Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11178 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 24/02/2017, dep.08/05/2017),  n. 11178

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23336-2012 proposto da:

C.G.L., (OMISSIS), C.A. (OMISSIS),

C.P. (OMISSIS), C.F. (OMISSIS), sia in qualità di eredi

con beneficio di inventario dei defunti C.M. e

M.M. ved. C., sia, occorrendo, anche personalmente in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ERCOLANO 5 TEL 066878350,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GALLO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

D.F.F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato

ELEONORA MINOPRIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO

AMALFI;

– controricorrenti –

e contro

CH.FR., CH.GI., C.A.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositato il

17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO, con delega dell’Avvocato

FABRIZIO AMALFI difensore del controricorrente, che ha chiesto

l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 9/17 maggio 2012 il Tribunale di Termini Imerese decideva in merito al ricorso promosso da C.G., A., P. e F. avverso il decreto di liquidazione di compensi per l’incarico conferito al dott. D.F. nell’ambito di una datata causa di divisione ereditaria.

Il ricorso era, col detto provvedimento, rigettato ed il Tribunale stesso confermava il decreto di liquidazione adottato in prime cure.

Nell’occasione (e per quanto rileva nel presente giudizio) il Tribunale evidenziava che:

– nella fattispecie, si era al cospetto di “diversi accertamenti finalizzati a scopi diversi e del tutto autonomi”;

– l’incarico conferito e per la cui liquidazione dei compensi si controverteva “non poteva assolutamente intendersi come incarico collegiale”;

il giudice aveva conferito al dott. D.F. mandato autonomo e separato rispetto ad altro precedente e differente conferito, nel corso della medesima causa, al dott. M.;

– il quantum determinato era stato computato “nel rispetto delle tariffe professionali all’epoca vigenti” e non era stata dai ricorrenti addotta nessuna prova allegata atta a ritenere che nella specie non ricorrevano i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2012, art. 52.

Avverso l’anzidetto provvedimento gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., nonchè per violazioni e vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 per la cassazione del medesimo atto, qui così impugnato, e confermativo dei due decreti di liquidazione (in data 28/4/2010 e 24/1/2011) del G.I. della causa n. 137/1986 del Tribunale di Termini Imerese.

Con tali decreti venivano determinati i compensi in favore del CTU D.F., testualmente definendo in ricorso come “consulente contabile d’ufficio aggiunto e sopravvenuto, dichiaratamente componente il collegio dei (due) CTU nominati dal G.I. del Tribunale di Termini Imerese”.

Resiste al ricorso con apposito controricorso il D.F., eccependo – preliminarmente- l’inammissibilità dell’avverso ricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memorie sia le parti ricorrenti che quella controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare va esaminata e rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte contro ricorrente.

Non sussiste la detta inammissibilità in quanto il ricorso è proposto avverso una liquidazione che, in ordine all’entità del compenso liquidato, è assolutamente definitiva e non provvisoria.

Al riguardo non può che ribadirsi in questa sede il principio già riaffermato da questa stessa Corte (ed al quale fa erroneo riferimento la parte che solleva l’eccezione), in base al quale “il ricorso per cassazione contro l’ordinanza sull’opposizione al decreto ex D.P.R. n. 115 del 2002 per motivi inerenti all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento non è ammissibile (solo) allorchè vi sia una provvisorietà della individuazione e, quindi, qualora i motivi d’impugnazione (a differenza di quanto sostenuto col ricorso in esame inerente l’entità della effettuata liquidazione) attengano all’individuazione della parte tenuta al pagamento della somma liquidata dal giudice” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 4 maggio 2012, n. 6766).

Neppure è pertinente il richiamo effettuato dalla parte contro ricorrente a Cass. civ., Sez. Ord. 11 gennaio 2012, n. 179, che concerne – invero – la diversa ipotesi (differente dalla fattispecie in esame) di liquidazione provvisoria di acconto.

2.- La Corte ritiene, quindi, di procedere immediatamente – per il suo carattere di evidente priorità logica – allo scrutinio della istanza (a f. 92 del ricorso) delle parti ricorrenti di “acquisizione dai fascicoli della causa di merito n. 137/86 R.G. presso il Tribunale di T. Imerese (…in riserva collegiale di pronuncia sentenza….) di tutti irilevanti documenti ed atti”.

L’istanza non può essere accolta poichè, anche per il carattere endoprocessuale dello specifico procedimento di liquidazione delle competenze a CTU, spetta alle parti ricorrenti provvedere, in ossequio ai noti canoni di autosufficienza del ricorso per cassazione, alla allegazione e trascrizione delle specifiche parti degli atti rilevanti ai fini del decidere.

3.- Tanto esposto la Corte ritiene di dover poi formulare – per una migliore intelligibilità della sentenza – una preliminare considerazione in ordine al proposto ricorso (che consta di 99 pagine).

