Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11173 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/05/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI DOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agricola Castelnuovo di Zanasi Maria & C. s.n.c. in persona

del

legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma viale

Giulio Cesare 14 presso lo studio dell’avv. Barbantini Fedeli Maria

Teresa e rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del

ricorso dall’avv. Barbantini Fedeli nonchè dall’avv. Giuseppe

Tricarico;

– ricorrente –

contro

Comune di Castelnuovo Rangone, in persona del Sindaco pro tempore

rappresentato e difeso dall’Avv. Cannas Luciana presso il cui studio

e’ domiciliato elettivamente ope legis in Roma, via Sestio Calvino 33

giusta procura a margine dei ricorsi;

– controricorrente e ric. inc. nonche’ ric. principale –

Avverso le sentenze n. 93, 94 e 95/06/03, depositate in data

16.12.03, della Commissione tributaria regionale della Emilia

Romagna;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23.2.10 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;

Udita la difesa svolta dall’avv. Tricarico Giuseppe per conto di

parte ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso, la

cassazione della sentenza impugnata con ogni consequenziale

statuizione nuche in ordine alle spese processuali;

udito il P.G. in persona del Dott. Umberto Apice che ha concluso per

l’accoglimento per quanto di ragione di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Castelnuovo Rangone, come risulta dall’esposizione dei fatti contenuta negli atti del detto Comune, notificava alla società Agricola Castelnuovo di Zanasi Maria & C. s.n.c. tre avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997. La contribuente li impugnava davanti alla CTP di Modena per carenza di motivazione e per sproporzione tra il valore accertato dell’area ed il valore di mercato della stessa. In subordine chiedeva la non applicazione delle sanzioni. La Commissione adita con sentenze distinte rigettava i ricorsi. Proponeva tre distinti appelli la contribuente ribadendo le tesi esposte in primo grado. Il Comune resisteva riaffermando le proprie posizioni. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con tre distinte sentenze, in parziale riforma delle decisioni, determinava il valore del terreno edificabile come da avviso di accertamento e dichiarava non applicabili le sanzioni.

Avverso le dette sentenze la società Agricola Castelnuovo di Zanasi Maria proponeva un unico ricorso per Cassazione cumulativo, articolato in due motivi, contrassegnato dal n. di RG 2447/05 e in tale procedimento il Comune di Castelnuovo Rangone resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale contrassegnato dal n. di RG 7332/05.

Il Comune a sua volta aveva proposto tre distinti ricorsi per Cassazione avverso le tre sentenze, articolati ciascuno in un unico motivo. Nell’udienza del 27 giugno 2008 la Corte di Cassazione disponeva la riunione di tutti i ricorsi sotto il n. di RG 2447/05;

quindi, considerato che in tenni di ammissibilità del ricorso cumulativo proposto contro le stesse sentenze pronunciate tra le stesse parti pendeva giudizio avanti le S.U. sospendeva il processo e rinviava fa causa a nuovo ruolo. La causa viene chiamata per l’udienza odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, vanno riuniti il ricorso cumulativo presentato dalla società contribuente ed i ricorsi già riuniti presentati dal Comune in quanto proposti avverso le stesse sentenze.

Ancor prima di esaminare le ragioni di doglianza avanzate dalle parti in causa, torna opportuno avvertire che, dopo la disposta sospensione del processo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui “in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio” in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta” (Sez. Un. n. 3692/09).

Ciò premesso, passando all’esame del ricorso cumulativo proposto dalla società contribuente ed articolato in due ragioni di doglianza – sono il profilo dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e della violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 1 il primo motivo e sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5 il secondo motivo – deve rilevarsi introduttivamente che, ai fini dell’esposizione dei fatti della causa, la società ricorrente si è limitata a scrivere in ricorso “Per l’illustrazione del Fatto si riportano di seguito le sentenze impugnate omettendo successivamente sia di allegare al ricorso le copie delle sentenze sia di trascriverne il contenuto.

Ora, come questa Corte ha già avuto modo di statuire “Ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per Cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimita’ possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurala e i motivi delle doglianze prospettate (Cass. n. 15808/08).

