Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11177 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 28/04/2021), n.11177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1013/2020 proposto da:

A.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA PREFETTURA

U.T.G. SEZIONE DI MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ope legis in ROMA, ALLA VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8901/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 07/11/2019 R.G.N. 2741/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 8901/2019 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da A.P., cittadino della Nigeria.

2. Per quanto ancora qui rileva, il Tribunale ha osservato – in sintesi – che:

a) il richiedente ha riferito di provenire dall’Edo State; di professare la religione cristiana; di essere sposato e di avere una figlia in Nigeria; di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese dopo la morte del padre, in seguito a minacce ricevute da “giovani vestiti da cultisti”, che volevano costringerlo a vendere i terreni ricevuti in eredità;

b) la vicenda riferita dal ricorrente, riconducibile ad un timore soggettivo, è lacunosa, non corroborata da alcun riscontro e poco plausibile (il ricorrente sarebbe fuggito lasciando in Nigeria la moglie e la figlia, con il rischio di esporle a pericoli al posto suo); la mancanza di attendibilità del racconto porta a ritenere infondata la domanda di protezione sussidiaria, dovendosi escludere credibili e fondati timori che il ricorrente, in caso di rientro in Nigeria, corra un pericolo per la sua vita o per la sua incolumità fisica;

c) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in mancanza di allegazioni circa l’esistenza di fattori di particolare vulnerabilità del ricorrente, che potrebbero in caso di rimpatrio esporlo a rischi di apprezzabile entità; inoltre, è da escludere una stabile integrazione in Italia, in quanto il richiedente non risulta avere svolto alcuna attività lavorativa dal suo ingresso nel territorio nazionale, avvenuto l’8.10.2016.

3. Il decreto è stato impugnato da A.P. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 10 Cost., artt. 2, 3 e 8 CEDU. Deduce che il Tribunale ha espresso un giudizio di non credibilità senza procedere al rinnovo dell’audizione e violando altresì i parametri legali di cui all’art. 3 citato, nonchè l’obbligo di cooperazione istruttoria.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU, lamentando in sintesi il mancato esercizio dei poteri di cooperazione istruttoria ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Il ricorso è inammissibile con riguardo ad entrambe le censure.

4. Quanto all’assunto per cui il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di rinnovare l’audizione del ricorrente, va osservato che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, nel giudizio d’impugnazione innanzi all’autorità giudiziaria della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza non consegue automaticamente quello di procedere al rinnovo dell’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale, cui sia stato reso disponibile il verbale dell’audizione. In assenza di videoregistrazione, l’unico incombente obbligatorio è la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti con la presenza del difensore, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (cfr. ex multis Cass. 8574 del 2020; Cass. nn. 17076, 14148, 10786 e 3029 del 2019; Cass. nn. 32029, 30073 e 17717 del 2018).

5. Nell’ipotesi in esame, in cui in sede amministrativa si era svolta l’audizione non videoregistrata, il giudice era tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti, incombente processuale al quale ha ottemperato, dandone atto nel provvedimento impugnato, ma non era tenuto a disporre il rinnovo dell’audizione del richiedente asilo.

6. Quanto alla valutazione di affidabilità, va ribadito che questa è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass. n. 11925 del 19.6.2020, cfr. pure Cass. n. 3340 del 2019; v. pure Cass. n. 26921 del 2017).

7. Nel caso in esame, il Tribunale ha logicamente argomentato il giudizio di non credibilità, evidenziando in modo puntuale (v. pagg. 5-6 del decreto impugnato) le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile il racconto circa i motivi dell’espatrio del ricorrente. Il ricorso per cassazione ora all’esame si limita a proporre inammissibilmente una diversa valutazione della credibilità, sostituendo un diverso apprezzamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.

8. A ciò va aggiunto che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. nn. 24214 e 23281 del 2020, n. 9043 del 2019). Nella fattispecie, non risulta dalla sentenza impugnata che il ricorrente avesse allegato di avere sporto denuncia o di avere comunque chiesto tutela agli organi statuali preposti. Tale rilievo ha carattere assorbente. A fronte di tale difetto di allegazioni, non sussistevano i presupposti dell’obbligo di integrazione istruttoria ufficiosa D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3.

9. Tali considerazioni assorbono ogni altra deduzione del richiedente in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato e alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Del tutto generica, e quindi inammissibile, è la doglianza che riguarda la presunta violazione dell’art. 14, lett. c.) D.Lgs. citato.

10. Il secondo motivo censura il decreto nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Oltre a generiche enunciazioni di principio, si lamenta il mancato esercizio del dovere di integrazione istruttoria officiosa da parte del giudice di merito al fine di indagare sulla situazione di vulnerabilità connessa alla esposizione del ricorrente alla violenza dei “cultisti” in Nigeria.

11. Il motivo è avulso dalla motivazione del decreto e quindi inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Non solo il motivo presuppone la veridicità della esposizione a un pericolo (quello della persecuzione violenta da parte dei “cultisti” cui sarebbe esposto il ricorrente in caso di rimpatrio) che il Tribunale ha invece escluso per la non attendibilità del ricorrente, come sopra evidenziato, ma il provvedimento impugnato ha riferito che non vi erano allegazioni nè in ordine ad una personale situazione di vulnerabilità, nè relative ad una effettiva integrazione sociale e lavorativa raggiunta in Italia dal richiedente.

12. Il Tribunale ha richiamato Cass. n. 4455 del 2018 secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

13. Tale giudizio è conforme all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 17130 del 2020), che ha pure affermato che, nell’ambito della protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda (Cass. n. 3016 del 2019); ciò vale anche ai fini della protezione umanitaria, quanto alla necessità che sia allegata una condizione di grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 27336 del 2018).

14. E’ inammissibile anche la censura di violazione dell’art. 10 Cost., comma 3, in quanto l’intera attuazione del diritto di asilo è realizzata attraverso la previsione delle situazioni previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. n. 10686 del 2012, n. 16362 del 2016, n. 11110 del 2019).

15. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, inammissibilità del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019).

17. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (sent. n. 4315 del 2020) che la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è “…normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1-quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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