Lo stesso è indubbiamente redatto con uno stile estremamente discorsivo e declamatorio, con affastellate e disarticolate censure, tale da indurre ad una notevole difficoltà (se non all’impossibilità) di individuare con specifica precisione quanti e quali siano i motivi di effettiva e rilevante doglianza delle parti ricorrenti avverso l’impugnata liquidazione.

Ciò posto la Corte ritiene di procedere, comunque, doverosamente allo scrutinio delle questioni di volta in volta raggruppate ed individuabili nel corpo del disarticolato ricorso.

4. – Una prima questione costituente motivo di doglianza del ricorso attiene alla prospettata censura di violazione degli obblighi motivazionali e delle norme sulla liquidazione collegiale.

Parti ricorrenti deducono che l’incarico conferito al D.F. veniva erroneamente considerato come incarico singolo nonostante che un primo originario CTU aveva addotto la necessità della nomina di un CTU contabile con il quale andavano coordinati gli accertamenti necessari, nel mentre il D.F. depositava in autonomia un proprio elaborato peritale.

Il motivo non è fondato.

L’incarico può definirsi collegiale solo quando non vi sia un mandato “autonomo e separato” come testualmente affermato dal provvedimento gravato.

Inoltre un incarico è collegiale quando, differentemente dall’ipotesi in esame, avviene in necessario coordinamento con altro incarico (principale), con accertamenti che tendono ad uno ed un solo accertamento con ininfluenza delle articolate modalità temporali di espletamento: nella fattispecie l’autonoma relazione del CTU D.F., l’autonomia funzionale dell’accertamento contabile rispetto al primo e differente incarico ad altro CTU di predisposizione di progetto divisionale depongono per l’affermazione della natura autonoma del’incarico conferito al D.f..

Peraltro nel ricorso non viene neppure riportato il contenuto del provvedimento di incarico in questione.

Il motivo va, quindi, rigettato.

5.- Una seconda questione posta dalle ricorrenti ed individuabile come un secondo motivo del ricorso è relativa al raddoppio del compenso, criterio seguito nella liquidazione oggetto di impugnazione.

Parti ricorrenti, tuttavia, non permettono col ricorso – al di là del tono e dell’estensione del medesimo – di verificare in quali termini e quando nella pregressa fase del giudizio la questione sia stata posta.

L’accenno (forse rintracciabile a f. 53 del ricorso) all’originaria opposizione non si pone in ossequio al noto onere imposto al ricorrente per cassazione non rivestendo il necessario carattere di autosufficienza.

Al riguardo la Corte ritiene di dover richiamare, ribadendoli, alcuni principi in tema ed in base ai quali la medesima svolta censura è, in punto, carente sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all’ossequio del noto principio di autosufficienza.

Si sarebbe, infatti, dovuto procedere – ad onere delle parti ricorrenti – alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, le censure mossa all’impugnato provvedimento sentenza (Cass. civ., Sez. 5, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655) ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l’onere di indicare specificamente la sede (fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio) ove rinvenire i detti documenti (Cass. civ., Sez. 6. Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).

Infatti, secondo noto principio già affermato dalle S.U. di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto (e dove sia stato prodotto nelle pregresse fasi di merito)” (cfr., per tutte. Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547).

Deve, infine, ribadirsi che, “in tema di giudizio di cassazione…. solo la specifica allegazione degli elementi idonei al riscontro del prospettato travisamento può fondare l’ammissibilità della censura” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 25 maggio 2015, n. 10749).

Tanto, come innanzi, precisato e ribadito, deve affermarsi che, sempre per difetto di autosufficienza non è neppure delibabile la critica (svolta a f. 62 del ricorso) alla pretesa scarna motivazione ed alla prospettata violazione delle tariffe professionali (perchè il Giudice, invero, non ha utilizzato le stesse, ma quelle del T.U.);

nè è reso scrutinabile il sollevato profilo – di cui ai ff. 66/67 del ricorso – della durata di svolgimento dell’incarico (al fine di calibrare una eventuale irragionevolezza della liquidazione adottata).

In conclusione il motivo qui esaminato non può essere accolto.

6.- Con i motivi terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, insieme raggruppabili ed esaminabili congiuntamente, si svolgono una serie di deduzioni relative e pretesi vizi di insufficienza di motivazione del provvedimento impugnato e di sua violazione del D.M. 30 maggio 2002, art. 2 con conseguente “…illegittimità ed annullabilità integrale della seconda liquidazione dei compensi di ctu di cui al decreto liquidativo – del 24.1.11…..”.

Tutto ciò in relazione alla individuazione dello scaglione da prendere in riferimento anche in considerazione del carattere integrativo della disposta liquidazione e della rispondenza del conferito specifico incarico.

Le censure non appaiono delibabili in assenza di ogni adeguato riferimento e trascrizione degli atti rilevanti e perchè, in sostanza, le censure attengono ad una valutazione di aspetti di puro merito.

I motivi sono, quindi, inammissibili.

7.- Del pari e del tutto inammissibili, attesa la natura del giudizio, sono altresì le doglianze di cui al ricorso in relazione ad istanze risarcitorie pure formulate.

8.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

9.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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