Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11175 del 20/05/2011

Cassazione civile sez. I, 20/05/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 20/05/2011), n.11175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29244/2008 proposto da:

S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), S.P.

N. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi di

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso l’avvocato CONCETTI Domenico, rappresentati e

difesi dall’avvocato TIRELLI MASSIMO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato M. TIRELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. A. e S.P.N., nipoti ed eredi del sig. M.G., ricorsero alla Corte d’appello di Catanzaro per ottenere l’equa riparazione, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, del danno derivante dall’irragionevole durata di un processo per il riconoscimento di pensione privilegiata, per infermità contratta a causa del servizio militare di leva, iniziato dal loro zio e dante causa il 21 novembre 1967 davanti alla Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Calabria, e conclusosi con sentenza di primo grado depositata solo 39 anni dopo, il 5 giugno 2006. Calcolarono l’indennizzo loro spettante in Euro 60.500,00.

Resistette il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte d’appello, ritenuto che dalla complessiva durata del processo presupposto andasse detratto il periodo successivo alla morte dell’attore sig. M.G., avvenuta il (OMISSIS), nonchè il periodo di durata stimata ragionevole, pari a tre anni, liquidò un indennizzo di Euro 15.000,00.

I sigg. S.P. hanno quindi proposto ricorso per cassazione, cui l’Amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso è inammissibile perchè, pur essendo rubricato “falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3”, non contiene la formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1. Più esattamente, si conclude con una esposizione sintetica “ai sensi del combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2”, la quale, però, altro non è che il riassunto del motivo stesso, senza mettere a fuoco alcuna specifica questione di diritto o chiara enucleazione di un fatto controverso su cui verta una ipotetica censura di vizio di motivazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 900,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2011

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