Al contrario, nel caso di specie, l’esposizione è del tutto mancante, con la conseguenza che il ricorso è privo della minima indicazione, non solo sulla vicenda processuale, ma anche, e soprattutto, sui fatti che avevano originato la controversia e costituito le ragioni della lite. Infatti, non risulta neppure accennato il fatto che la controversia fosse stata originata dalla notifica di avvisi di accertamento e di liquidazione ICI nè per quali anni di imposta gli avvisi fossero stati emessi così come sono state completamente omesse le ragioni giuridiche poste a base del ricorso introduttivo, circostanze apprese solo in seguito alla, lettura degli atti presentati dal controricorrente. Ne deriva con ogni evidenza la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in esame, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. citato.

Passando all’esame dell’unica ragione di doglianza, svolta dal Comune articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve sottolinearsi che, ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato quando ha disapplicato le sanzioni tributarie irrogate ritenendo sussistenti le condizioni previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8. Ed invero, non sarebbe riscontrabile nella fattispecie quella obiettiva incertezza circa la portata applicativa delle norme che giustifica la non applicabilità delle sanzioni, come risulterebbe dalle circostanze di fatto che il piano particolareggiato fu approvato il 13.7.1995 e che la richiesta di urbanizzazione fu presentata il 15.7.95. in data antecedente all’anno di imposta, per cui “per l’assolvimento degli obblighi, di dichiarazione e di versamento del tributo, da parte del contribuente, non sussisteva alcun margine di errore”. E cio’, senza considerare che – così continua, il ricorrente – l’inapplicabilità delle sanzioni deve essere frutto “di una scelta che può compiere il giudice e che deve essere motivata in relazione al caso concreto sottoposto al suo esame. Motivazione che manca del tutto nella sentenza di appello “La censura, ai limiti dell’inammissibilità per come è articolata, non merita di essere condivisa. A riguardo, torna opportuno sottolineare, in primo lungo, che il ricorrente Comune, pur deducendo esclusivamente il vizio di violazione di legge, lamenta in buona sostanza che la CTR in ciascuna delle decisioni impugnate non avrebbe evidenziato la ricorrenza di alcuna ragione di oggettiva incertezza normativa, anzi non avrebbe assolutamente motivato a riguardo, ed in punto di fatto avrebbe altresì trascurato le risultanze processuali dalle quali emergeva, a suo avviso, l’assenza del minimo elemento a conforto dell’asserita oggettiva incertezza normativa. Ora, come ha già statuito questa Corte, la violazione di legge non corrisponde affatto alla situazione in cui sia denunciata una erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, perchè questa è esterna alla esatta interpretazione della norma di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice del merito la cui censura e’ possibile in sede di legittimità sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

(Cass., 12303/08).

Ne deriva pertanto con ogni evidenza che il ricorrente avrebbe dovuto dedurre il vizio motivazionale, censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre deducendo detta violazione di legge a norma del precedente comma 3 ha in realtà erroneamente individuato la categoria logico – giuridica del vizio deducibile in questa sede che, al contrario, se correttamente individuato, avrebbe potuto invece portare all’utile controllo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Deve aggiungersi, infine, che il ricorrente non è stato, comunque, in grado di assolvere l’onere di specificare in concreto quale sia stata – in punto di diritto, l’erronea interpretazione data dalla sentenza alle riferite disposizioni normative e per quali ragioni esse debbano ritenersi violate o falsamente applicate limitandosi ad affermare, in linea meramente astratti, quale avrebbe dovuto essere la corretta lettura delle stesse, che a suo dire non era stata fornita dalla CTR. Con la conseguenza che, in difetto, indi sono riscontrabili le ragioni della dedotta violazione di legge nè la sua necessaria efficacia causale agli effetti di una decisione ritenuta erronea o ingiusta, il ricorso incidentale, siccome infondato, deve essere pertanto rigettato. In considerazione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale della contribuente, rigetta quello del Comune. Compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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