Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11175 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 20/01/2017, dep.08/05/2017),  n. 11175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21848-2012 proposto da:

D.L.G., (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MAZZEO come da delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 361/2012 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 17/05/2012.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 361 pubblicata il 17.5.2012 la Corte d’appello di Lecce rigettava l’impugnazione proposta da D.L.G., committente, contro la sentenza del Tribunale del medesimo capoluogo. Quest’ultima aveva respinto la domanda del D.L. diretta ad ottenere la condanna di M.R., appaltatore, al risarcimento di danni relativi ad una difettosa pavimentazione industriale. La sentenza d’appello condivideva il giudizio espresso dal giudice di primo grado, che aveva ritenuto, a fronte dell’eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi formulata dal convenuto, non raggiunta la prova della tempestività della relativa denuncia, ai sensi dell’art. 1667 c.c., comma 2.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da D.L.G. in base a due motivi.

M.R. è rimasto intimato.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, il ricorrente non ha depositato memoria e la causa è stata riservata in decisione senza conclusioni scritte da parte del Procuratore generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 e 2697 c.c. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un “punto” decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Premesso che il termine di decadenza dalla garanzia decorre dall’accettazione e che quest’ultima non coincide con la semplice consegna dell’opera, ma richiede un’apposita manifestazione di volontà, parte ricorrente deduce che nella specie non vi è stata accettazione senza riserve dell’opera. Più volte il D.L., si sostiene, ha chiesto la verifica dell’opera per l’eliminazione dei vizi lamentati, come ammesso dallo stesso appaltatore che a tal fine aveva incaricato un proprio tecnico per l’incombente.

2. – Il secondo motivo deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c. in connessione con il vizio d’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un “punto” decisivo della controversia, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale, nel ritenere ininfluente la richiesta nomina di un c.t.u. per accertare i difetti dell’opera, non ha considerato che esisteva un difetto di complanarità della pavimentazione superiore all’1%, tanto che per rendere stabili i macchinari il D.L. è stato costretto a porre sotto di essi delle zeppe di ferro.

3. – Il primo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto occulti i difetti di complanarità della pavimentazione lamentati dal committente e, altrettanto correttamente, applicato l’art. 1667 c.c., comma 2, che fa decorrere dalla scoperta il relativo termine di denuncia, a pena di decadenza. Del pari, ha richiamato, quindi, la costante giurisprudenza di questa Corte che pone a carico del committente stesso l’onere di dimostrare l’epoca della scoperta e, con essa, la tempestività della denuncia della difformità dell’opera (v. da ultimo, Cass. n. 4908/15). Nè è pertinente l’affermazione per cui in assenza di accettazione dell’opera non si avrebbe decorrenza del termine di decadenza entro cui far valere la garanzia, in quanto l’accettazione dell’opera può avvenire anche per fatti concludenti, allorchè il committente ne abbia acquisito la disponibilità fisica e giuridica (v. Cass. n. 19146/13), ed è quanto la Corte territoriale ha, in definitiva, accertato con motivazione congrua ed esente da elementi di contraddittorietà.

4. – Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile, avendo ad oggetto una questione – la mancata nomina di un c.t.u. per accertare ed apprezzare quantitativamente la difformità dell’opera – rimasta assorbita nella decisione impugnata.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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