Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11174 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 25/10/2016, dep.08/05/2017),  n. 11174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCAISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G.26898/12) proposto da:

C.A. e C.M., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to

Giovanni Fragalà del foro di Catania ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv.to Concetta M. Rita Trovato in Roma, via

della Balduina n. 7;

– ricorrenti –

contro

F.A. e F.G., rappresentati e difesi

dall’Avv.to Antonino Ciavola del foro di Catania, in virtù di

procura speciale apposta a margine del controricorso, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to Maurizio

Spinella in Roma, via Dardanelli n. 46;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 656

depositata il 16 aprile 2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Giovanni Fragalà, per parte ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 ottobre 2002 A. e C.M. convenivano davanti al Tribunale di Catania A. e F.G. affinchè fosse accertata l’inesistenza dì una servitù di passaggio in favore di questi ultimi attraverso il cortile di proprietà C., cui si accedeva dal civico 1 di via Gelso Bianco in Catania, con ordine ai F. di restituire le chiavi del relativo ingresso e condanna al risarcimento del danno.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di intervenuto acquisto per usucapione breve della servitù in questione, il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1563/07, accoglieva la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale.

In virtù di rituale impugnazione interposta da A. e F.G., con atto di citazione notificato il 26 settembre 2007, la Corte di appello di Catania, nella resistenza degli appellati, con sentenza n. 656/12, accoglieva il gravame ritenendo sussistere ipotesi di costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., determinata oltre che dalla esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù stessa, dall’appartenenza dei due fondi originariamente ad un unico proprietario, B.R., il quale aveva creato il varco il questione al momento della realizzazione del muro di confine per consentire l’accesso al casotto di proprietà degli appellanti.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Catania hanno proposto ricorso per cassazione A. e C.M., articolandolo su due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..

A. e F.G. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo – che possono essere trattati congiuntamente stante la loro evidente connessione – i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1062 c.c., nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di una servitù di passaggio sorta per destinazione del padre di famiglia. In particolare, essi sostengono che dall’esame dell’atto di compravendita del (OMISSIS) concluso tra i loro danti causa e tale B.R., originario unico proprietario dei terreni delle parti in causa, risultava che il venditore aveva garantito la inesistenza di servitù sul loro immobile, trasferito in proprietà esclusiva all’acquirente il muretto esistente sul confine sud-est. Inoltre, i ricorrenti affermano che le deposizioni dei testi sentiti V. e Ci. avrebbero escluso l’esistenza di un varco fra le proprietà in questione e che la consulenza tecnica di ufficio, sulla base della quale la Corte di Appello aveva riconosciuto la presenza della servitù, non era attendibile perchè non aveva saputo riferire nulla in ordine a quanto avvenuto sui luoghi di causa nel periodo intercorso fra i rilievi aerofotogrammetrici compiuti nel 1978 e quelli del 1993. Le doglianze sono infondate.

Ai sensi dell’art. 1062 c.c., la “destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati”.

Per costante giurisprudenza, la disposizione relativa alla servitù la quale, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, impedisce lo stabilirsi della servitù nonostante lo stato di fatto preesistente, non è desumibile da facta concludentia, ma deve rinvenirsi o in una clausola in cui si conviene espressamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente tra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, o in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù, convertendosi in una situazione di diritto o in una regolamentazione negoziale da cui si desume che le parti abbiano voluto costituire la servitù (cfr Cass. 20 giugno 2011 n. 13534).

I ricorrenti deducono, innanzitutto, che l’atto di vendita del loro terreno, del (OMISSIS), avrebbe escluso l’esistenza della servitù in questione sia testualmente sia attraverso il trasferimento agli acquirenti della proprietà esclusiva del muro sul confine sud-est.

Orbene, la clausola che – ad avviso dei ricorrenti – avrebbe negato la presenza di ogni servitù, per come riportata nel ricorso, ha un contenuto troppo generico per essere considerata idonea ad escludere la costituzione della servitù oggetto del presente giudizio, non descrivendo chiaramente la situazione di fatto che consentirebbe o escluderebbe il transito fra i fondi.

Quanto all’avvenuta cessione in proprietà esclusiva del muro de quo, tale circostanza non può ritenersi incidere sulla servitù in esame, poichè la servitù per destinazione del padre di famiglia è stabilita per legge quando, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia posto o lasciato, con opere o segni manifesti ed univoci, in una situazione oggettiva integrante di fatto il contenuto della servitù, indipendentemente dalla volontà del proprietario, dovendosi ricercare la subordinazione del fondo non già nell’intenzione del proprietario, ma nella natura delle opere, oggettivamente considerate (Cass. 12 febbraio 2014 n. 3219). Se ne ricava che non rileva la proprietà del detto muro, ma solo la situazione concretamente esistente sui fondi al momento della vendita del (OMISSIS).

Con riguardo a tale situazione, la corte territoriale ha accertato – con motivazione logica e completa che, quindi, non può essere sindacata – sulla base, in primo luogo, della consulenza tecnica di ufficio e dei relativi chiarimenti agli atti, che “in prossimità del confine sud della corte era presente un casotto, già visibile nella foto aerea dell’agosto 1978 (cioè prima dell’acquisto dei C.), casotto, questo, il cui accesso, a dire del consulente tecnico di ufficio, avveniva attraverso le aree scoperte poste ad est dei varchi fabbricati ora dei C., in quanto nel muro di delimitazione del lato sud della corte era presente un varco largo circa ml. 3,25, posto proprio dinanzi al lato aperto del casotto da cui si accede all’interno”.

Con riguardo a tale varco, il perito dell’ufficio ha evidenziato, soprattutto, che “i suoi margini non presentano tracce di modifiche successive a quelle della sua realizzazione”, con la conseguenza che questo doveva sussistere al momento della vendita del (OMISSIS) ed era presente all’epoca dell’instaurazione del giudizio.

Priva di rilievo è la doglianza che l’ausiliario del giudice nulla avrebbe detto in ordine al periodo trascorso fra le due aerofotogrammetrie, considerato che, in realtà, egli ha accertato che l’accesso non aveva subito alterazioni posteriormente alla sua apertura.

La Corte di appello di Catania ha, poi, valorizzato la deposizione del teste S., il quale, pur avendo conoscenza solo della situazione esistente fino al momento della vendita ai F., ha riferito che il casotto “aveva l’ingresso orientato verso l’accesso proprio dalla suddetta corte”, da cui ha desunto che, poichè il varco presente nel muro di confine era destinato solo all’accesso al casotto, aperto proprio sul lato confinante con i C., esistevano “elementi idonei a ritenere la sussistenza di opere visibili e permanenti, inequivocabilmente strumentali all’esercizio della servitù di passaggio e rivelatrici dell’esistenza di un peso a carico di un fondo in funzione dell’utilità dell’altro”.

Alla luce delle risultanze dell’accertamento tecnico di ufficio e della deposizione del teste S., perciò, la corte territoriale ha considerato non attendibili le dichiarazioni dei testi V. e Ci.. Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. CA.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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