Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11175 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DIMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’avv. LAZZARETTO Emanuele M. in Fara Vicentino Via Rialto 1,

rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso

dall’avv. MALAGONI Angelo del Foro di Vicenza;

– ricorrente –

contro

Comune di Rosà (VI), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in

Piazza della Serenissima 1;

– intimato –

avverso la sentenza n. 16/19/07, depositata in data 14.6.07,

notificata in data 1.8.2007 della Commissione tributaria regionale

del Veneto;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23.2.10 dal Consigliere Dott. Giovanni Carleo;

Udito il P.G. in persona del Dr. Umberto Apice che ha concluso per il

rigetto del ricorso con le pronunce consequenziali.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla CTR Veneto, B.M.A. appellava la sentenza di primo grado emessa dalla CTP di Vicenza, depositata il 28.6.2006, per omissione in giudizio in relazione all’illegittimità e conseguente vizio di motivazione dell’atto impositivo comunale; per decadenza del potere accertativi del comune per vizio di motivazione dell’atto impositivo comunale per omessa allegazione degli atti. La Commissione adita respingeva l’appello riconfermando la sentenza della CTP n. 80/10/2006.

Avverso la detta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre premettere che il requisito dell’esposizione dei fatti di causa, di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, intanto può ritenersi assolto in quanto sia fornita dal ricorrente una descrizione sufficientemente chiara e completa.

Non solo delle vicende del processo e delle posizioni delle parti, ma anche e soprattutto dei fatti che hanno originato la controversia e costituiscono in buona sostanza le ragioni della lite.

Nella specie, la ricorrente si è limitata ad esporre, a riguardo la sola circostanza di aver appellato la sentenza pronunziata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza senza chiarire in alcun modo i termini della vicenda e senza indicare nè il nominativo del Comune opposto nè gli atti di imposizione da questo emessi.

Ed invero, il ricorso in esame contiene soltanto la descrizione delle vicende del processo di impugnazione mentre è privo della minima indicazione sui fatti che avevano originato la controversia e costituito in buona sostanza le ragioni della lite. Infatti, non risulta neppure accennato il fatto che la controversia fosse stata originata dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Rosà per un’imposta ICI di Euro 1.396.32, così sono state completamente omesse sia le ragioni di fatto che avevano determinato il Comune ad emettere l’atto impositivo vale a dire la proprietà di un terreno ubicato nel territorio comunale di Rosà da parte della B., sia le ragioni giuridiche poste dalla contribuente a base del ricorso introduttivo., circostanze apprese solo in seguito alla lettura della sentenza impugnata. Ne deriva l’evidente inammissibilità del ricorso in esame. Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di statuire ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengono indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo ivi compresa la sentenza impugnata, cosi da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08).

Il ricorso in esame va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere sulle spese in quanto la parte vittoriosa, non essendosi costituita non ne ha sopportate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

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