Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11176 del 20/05/2011
Cassazione civile sez. I, 20/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 20/05/2011), n.11176
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 17972/2006 proposto da:
ALBA TRASPORTI S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BRAVETTA 566/B, presso l’avvocato VITALE Giuseppe, che la rappresenta
e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCO DI NAPOLI S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), incorporato dal SANPAOLO
IMI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. DI BASTELICA 108, presso
l’avvocato MAZZUCA Maurizio, che lo rappresenta e difende, giusta
procura speciale per Notaio Dott. MARIO MAZZOCA di NAPOLI – Rep. n.
51522 del 16.6.06;
– controricorrente –
contro
P.A.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 854/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 04/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
02/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato VITALE che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato MAZZUCA che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 16-9-1997 ALBA TRASPORTI S.r.l., conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro il Banco di Napoli S.p.A., per sentirlo condannare al pagamento di L. 50.348.590.=, quale risarcimento dei danni per la mancata restituzione di sette assegni bancari, accreditati sul suo conto corrente e successivamente addebitati, in quanto risultati insoluti.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa per garanzia P.A.D., e comunque, nel merito, il rigetto di ogni domanda avversa. Si costituiva il P., escludendo ogni sua responsabilità al riguardo.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza 6-6-/2-7-2002, rigettava la domanda.
Interponeva appello ALBA TRASPORTI s.r.l., con atto notificato in data 11-11-2002. Costituitosi il contraddittorio, tanto il Banco di Napoli che il P., chiedevano rigettarsi l’appello. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza 21-10/4-11-2005, rigettava l’appello.
Ricorre per cassazione ALBA TRASPORTI, sulla base di due motivi.
Resiste, con controricorso, il Banco di Napoli.
Non ha svolto attività difensiva il P..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, là dove essa precisa che l’appellante non ha fornito prova specifica del danno subito. Con il secondo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1173 c.c., anche in relazione al R.D. n. 1736 del 1933 e D.Lgs. n. 385 del 1993, in punto responsabilità ed obbligo di risarcimento a carico della Banca.
I motivi possono trattarsi congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi. La parte del secondo motivo, riferita alla responsabilità della Banca, appare ultronea, in quanto il giudice a quo ritiene sussistente la responsabilità della Banca. La sentenza impugnata precisa che gli assegni de quibus furono versati sul conto corrente dell’ALBA TRASPORTI, e che gravava sul Banco di Napoli la prova dell’avvenuta restituzione dei titoli all’avente diritto, che essa non ha dato. Aggiunge il giudice a quo che la trasmissione in fotocopia di tre dei sette assegni in questione, non può ritenersi equipollente alla restituzione in originale dei titoli, e non esonera la banca da ogni responsabilità.
All’affermata responsabilità della Banca, potrebbe conseguire risarcimento del danno, che peraltro non è in re ipsa, ma deve essere provato. E la sentenza impugnata, con congrua e non illogica motivazione, precisa che l’odierno ricorrente non ha provato la sussistenza del danno, limitandosi ad affermare che dalla mancata restituzione dei titoli è conseguito un danno pari alla somma indicata dagli assegni stessi, non andati a buon fine. Si tratta, all’evidenza, di valutazione di fatto insuscettibile di controllo in questa sede.
I motivi vanno dunque rigettati, in quanto infondati.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1500,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011