Orbene nel caso di specie il giudice, in molteplici passaggi ha individuato alcuni elementi considerati indiziari dello stato di insolvenza della società, senza tuttavia illustrare i concreti elementi di collegamento tra l’acquirente e detti indizi, dai quali possa desumersi che il ricorrente, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, e anche in considerazione delle concrete condizioni in cui si è trovato a operare, non poteva non aver percepito la situazione di dissesto in cui versava il debitore al momento della compravendita.

La decisione pertanto non risulta conforme ai principi enunciati e va cassata con rinvio per nuova valutazione della cd. scientia decoctionis del R., attraverso una valutazione complessiva (e non solo atomistica) degli elementi presuntivi acquisiti che dovrà essere necessariamente ricondotta alla persona dell’acquirente.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1226 c.c., degli artt. 114 e 115 c.p.c., oltre che la nullità parziale della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e per omessa pronuncia ed omessa motivazione su fatto decisivo del giudizio.

La censura concerne la condanna alla rifusione dei frutti, quantificati in Euro 40.000,00=: il ricorrente da un lato lamenta l’ultrapetizione, sostenendo che era stato richiesto l’accertamento dei frutti maturati, ma non la condanna; dall’altro si duole della quantificazione, compiuta d’ufficio dai giudici di merito, nonostante la Curatela non avesse ottemperato ai suoi oneri probatori.

2.2. Il secondo motivo è assorbito.

3. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte territoriale di Firenze in diversa composizione per il riesame e le spese anche del presente grado.

P.Q.M.

– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2020

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