Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11174 del 28/04/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/04/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 28/04/2021), n.11174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 910/2020 proposto da:

M.M.R.U., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANCARLO MUCIACCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. 8886/2019 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 10/11/2019 R.G.N. 37939/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto n. 8886/2019 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di protezione internazionale e umanitaria avanzata da M.M.R.U., (alias S.M.R.), cittadino del (OMISSIS).

2. Per quanto ancora qui rileva, il decreto ha evidenziato – in sintesi – che:

a) il ricorrente ha riferito di essere stato indotto ad espatriare, in quanto il lavoro di contadino non gli consentiva di “garantire le cure dei genitori” in relazione allo stato di salute documento in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nuovamente in sede giudiziaria;

b) la narrazione è credibile anche per quanto riguarda i motivi per i quali il richiedente ha lasciato il Paese, “legati non a fatti di persecuzione ma alla necessità di reperire denaro per curare i propri genitori”;

c) tuttavia, proprio tale racconto toglie spazio alla valutazione dei presupposti per l’accesso alle forme maggiori di protezione internazionale, in quanto non risulta che il ricorrente abbia lasciato il proprio Paese d’origine per ragioni di natura persecutoria o quanto meno sono da escludere nel suo racconto credibili e fondati timori di subire attività persecutorie;

d) è infondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in quanto nella regione di provenienza del richiedente, alla stregua delle fonti ufficiali consultate e aggiornate all’anno 2018 (v. pagg. 5-7 del decreto impugnato), non sussiste una condizione di violenza generalizzata che metta a rischio indiscriminatamente la sicurezza dei cittadini;

e) non è riconoscibile la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (nel testo ratione temporis vigente), poichè non può ritenersi raggiunta una piena integrazione socio-lavorativa del ricorrente nel territorio nazionale, non potendo ritenersi sufficienti a tal fine i “numerosi certificati di frequenza ai corsi di lingua italiana” come pure l’attività lavorativa di volontariato”; nè si riscontrano “indici di vulnerabilità che testimonino di una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale (riesce a trasferire alla propria famiglia unicamente parte del pocket money) e quella che il signor M.M.R.U. sembra aver condotto nel paese di origine (dove ha pur sempre una rete familiare e sociale…)”.

3. Il decreto è stato impugnato da M.M.R.U. (alias S.M.R.) con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il Tribunale debitamente considerato, nell’esaminare le fonti informative più accreditate, i numerosi attentati terroristici avvenuti in Bangladesh negli anni 2016 e 2017, giungendo così erroneamente ad escludere che il Paese sia attraversato da violenza indiscriminata, tale da porre in pericolo il richiedente asilo in caso di rientro nel Paese di origine.

2. Il motivo è inammissibile. La situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, invocata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata motivatamente esclusa dal Tribunale all’esito di una valutazione di merito non sindacabile in questa sede (tra le più recenti, cfr. Cass. n. 1777 e n. 12514 del 2020). Il motivo si sostanzia in una censura a tale accertamento di fatto e in tal senso risulta inammissibile, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, commi 1 e 2, (nel testo vigente ratione temporis) e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in ordine alla condizione di particolare vulnerabilità soggettiva, essendo il decreto del tutto carente della esposizione delle ragioni per cui tale condizione è stata esclusa nella specie, pur essendo il ricorrente stato ritenuto credibile in merito ai motivi del suo espatrio e alla necessità di sostenere i costi delle cure mediche necessarie ai propri genitori.

4. Il motivo merita accoglimento per le ragioni che seguono.

5. Innanzitutto, occorre evidenziare che il provvedimento impugnato contiene stralci di motivazione redatti in lingua diversa da quella italiana, che costituisce l’unica lingua ufficiale utilizzabile negli atti processuali, ai sensi dell’art. 122 c.p.c.. In proposito, è necessario ribadire che tutti gli atti processuali devono necessariamente essere redatti in italiano e l’uso di lingua diversa da quella nazionale – nella specie, la lingua inglese – è limitato alla sola indicazione delle fonti o documenti consultati per la redazione dell’atto processuale (Cass. n. 15215 del 2020, in motivazione; v. pure Cass. n. 2331 del 2019). Il provvedimento ora impugnato reca invece, in violazione di tale norma, lunghe parti motivazionali in lingua inglese (v. pagg. 6 e 7).

6. Venendo alla dedotta violazione di legge, va osservato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso (v. Cass. n. 13565 del 2020, 13096 e 13079 del 2019, 23604 del 2017). Il riconoscimento di tale diritto deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale ed essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990 del 2018).

7. Nel caso in esame, il Tribunale ha più volte ribadito nel provvedimento impugnato di ritenere credibile il racconto del richiedente, anche per quanto attiene alle ragioni dell’espatrio, in particolare correlate all’esigenza di provvedere alle ingenti spese per le cure mediche dei genitori (documentate altresì da certificazioni di cui pure si dà atto nel provvedimento impugnato).

8. E’ ben vero che la condizione di vulnerabilità che legittima il rilascio del permesso di soggiorno di cui alla L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non comprende quella di svantaggio economico o di povertà del richiedente asilo, perchè non è ipotizzabile un obbligo dello Stato italiano di garantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o di impedire, in caso di rimpatrio, l’insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (v. tra le altre, Cass. n. 24904 del 2020), ma la circostanza cui sarebbe esposto il richiedente in caso di rimpatrio – secondo le sue allegazioni, ritenute plausibili e attendibili dallo stesso Tribunale – non attiene al mero peggioramento della condizione di vita goduta dallo straniero nel nostro paese, ma all’impossibilità di garantire ai propri stretti congiunti (i genitori) la possibilità di sostenere le appropriate, costose cure mediche. Il fatto dedotto attiene pur sempre, strettamente, alla condizione soggettiva ed oggettiva del richiedente (età, salute, radici relazionali e parentali, condizione personale, appartenenza ad un gruppo sociale ecc.) e attiene ad una compressione dei diritti umani correlati al suo profilo (cfr. Cass. n. 16119 del 2020, in motivazione).

9. E’ stato affermato da questa Corte che, secondo la normativa vigente ratione temporis i “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.) al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. Sez. Unite n. 19393 del 2009 e Cass. Sez. Unite n. 5059 del 2017) costituiscono un catalogo aperto (Cass. n. 26566 del 2013), sono tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. Unite n. 19393 del 2009).

10. Il Tribunale ha falsamente applicato i parametri normativi propri della protezione umanitaria, per cui è fondata la censura relativa alla sostanziale assenza – e, quindi, all’apparenza – della motivazione relativa alla insussistenza della vulnerabilità. Il provvedimento è motivato solo con riguardo alla insufficiente dimostrazione di una piena integrazione socio-lavorativa in Italia, ma è del tutto assente in merito alla configurabilità (o meno) di una personalizzazione della vulnerabilità in rapporto alla tutela di diritti fondamentali.

11. Sostituito al radicamento sociale la vulnerabilità, giacchè questa al pari di quello richiede di procedere ad una comparazione tra la situazione attuale e quella che si prefigura per il richiedente in caso di rimpatrio, il ragionamento operato nella fattispecie dal giudice di merito risulta viziato: il Tribunale non ha operato il giudizio di comparazione ovvero ne ha soppresso il rilievo della vulnerabilità derivante dal contesto della grave menomazione della salute del congiunto, supponendone apoditticamente l’indifferenza.

12. Per tutte le indicate ragioni, in accoglimento del secondo motivo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda di protezione umanitaria sulla base dei principi di diritto innanzi richiamati e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2021

 

 

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