Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11173 del 08/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 08/05/2017, (ud. 25/10/2016, dep.08/05/2017),  n. 11173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCAISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5645/12) proposto da:

J.E. e F.L., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Guglielmo della

Fontana e Giovan Ludovico della Fontana del foro di Modena ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Alfredo Placidi

in Roma, via Cosseria n. 2;

– ricorrenti –

contro

C.C. e C.A., rappresentate e difese

dall’Avv.to Maurizio Pighi del foro di Modena, in virtù di procura

speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente

domiciliate presso lo studio dell’Avv.to Simona Rinaldi Gallicani in

Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 60;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1183

depositata il 7 ottobre 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 25

ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito l’Avv.to Maurizio Pighi, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3/6 aprile 1993 A. e C.C. evocavano, dinanzi al Tribunale di Modena, J.E. e F.L. e premesso di essere comproprietarie pro-indiviso di un fabbricato urbano ad uso abitativo con annesse pertinenze, dotato di ampia area coltiliva, esponevano che i convenuti, proprietari di un fabbricato che si affacciava su detta area, pur non potendo questi vantare un qualsiasi diritto di veduta a distanza inferiore a quella legale, avevano realizzato aperture al piano terra e al primo piano in violazione delle distanze, ragione per la quale chiedevano fosse loro inibito ogni comportamento rivolto all’esercizio di detto diritto, e comunque la cessazione di ogni forma di correlata turbativa, con riserva del risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali spiegavano anche domanda riconvenzionale, comprensiva dell’accertamento del loro diritto a riaprire e mantenere le vedute in questione, il giudice adito, respingeva la domanda attorea e in parziale accoglimento di quella riconvenzionale, accertava il diritto dei J.- F. ad esercitare il diritto di veduta limitatamente alle finestre site al primo piano.

In virtù di rituale appello interposto dalle C., con il quale lamentavano che il giudice di prime cure non avesse tenuto conto che era stata fornita la prova che le predette finestre erano state murate sin dal 1960, maturata la prescrizione per non uso, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza degli appellati, i quali proponevano anche appello incidentale in relazione al mancato accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà del marciapiede ed in merito alla compensazione delle spese, accoglieva l’appello principale e per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda di negatoria servitutis di veduta, mentre respingeva l’appello incidentale.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che tutte le quattro aperture originariamente collocate nel fienile dai proprietari dell’epoca, due finestre al piano primo e due luci al piano terra, erano state nel corso del tempo richiuse, riaperte, quelle al primo piano, nel 1991. Dall’accertamento tecnico di ufficio era emerso che la chiusura delle aperture al primo piano era avvenuta prima dell’anno 1971, come desumibile dal diverso materiale utilizzato per la loro eliminazione, circostanza che trovava conforto anche dalle dichiarazioni dei testi P.G., M.A., Fa.Va. e P.A.M., quest’ultima, in particolare, aveva riconosciuto nelle foto 3, 4 e 5, scattate dal padre nel 1964-1968, la descrizione dello stato dei luoghi, da cui si evinceva che le finestre al primo piano erano chiuse, generiche le dichiarazioni dei testi di controparte.

Quanto all’appello incidentale, ne riteneva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., quanto al primo motivo, e la infondatezza quanto al secondo.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione i J. – F., sulla base di tre motivi, cui hanno replicato le C. con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1073, 1075 e 2697 c.c. assumendo sia incontroverso che per conservazione del diritto di servitù di veduta è sufficiente la esercitabilità del diritto e cioè la esistenza di opere che consentano l’affaccio, non anche che l’affaccio sia esercitato. Nella specie, peraltro, la muratura era stata realizzata in arretrato rispetto agli infissi, costituiti da imposte di legno, sempre esistite, per cui il giudice avrebbe dovuto accertare il momento di chiusura determinato dalla esistenza della muratura. Inoltre non aveva dato alcun rilievo alla riapertura parziale di una finestra, che avrebbe interrotto il termine di prescrizione della servitù.

La doglianza non può trovare accoglimento.

Premesso, infatti, come affermato con la sentenza impugnata, che tutte le quattro aperture originariamente realizzate nel fienile dei convenuti dai proprietari dell’epoca, prospecienti l’area cortiliva delle attrici – sì da costituirne un peso – erano state nel corso degli anni chiuse, riaperte esclusivamente quelle del primo piano e soltanto nell’anno 1991, benchè la loro eliminazione fosse da collocare in epoca antecedente all’anno 1971, allorchè la servitù si era estinta per prescrizione, a norma degli artt. 1073 e 1074 c.c., avendo detta chiusura con il decorso del tempo importato la cessazione della limitazione al diritto di proprietà del fondo servente che è stato cosi reintegrato nella sua pienezza.

Nè vale opporre che la servitù di cui erano titolari i J. – F. consisteva nel diritto di mantenere le aperture de quibus per cui, a prescindere dalla possibilità concreta di vista sul fondo altrui realizzata attraverso opere apparenti, non sarebbe prescrivibile per non uso, conservando essi la esercitabilità in astratto dell’affaccio. Anche le servitù apparenti e permanenti possono prescriversi per non uso in quanto, decorso il termine ventennale, è l’inerzia del titolare attivo che ha cessato di esercitarla che ne importa l’estinzione ed allo stesso fine valgono pure l’impossibilità di fatto di usare della servitù al pari del venir meno dell’utilità della medesima, ove sia trascorso il termine suddetto (cfr Cass. 30 gennaio 2006 n. 1854; Cass. 9 giugno 2009 13263; Cass. 31 marzo 2011 n. 7485).

Con il secondo mezzo i ricorrenti lamento insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in particolare quanto al tempo di chiusura delle finestre al primo piano, collocato dai giudici distrettuali fra i quindici ed i trenta anni prima dell’introduzione del giudizio, mentre il c.t.u. aveva compreso l’epoca tra il dicembre 1970 ed il dicembre 1985. Aggiungono che il capitolo di prova 1) da loro articolato aveva ad oggetto non solo le finestre del piano terra, ma anche quelle del primo piano, per cui la deposizione del teste G., che aveva materialmente murato le finestre negli anni 1977-1978, aveva una particolare rilevanza.

Anche il secondo motivo è privo di pregio.

Per costante insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis applicabile, deve essere inteso a far valere, a pena d’inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 4, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, invece, essere inteso a far valere, come nel motivo in esame, la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente, il motivo di ricorso si risolverebbe – com’è, appunto, per quello del quale trattasi – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè, com’è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dare conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (Cass. n. 12747 del 2003; Cass. n. 11933 del 2003; Cass. n. 5434 del 2003).

D’altronde, il motivo, non inteso a censurare la ratio decidendi ma a prospettare una diversa interpretazione degli accertamenti in fatto e già per ciò solo inammissibile per i generali principi in precedenza riportati, neppure risulta adeguatamente specifico in ordine alle risultanze istruttorie delle quali denunzia l’erronea od insufficiente valutazione.

Allorchè, infatti, con il ricorso sia denunziato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, della quale si deducano l’incongruità e/o l’insufficienza delle argomentazioni svoltevi in ordine alle prove per asserita omessa od erronea loro valutazione, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività degli elementi di giudizio assuntivamente non valutati od erroneamente valutati, che il ricorrente specifichi il contenuto di ciascuna delle dette risultanze mediante loro sintetica ma esauriente esposizione ed, all’occorrenza, integrale trascrizione nel ricorso, non essendo idonei all’uopo, per il principio di autosufficienza del ricorso stesso, il semplice richiamo delle deposizioni e delle dichiarazioni acquisite nella fase di merito, od una loro frammentaria riproduzione, e la prospettazione del valore probatorio di esse, o della riportata parte di esse, quale inteso soggettivamente dalla parte in contrapposizione alle valutazioni effettuate dal giudice del merito con la sentenza impugnata in ordine al complesso delle acquisizioni probatorie e/o a quelle di esse ritenute rilevanti ai fini dell’adottata decisione (Cass. n. 12477 del 2002; Cass. n. 8388 del 2002; Cass. n. 15124 del 2001 e Cass. n. 7434 del 2001).

Nella specie, per contro, dall’esame di quanto dedotto non è dato desumere la ragione per la quale la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non maturata la prescrizione estintiva della servitù di veduta, pur alla luce delle risultanze dell’accertamento tecnico, che ha collocato la chiusura delle finestre poste al primo piano a circa 15/30 anni prima dell’introduzione della controversia (rispetto a quelle del piano terra la cui eliminazione risaliva a circa 15 anni prima, ciò deducendo dal diverso materiale utilizzato per la chiusura), dato oggettivo rilevato dall’ausiliario del giudice, peraltro coincidente con le deposizioni dei testi indotti da parte attrice. Dunque la motivazione fornita dal giudice nell’assunta decisione risulta adeguata e tutt’altro che incoerente, basata com’è su considerazioni logiche ed esaurienti in ordine all’oggettivo valore probatorio attribuibile agli elementi di giudizio ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la pronuncia, e questa risultando coerente e consequenziale alla razionale valutazione di essi; un giudizio, dunque, operato nell’ambito dei poteri discrezionali del giudice del merito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente immune dalle censure ipotizzabili in forza dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa.

Ultima notazione in ordine alla pretesa violazione delle norme sull’assunzione delle prove ravvisata nell’avere il giudice a quo ritenuto di non escutere il teste G.C., indotto da parte convenuta: trattasi di valutazione del tutto legittima da parte del giudice del merito ove, come nella specie, supportata da motivazione del tutto logica ed adeguata, in quanto trattavasi di deposizione relativa alle sole aperture relative al piano terra e non già di quelle al primo piano, le sole oggetto di discussione. Nè i ricorrenti chiariscono perchè la testimonianza avrebbe riguardato tutte le aperture, nonostante il chiaro tenore del capitolo articolato.

Con il terzo ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 164 e 342 c.p.c. quale error in procedendo, avendo con l’appello incidentale criticato il ragionamento del Tribunale secondo cui la mancata individuazione in sede istruttoria delle esatte dimensioni della striscia di terreno sulla quale era stata esercitata l’usucapione avrebbe determinato la assoluta indeterminatezza del bene oggetto della domanda, mentre la corte distrettuale ne aveva dichiarato l’inammissibilità per mancanza del requisito di specificità. Di converso fin dal primo grado avevano specificato che oggetto della domanda di usucapione era costituito dalla striscia di terreno corrispondente al marciapiede nord del fabbricato di proprietà dei convenuti, contrassegnato al mappale (OMISSIS), striscia avente larghezza di circa un metro.

L’ultima censura è inammissibile, prima che infondata.

La Corte territoriale non ha fornito una diversa interpretazione della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dagli odierni ricorrenti, ma si è limitata ad affermare che il giudice di primo grado l’aveva rigettata essendo “emersa una oggettiva impossibilità di delimitazione dell’area reclamata, sia in relazione alla larghezza che in relazione alla lunghezza della stessa, determinando tale circostanza l’impossibilità di qualsivoglia pronuncia di accertamento del diritto vantato”. A fronte di detta affermazione gli appellanti incidentali lamentavano la ritenuta indeterminatezza e/o indeterminabilità della domanda medesima da parte del giudice di prime cure, sicchè la portata argomentativa della decisione resiste alla doglianza dei ricorrenti, che, continuano a non coglierne appieno la portata, insistendo nella stessa prospettiva che permeava l’originario motivo di gravame, apparendo evidente che quanto dedotto con l’impugnazione prescinda del tutto dalla ratio decidendi – sopra richiamata – che avrebbe dovuto essere puntualmente criticata.

Il ricorso va, dunque, rigettato ed i ricorrenti condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso del 15% delle spese forfettarie e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017

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